Sentenza n. 452/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d. 14
aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1996 dal giudice
di pace di Riva del Garda, iscritta al n. 938 del registro ordinanze
1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40,
prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il giudice di pace di Riva del Garda, con "sentenza"
depositata il 30 maggio 1996 in un giudizio di opposizione avverso
un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Ente Poste Italiane - filiale di
Trento - a seguito della installazione di un impianto di
telecomunicazioni senza la prescritta autorizzazione, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n.
639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato),
nella parte in cui attribuisce la competenza, nel giudizio di
opposizione all'ingiunzione di pagamento, al giudice del luogo ove ha
sede l'ufficio dell'ente che ha emesso l'ingiunzione medesima e non
al giudice del luogo in cui risiede l'ingiunto opponente.
Secondo il giudice rimettente, risulterebbero violati sia il
principio del giudice naturale precostituito per legge, "da
individuarsi in quello del luogo in cui risiede l'ingiunto
opponente", sia il principio di eguaglianza, dal momento che verrebbe
disciplinata in modo difforme la posizione dei cittadini residenti
nei capoluoghi di provincia, ove hanno la sede gli uffici periferici
emittenti, rispetto a quella dei residenti in periferia, esposti, in
conseguenza della individuazione del giudice territorialmente
competente operata dal legislatore, all'onere di affrontare ingenti
quanto ingiuste spese per far valere le proprie ragioni.
2. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile, non solo per la forma con la quale è stata sollevata
("sentenza" in luogo della prevista "ordinanza"), ma anche per
difetto di rilevanza, posto che, in relazione alla infrazione alla
quale si riferisce l'ingiunzione, il giudizio di opposizione non
sarebbe disciplinato dalle disposizioni del r.d. 14 aprile 1910, n.
639, ma da quelle degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Ad avviso dell'Avvocatura, la questione sarebbe anche infondata:
poiché il principio di precostituzione del giudice deve ritenersi
rispettato allorché l'organo giudicante sia istituito dalla legge
sulla base di criteri fissati in anticipo e non in vista di singole
controversie, dovrebbero ritenersi legittime le disposizioni
derogatorie che, come nella specie, determinino la competenza
territoriale sulla base di una razionale valutazione degli interessi
in gioco. Considerato in diritto
1. - Oggetto del presente giudizio è la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione,
dell'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, nella parte in cui
attribuisce la competenza, nel giudizio di opposizione
all'ingiunzione di pagamento, al giudice del luogo ove ha sede
l'ufficio dell'ente che ha emesso l'ingiunzione medesima e non al
giudice del luogo in cui risiede l'ingiunto opponente. Secondo il
giudice di pace di Riva del Garda, questa disposizione contrasterebbe
sia con il principio del giudice naturale, che dovrebbe "individuarsi
in quello del luogo in cui risiede l'ingiunto opponente", sia con il
principio di eguaglianza, sotto il profilo del diverso trattamento
riservato ai cittadini residenti nei capoluoghi di provincia, dove
normalmente hanno la sede gli uffici periferici emittenti, rispetto
ai cittadini residenti in periferia.
2. - Devono, in primo luogo, essere disattese le eccezioni di
inammissibilità prospettate dall'Avvocatura dello Stato.
2.1. - La prima eccezione, da considerare ritualmente formulata
anche se solamente enunciata, investe un aspetto formale dell'atto
con il quale è stato introdotto il presente giudizio: il giudice
remittente lo ha qualificato "sentenza" anziché "ordinanza".
La circostanza non comporta inammissibilità della questione, posto
che, come si desume dalla lettura dell'atto, nel promuovere questione
di legittimità costituzionale, il giudice a quo ha disposto la
sospensione del procedimento principale e la trasmissione del
fascicolo alla cancelleria della Corte costituzionale, sì che a tale
atto, anche se autoproclamantesi "sentenza", deve essere riconosciuta
natura di "ordinanza", sostanzialmente conforme a quanto previsto
dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953.
2.2. - La seconda eccezione di inammissibilità concerne l'asserito
difetto di rilevanza della questione, ed è formulata sul rilievo che
nel giudizio principale, nel quale è contestata
un'ordinanza-ingiunzione che, secondo quanto affermato nell'ordinanza
di remissione, sarebbe stata emessa per violazione della legge 9
(recte: 6) agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato), non dovrebbero trovare
applicazione le disposizioni del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, ma, in
virtù del rinvio contenuto nella stessa legge n. 223 del 1990,
quelle di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
Neppure tale eccezione merita accoglimento. Dalla ordinanza di
remissione risulta che l'ingiunzione è stata emessa dall'Ente Poste
Italiane a seguito della attivazione di un impianto di
telecomunicazione senza la prescritta autorizzazione. Anche a
prescindere dal riferimento contenuto nella medesima ordinanza alla
legge 6 agosto 1990, n. 223, quale fonte indiretta del procedimento
di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
l'applicazione della disposizione censurata discende dal fatto che la
previsione del pagamento del doppio del canone contenuta nell'art.
195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), come modificato dall'art. 30 della legge 6 agosto
1990, n. 223, ha funzione satisfattoria dell'interesse dell'ente
pubblico pregiudicato dalla abusiva utilizzazione degli impianti;
sicché, come ritiene la Corte di cassazione, il procedimento per la
riscossione, integrando questa una entrata patrimoniale dello Stato,
è quello di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639.
3. - Ancorché ammissibile, la questione è infondata.
Si deve anzitutto dubitare che l'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n.
639, realizzi effettivamente una deroga agli ordinari criteri di
determinazione della competenza. Secondo il diritto vivente,
l'opposizione alle ingiunzioni emesse ai sensi del citato regio
decreto n. 639 del 1910 introduce infatti un ordinario giudizio di
cognizione, nel quale l'opponente ha il ruolo di attore e
l'amministrazione intimante quello di convenuto. Conseguentemente,
l'individuazione del giudice territorialmente competente in quello
del luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione non
comporta una sostanziale modificazione e, tanto meno una deroga, ai
criteri generali sulla competenza. Ma seppure di deroga si trattasse,
questa Corte ha più volte affermato che il principio della
precostituzione del giudice, sancito dall'art. 25 della Costituzione,
è rispettato purché l'organo giudicante sia stato istituito dalla
legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non in
vista di singole controversie (v., tra le pronunce più recenti,
sentenze nn. 143 e 42 del 1996, 460 del 1994, 217 del 1993, 269 del
1992, nonché ordinanza n. 218 del 1996) e che la nozione di giudice
naturale non si cristallizza nella determinazione di una competenza
generale, ma si forma anche a seguito di tutte le disposizioni di
legge che possano derogare a tale competenza in base a criteri che
ragionevolmente valutino i disparati interessi coinvolti nel processo
(sentenze nn. 336 del 1995, 902 del 1988, 641 del 1987, 135 del 1980,
nonché ordinanze nn. 508 del 1989, 463 del 1988 e 139 del 1971). Ne
discende che la previsione che la competenza territoriale debba,
nella specie, radicarsi nel luogo dove ha sede l'ufficio emanante non
costituisce esercizio arbitrario o irragionevole della
discrezionalità che spetta in materia al legislatore, poiché tale
previsione è fondata sulla considerazione della natura dell'ente dal
quale l'ordinanza proviene, della articolazione territoriale di
questo e della qualità dei crediti per il soddisfacimento dei quali
il procedimento di ingiunzione fiscale può essere esperito.
Quanto, poi, alla diversità di condizioni nelle quali vengono a
trovarsi i cittadini in ragione del loro luogo di residenza, che può
essere più o meno vicino alla sede del giudice competente, le
argomentazioni appena svolte rendono evidente che si tratta di
conseguenze di fatto connesse alla scelta del legislatore e non di
una vera e propria disparità di trattamento sulla quale questa Corte
abbia titolo per intervenire, posto che, come detto, la
classificazione legislativa non appare arbitraria o irragionevole.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Riva del
Garda con il provvedimento indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:452 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte