Corte costituzionale

Ordinanza n. 452/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi"), promossi con ordinanze

emesse il 5 marzo 1985 e il 2 dicembre 1986 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Ivrea, iscritte rispettivamente ai nn.

199 e 200 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno

1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ivrea,

con due ordinanze identicamente motivate emesse il 5 marzo 1985 ed il

2 dicembre 1986 (la prima pervenuta alla Corte costituzionale il 17

aprile 1987) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 10, n. 11, della legge

di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, nella parte in cui prevede la

stessa sanzione (pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare

delle ritenute) per "due comportamenti profondamente diversi, quale

quello del sostituto che non ha versato le ritenute effettuate e non

le ha nemmeno dichiarate, e quello del sostituto che... ha versato

tempestivamente all'erario le ritenute effettuate ma solamente non le

ha denunciate nel prescritto mod. 770";

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale

- nella quale il contrasto con l'art. 3 Cost., pur non denunciato

nella parte dispositiva delle ordinanze di rimessione, era stato

tuttavia prospettato dai giudici a quibus e tenuto presente da questa

Corte - è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 128 del

1986 e che in questa sede non vengono prospettati profili diversi od

ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 47, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. dalla

Commissione tributaria di primo grado di Ivrea con ordinanze nn. 199

e 200 del 1987.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:452 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte