Corte costituzionale

Ordinanza n. 452/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 6legge 848/1955
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1998 dal pretore

di Lecce, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il pretore di Lecce, nel procedimento a carico di due

persone imputate del delitto di tentata truffa, commesso il 15

ottobre 1990, dopo aver puntualizzato che il decreto di citazione a

giudizio emesso, con la sottoscrizione "sia del pubblico ministero

sia dell'ausiliario che lo assiste", il 13 ottobre 1995, era stato

notificato ad una imputata il 28 novembre 1995 ed all'altra imputata

il 24 novembre 1995 e che, dunque, ove si avesse avuto riguardo alla

data di emissione dell'atto introduttivo del giudizio, il reato non

sarebbe risultato prescritto, diversamente da quanto si sarebbe

verificato se si fosse presa in considerazione la data di ciascuna

delle notificazioni, entrambe eseguite oltre i cinque anni dal tempus

commissi delicti, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 160 del

codice penale, nella parte in cui - secondo l'interpretazione della

giurisprudenza pressoché consolidata della Corte di cassazione -

prevede che il corso della prescrizione è interrotto dall'emissione

del decreto di citazione a giudizio anziché dalla notificazione del

decreto stesso;

che, il giudice a quo, nel riprodurre il testo di altra ordinanza

di rimessione relativa alla medesima questione, adottata nello stesso

processo e dichiarata inammissibile da questa Corte con ordinanza n.

184 del 1998, per difetto di motivazione in punto di rilevanza -

precisata la concreta incidenza della norma denunciata nel

procedimento in corso - ravvisa nella norma così come interpretata

violazione del principio di eguaglianza, vulnerato sia perché nel

procedimento pretorile il decreto di citazione a giudizio viene

emesso dal pubblico ministero, con la conseguenza che la parte

privata viene a trovarsi "in posizione di inferiorità" rispetto ad

un soggetto che è anch'egli parte, "in quanto, apprendendo

l'esistenza di un procedimento nei suoi confronti dopo il decorso del

termine di prescrizione (quando ormai poteva ragionevolmente ritenere

estinto il reato eventualmente configurabile a suo carico), incontra

senz'altro maggiori difficoltà per la raccolta del materiale

probatorio a sua difesa", sia per l'irragionevole disparità di

trattamento riservata ai soggetti destinatari degli atti di

interruzione, profilandosi alcuni di tali atti, per spiegare concreta

efficacia interruttiva, come subordinati alla conoscenza da parte

dell'interessato "in modo certo ed effettivo della volontà punitiva

dello Stato";

che la violazione del diritto di difesa conseguirebbe, pure qui,

dall'impossibilità per il destinatario di un atto di interruzione

"non recettizio", di venire a conoscenza della volontà statuale di

perseguirlo prima dell'avvenuta notificazione dell'atto stesso, tanto

da precludergli, non dando rilievo all'effettiva conoscenza di tale

atto, di apprestare tempestivamente le proprie difese; per di più,

compromettendo anche l'osservanza dell'art. 6 della Convenzione per

la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, che riconosce

all'incolpato il diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un

termine ragionevole nonché di essere informato nel più breve tempo

possibile del contenuto dell'accusa elevata nei suo confronti e di

disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la

difesa;

che nel giudizio non si sono costituite le parti private né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che l'art. 3 della Costituzione si rivela non

correttamente evocato sotto entrambi i profili denunciati: sotto il

primo, perché il potere attribuito al pubblico ministero di emettere

nel giudizio pretorile il decreto di citazione a giudizio, che è

funzionale soprattutto al sollecito esercizio, da parte

dell'imputato, della facoltà di richiedere, a norma dell'art. 555,

comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, uno dei riti

semplificati, non determina alcuna violazione della parità delle

parti, rappresentando il decreto di citazione a giudizio uno degli

strumenti attraverso i quali il pubblico ministero esercita l'azione

penale, a norma dell'art. 405 del codice di procedura penale, senza

che, dunque possa riscontrarsi diseguaglianza di sorta in relazione

al momento ritenuto rilevante ai fini dell'interruzione della

prescrizione, una volta che l'atto risulti perfezionato nei suoi

requisiti di sostanza e di forma e si configuri, quindi, come una

vera e propria vocatio in iudicium (cfr. ordinanza n. 155 del 1997);

sotto il secondo profilo, perché l'adotta diseguaglianza è

coessenziale alla tipologia dell'atto di cui la legge riconosce

l'effetto interruttivo della prescrizione, cosicché davvero

esorbitanti si rivelano gli additati termini di raffronto

(interrotagorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice,

presentazione dell'imputato per il giudizio direttissimo, ordinanza

di convalida del fermo o dell'arresto, sentenza di condanna), taluni

dei quali, peraltro, non postulano necessariamente l'effettiva

conoscenza da parte dell'imputato;

che, analogamente, deve escludersi ogni violazione del diritto di

difesa, non soltanto perché non può assegnarsi alcun rilievo

giuridico ad una sorta di "aspettativa" dell'imputato al maturarsi

della prescrizione, ma anche perché la conoscenza effettiva

dell'atto interruttivo (ovvero, più precisamente, la conoscibilità

di esso) non rappresenta condizione per il dispiegarsi delle

possibilità difensive attenendo la causa estintiva del reato alle

conseguenze derivanti dal decorso del tempo e il diritto di difesa,

così come nella specie richiamato, alla possibilità - certo non

preclusa all'imputato, dal decorrere l'effetto interruttivo di tale

causa estintiva dalla emissione anziché dalla notificazione - di

contestare il contenuto dell'accusa;

che, infine, neppure il richiamo, da collegare anch'esso - nella

prospettiva dell'ordinanza di rimessione - al dedotto vulnus arrecato

all'art. 24 della Costituzione, all'art. 6, comma 3, lettera b),

della Convezione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali risulta pertinente, sia per la già ricordata natura

"sollecitatoria" dell'attribuzione al pubblico ministero del potere

di emettere il decreto di citazione a giudizio - volta, quindi a

perseguire, a prescindere dal momento rilevante ai fini della

prescrizione, la complessiva economia dei tempi processuali - sia

perché, in ogni caso, all'atto della notificazione, l'imputato e la

sua difesa sono posti in grado di avvedersi dell'insussistenza della

causa estintiva del reato e che, pertanto, non è certo la

notificazione dell'atto ad incidere sulla pronta definizione del

processo nel senso voluto dal rimettente;

che la questione, dunque, deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 160 del codice penale, sollevata in

riferimento gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Lecce

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.

Il Presidente e redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:452 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte