Sentenza n. 452/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/10/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice
di procedura penale, in relazione all'art. 449, quinto comma, dello
stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1990 dal
Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di
Cirianni Francesco, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Adi'to dal pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi
dell'art. 449, quinto comma, del codice di procedura penale per avere
"l'imputato reso confessione avanti al G.I.P.", il Tribunale di Vibo
Valentia, con ordinanza del 14 febbraio 1990, ha sollevato, in
riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 431 dello stesso codice, "nella
parte in cui non prevede che venga inserito nel fascicolo per il
dibattimento il verbale d'interrogatorio contenente la confessione
nell'ipotesi di giudizio direttissimo promosso alla stregua del 5°
comma dell'art. 449 c.p.p.".
Premesso che il presupposto che aveva determinato il pubblico
ministero a promuovere il giudizio direttissimo era del tutto ignoto
al collegio e che il giudice del dibattimento deve essere in grado di
accertare "in limine litis" la corretta instaurazione del rito (v.
art. 452, primo comma, del codice di procedura penale), rileva il
giudice a quo che la mancata previsione nell'art. 431
dell'allegazione al fascicolo per il dibattimento del verbale
contenente la confessione dell'imputato non consente al giudice del
dibattimento, nei casi di giudizio direttissimo promosso a norma
dell'art. 449, quinto comma, di accertare la presenza dei presupposti
per l'instaurazione del rito.
Ne conseguirebbe la violazione dell'art. 101, secondo comma, della
Costituzione, perché "quando la confessione fosse assunta dal P.M.
come presupposto del giudizio direttissimo e il giudice fosse tenuto
a consentirlo, si avrebbe un rito fondato, non su un accertamento
diretto del giudice e sul suo convincimento, ma sull'assunto soltanto
d'una delle parti del giudizio".
2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20, prima serie speciale, del
16 maggio 1990.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Secondo l'Avvocatura, il presupposto da cui muove l'ordinanza di
rimessione risulterebbe erroneo, in quanto il giudice, pur in
mancanza dell'allegazione del verbale d'interrogatorio al fascicolo
per il dibattimento, sarebbe comunque posto in grado, "nonostante la
mancanza di una previsione esplicita al riguardo", di verificare
l'esistenza della confessione.
Trattandosi di fatto da cui "dipende l'applicazione di norme
processuali", la confessione, quale presupposto del giudizio
direttissimo, può divenire "oggetto di prova" a norma dell'art. 187.
Senza contare che una confessione reiterata nel corso del
dibattimento renderebbe del tutto inutile l'acquisizione del verbale
relativo, mentre una confessione ritrattata potrebbe divenire oggetto
di contestazione ex art. 503.
Ma, conclude l'Avvocatura, pure se una tale acquisizione si
rendesse necessaria, non per questo il verbale d'interrogatorio
dovrebbe confluire ab origine nel fascicolo per il dibattimento. Il
pubblico ministero, o anche la difesa, potrebbero esibirlo, in tutti
quei casi nei quali sorga una questione sul presupposto della
confessione, di cui occorra, appunto, fornire la prova. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Vibo Valentia - richiesto di procedere a
giudizio direttissimo dal pubblico ministero, in base all'art. 449,
quinto comma, del codice di procedura penale, per avere l'imputato
"reso confessione" - dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 431 dello stesso codice, "nella parte in cui non prevede
che venga inserito nel fascicolo per il dibattimento il verbale
d'interrogatorio contenente la confessione nell'ipotesi di giudizio
direttissimo" così promosso: e ciò perché, non potendo il giudice,
in mancanza di tale verbale, accertare direttamente "la sussistenza
del presupposto della legittima instaurazione del giudizio
direttissimo", "si avrebbe un rito fondato sull'assunto soltanto di
una delle parti del giudizio, con la conseguente soggezione ad essa
del giudice, e ciò in contrasto con l'art. 101, comma secondo, della
Costituzione".
2. - Due le premesse dalle quali muove l'ordinanza di rimessione.
La prima fa leva sul convincimento che "la sussistenza dei
presupposti di una corretta instaurazione del giudizio direttissimo,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 452, primo comma, del
c.p.p." - comma in forza del quale "Se il giudizio direttissimo
risulta promosso fuori dei casi previsti dall'articolo 449, il
giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico
ministero" - "deve poter" essere accertata dal giudice del
dibattimento "in limine litis" e, quindi, "sulla base degli atti a
propria disposizione" in quel momento: gli atti, cioè, che figurano
raccolti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, espressamente
richiamato, per il giudizio direttissimo, sia dall'art. 450, quarto
comma, del codice sia dall'art.138 del testo delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie, approvato con il decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
L'altra premessa si impernia sulla considerazione che unicamente
l'invocata declaratoria di illegittimità permetterebbe di inserire
subito nel fascicolo per il dibattimento il verbale
dell'interrogatorio attraverso cui la confessione è stata resa, il
"solo" in grado di consentire l'accertamento del presupposto per
l'instaurazione del giudizio direttissimo nell'ipotesi prevista
dall'art. 449, quinto comma.
Ma né la prima né la seconda premessa può dirsi pacifica. Anzi,
o per un verso o per l'altro, l'argomentare del giudice a quo risulta
totalmente isolato nel contesto della dottrina e della giurisprudenza
di merito già manifestatesi in argomento.
Ed invero, quanti condividono la tesi che rivendica assoluta
priorità logica alla verifica della propria investitura da parte del
giudice si discostano dall'ordinanza di rimessione perché ritengono
il presupposto rappresentato dalla confessione accertabile attraverso
l'esame del verbale di interrogatorio: la possibilità di allegarlo
al fascicolo per il dibattimento instaurato con rito direttissimo
discenderebbe da un'interpretazione estensiva dell'art. 431, lettera
a), là dove, tra i contenuti iniziali del fascicolo in questione, si
trovano menzionati "gli atti relativi alla procedibilità dell'azione
penale", formula da intendersi non circoscritta agli atti concernenti
la documentazione della condizione di procedibilità eventualmente
necessaria, bensì comprensiva anche di quelli relativi alle
"condizioni che giustificano la scelta" del rito direttissimo,
formula espressamente usata dall'art. 449, sesto comma.
Quanti sono, invece, d'accordo con il giudice a quo nel negare che
il verbale d'interrogatorio possa trovar posto fra gli atti del
fascicolo per il dibattimento nel giudizio instaurato con rito
direttissimo - e ciò in quanto, come sintetizza la stessa Avvocatura
dello Stato nell'atto di intervento per la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, l'allegazione di quel verbale "altererebbe gravemente
l'impostazione di fondo del nuovo codice, volta ad evitare
accuratamente che gli atti compiuti nella fase delle indagini
contenenti dichiarazioni possano influenzare il giudice del
dibattimento ancor prima che questo si svolga, con pregiudizio della
oralità e della immediatezza che deve informare detta fase
processuale" - divergono dall'ordinanza di rimessione in ordine al
"quando" dovrebbe intervenire l'accertamento del presupposto della
confessione. A loro avviso, il primo comma dell'art. 452 ("Se il
giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti
dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione
degli atti al pubblico ministero") non escluderebbe affatto che il
giudice del dibattimento possa effettuare la verifica sulla corretta
instaurazione del rito nel corso dell'istruzione dibattimentale,
avvalendosi di tutta una serie di attività ivi estrinsecabili
(reiterazione della confessione; lettura del verbale precedente se
l'imputato rimane contumace o assente oppure rifiuta di sottoporsi
all'esame; contestazione ad opera del pubblico ministero di quanto
l'imputato dovesse affermare in senso contrario alle dichiarazioni
rese in precedenza, con conseguente loro acquisizione nel fascicolo
per il dibattimento). Tanto più che, qualora si accogliesse
l'ulteriore tesi secondo cui l'adozione di un rito non consentito
determinerebbe l'insorgere di una nullità assoluta ai sensi degli
artt.178 lettera b e 179, il giudice sarebbe tenuto a restituire gli
atti al pubblico ministero in qualunque momento tale nullità venisse
accertata.
3. - La presenza di queste due altre soluzioni interpretative,
forte ciascuna di non pochi sostenitori e di non superficiali
argomenti, rende decisivo il rilievo che - di fronte ad esse,
significativamente concordi nel subordinare l'adozione del rito
direttissimo nell'ipotesi prevista dall'art. 449, quinto comma, ad un
accertamento diretto del giudice, anziché al semplice assunto di una
delle parti posto dall'ordinanza di rimessione a base del lamentato
riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione -
l'interpretazione accolta dal giudice a quo si presenta come
nettamente minoritaria e, quindi, tale da non giustificare allo stato
una declaratoria di illegittimità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vibo Valentia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:452 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte