Ordinanza n. 452/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 6legge 848/1955
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1998 dal pretore
di Lecce, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il pretore di Lecce, nel procedimento a carico di due
persone imputate del delitto di tentata truffa, commesso il 15
ottobre 1990, dopo aver puntualizzato che il decreto di citazione a
giudizio emesso, con la sottoscrizione "sia del pubblico ministero
sia dell'ausiliario che lo assiste", il 13 ottobre 1995, era stato
notificato ad una imputata il 28 novembre 1995 ed all'altra imputata
il 24 novembre 1995 e che, dunque, ove si avesse avuto riguardo alla
data di emissione dell'atto introduttivo del giudizio, il reato non
sarebbe risultato prescritto, diversamente da quanto si sarebbe
verificato se si fosse presa in considerazione la data di ciascuna
delle notificazioni, entrambe eseguite oltre i cinque anni dal tempus
commissi delicti, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 160 del
codice penale, nella parte in cui - secondo l'interpretazione della
giurisprudenza pressoché consolidata della Corte di cassazione -
prevede che il corso della prescrizione è interrotto dall'emissione
del decreto di citazione a giudizio anziché dalla notificazione del
decreto stesso;
che, il giudice a quo, nel riprodurre il testo di altra ordinanza
di rimessione relativa alla medesima questione, adottata nello stesso
processo e dichiarata inammissibile da questa Corte con ordinanza n.
184 del 1998, per difetto di motivazione in punto di rilevanza -
precisata la concreta incidenza della norma denunciata nel
procedimento in corso - ravvisa nella norma così come interpretata
violazione del principio di eguaglianza, vulnerato sia perché nel
procedimento pretorile il decreto di citazione a giudizio viene
emesso dal pubblico ministero, con la conseguenza che la parte
privata viene a trovarsi "in posizione di inferiorità" rispetto ad
un soggetto che è anch'egli parte, "in quanto, apprendendo
l'esistenza di un procedimento nei suoi confronti dopo il decorso del
termine di prescrizione (quando ormai poteva ragionevolmente ritenere
estinto il reato eventualmente configurabile a suo carico), incontra
senz'altro maggiori difficoltà per la raccolta del materiale
probatorio a sua difesa", sia per l'irragionevole disparità di
trattamento riservata ai soggetti destinatari degli atti di
interruzione, profilandosi alcuni di tali atti, per spiegare concreta
efficacia interruttiva, come subordinati alla conoscenza da parte
dell'interessato "in modo certo ed effettivo della volontà punitiva
dello Stato";
che la violazione del diritto di difesa conseguirebbe, pure qui,
dall'impossibilità per il destinatario di un atto di interruzione
"non recettizio", di venire a conoscenza della volontà statuale di
perseguirlo prima dell'avvenuta notificazione dell'atto stesso, tanto
da precludergli, non dando rilievo all'effettiva conoscenza di tale
atto, di apprestare tempestivamente le proprie difese; per di più,
compromettendo anche l'osservanza dell'art. 6 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, che riconosce
all'incolpato il diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un
termine ragionevole nonché di essere informato nel più breve tempo
possibile del contenuto dell'accusa elevata nei suo confronti e di
disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la
difesa;
che nel giudizio non si sono costituite le parti private né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato che l'art. 3 della Costituzione si rivela non
correttamente evocato sotto entrambi i profili denunciati: sotto il
primo, perché il potere attribuito al pubblico ministero di emettere
nel giudizio pretorile il decreto di citazione a giudizio, che è
funzionale soprattutto al sollecito esercizio, da parte
dell'imputato, della facoltà di richiedere, a norma dell'art. 555,
comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, uno dei riti
semplificati, non determina alcuna violazione della parità delle
parti, rappresentando il decreto di citazione a giudizio uno degli
strumenti attraverso i quali il pubblico ministero esercita l'azione
penale, a norma dell'art. 405 del codice di procedura penale, senza
che, dunque possa riscontrarsi diseguaglianza di sorta in relazione
al momento ritenuto rilevante ai fini dell'interruzione della
prescrizione, una volta che l'atto risulti perfezionato nei suoi
requisiti di sostanza e di forma e si configuri, quindi, come una
vera e propria vocatio in iudicium (cfr. ordinanza n. 155 del 1997);
sotto il secondo profilo, perché l'adotta diseguaglianza è
coessenziale alla tipologia dell'atto di cui la legge riconosce
l'effetto interruttivo della prescrizione, cosicché davvero
esorbitanti si rivelano gli additati termini di raffronto
(interrotagorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice,
presentazione dell'imputato per il giudizio direttissimo, ordinanza
di convalida del fermo o dell'arresto, sentenza di condanna), taluni
dei quali, peraltro, non postulano necessariamente l'effettiva
conoscenza da parte dell'imputato;
che, analogamente, deve escludersi ogni violazione del diritto di
difesa, non soltanto perché non può assegnarsi alcun rilievo
giuridico ad una sorta di "aspettativa" dell'imputato al maturarsi
della prescrizione, ma anche perché la conoscenza effettiva
dell'atto interruttivo (ovvero, più precisamente, la conoscibilità
di esso) non rappresenta condizione per il dispiegarsi delle
possibilità difensive attenendo la causa estintiva del reato alle
conseguenze derivanti dal decorso del tempo e il diritto di difesa,
così come nella specie richiamato, alla possibilità - certo non
preclusa all'imputato, dal decorrere l'effetto interruttivo di tale
causa estintiva dalla emissione anziché dalla notificazione - di
contestare il contenuto dell'accusa;
che, infine, neppure il richiamo, da collegare anch'esso - nella
prospettiva dell'ordinanza di rimessione - al dedotto vulnus arrecato
all'art. 24 della Costituzione, all'art. 6, comma 3, lettera b),
della Convezione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali risulta pertinente, sia per la già ricordata natura
"sollecitatoria" dell'attribuzione al pubblico ministero del potere
di emettere il decreto di citazione a giudizio - volta, quindi a
perseguire, a prescindere dal momento rilevante ai fini della
prescrizione, la complessiva economia dei tempi processuali - sia
perché, in ogni caso, all'atto della notificazione, l'imputato e la
sua difesa sono posti in grado di avvedersi dell'insussistenza della
causa estintiva del reato e che, pertanto, non è certo la
notificazione dell'atto ad incidere sulla pronta definizione del
processo nel senso voluto dal rimettente;
che la questione, dunque, deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 160 del codice penale, sollevata in
riferimento gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Lecce
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.
Il Presidente e redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:452 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte