Sentenza n. 453/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3,
del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 18
febbraio 1997 dal tribunale di Genova - sezione per il riesame, nel
procedimento penale a carico di Tagliamento Giovanni, iscritta al n.
236 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il tribunale di Genova, chiamato a pronunciarsi de libertate
sull'appello proposto avverso una ordinanza emessa dal tribunale di
Sanremo, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del
codice di procedura penale, "nella parte in cui prevede una
unificazione del termine di custodia cautelare per la fase del
dibattimento, in presenza di più ordinanze cautelari ed anche se il
termine iniziale di fase è unico, aggravando così senza ragione la
posizione processuale dell'imputato raggiunto nella fase delle
indagini preliminari da più ordinanze cautelari anziché da una
sola".
Premette il tribunale rimettente che nei confronti di un imputato,
in stato di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 74 del
d.P.R. n. 309 del 1990 ed altri delitti, ed in forza di due ordinanze
custodiali emesse prima del rinvio a giudizio, è stata pronunciata
condanna alla pena di anni 11 di reclusione per i reati di detenzione
e porto di arma comune da sparo, illecita detenzione e spaccio di
stupefacenti e scommesse abusive su partite di calcio. La difesa -
prosegue il giudice a quo - ha chiesto di revocare la custodia
cautelare per tutti i reati per i quali l'imputato ha riportato
condanna, in quanto dopo un anno dalla data del rinvio a giudizio
doveva ritenersi scaduto, per ciascuno dei reati singolarmente
contestati, il termine di fase previsto per il dibattimento di primo
grado, con conseguente scarcerazione ora per allora. Richiesta,
questa, che, essendo stata disattesa in prime cure, ha dato luogo al
gravame che costituisce l'oggetto del procedimento a quo. Il
rimettente sottolinea che in altra decisione relativa allo stesso
imputato e vertente sul medesimo tema, affermò che, alla luce del
nuovo testo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il termine di
fase doveva essere ragguagliato al più grave dei reati contestati
con ordinanza di custodia cautelare (art. 74 del d.P.R. n. 309 del
1990), così unificandosi sulla durata maggiore (un anno e sei mesi
dal rinvio a giudizio) per tutti i reati connessi con l'associazione
contestata, e quindi per ciascuna delle imputazioni per le quali
l'imputato aveva riportato condanna; sicché, sino alla pronuncia
della sentenza, non si era dunque potuta verificare - per effetto di
quella unificazione - la scadenza del termine di fase per alcuno dei
singoli reati per i quali l'imputato era detenuto.
A tali argomenti, prosegue il giudice a quo la difesa ha replicato
osservando che il nuovo testo dell'art. 297 può trovare applicazione
soltanto nell'ipotesi in cui i termini di fase siano diversi: posto,
dunque, che nel caso di specie è unica l'ordinanza di rinvio a
giudizio, i termini di fase dovrebbero restare distinti per ciascun
reato, come avverrebbe nel caso in cui fosse stata adottata una sola
ordinanza cautelare. L'assunto non è però condiviso dal giudice
rimettente, in quanto la nuova disciplina non richiede che il rinvio
a giudizio sia intervenuto in date diverse, per cui l'unificazione
opera anche in fasi nelle quali il termine iniziale sarebbe identico
anche se si considerassero separatamente i vari reati.
La norma censurata, dunque, introdurrebbe - a parere del giudice a
quo - un differente termine di fase per imputati che, per i medesimi
reati, siano colpiti da una sola o da più ordinanze cautelari: nel
primo caso, infatti, i termini di fase restano separati per ciascun
reato; nel secondo, invece, il nuovo testo dell'art. 297, comma 3,
cod. proc. pen., unifica il termine per tutti i reati legati da
connessione qualificata.
Tale irragionevole disparità di trattamento, che il giudice a quo
non ritiene superabile in via interpretativa, sarebbe frutto di una
irrazionale combinazione fra criteri diversi: nella prima parte del
terzo comma, infatti, la scelta del legislatore si sarebbe spostata
dalla problematica delle "contestazioni a catena", incentrata sulla
condotta degli uffici, a quella della complessiva gravità
dell'attività criminosa dell'imputato; nell'ultimo periodo del
medesimo comma, escludendo la nuova disciplina ai fatti contestati di
dibattimento, l'attenzione si sposta nuovamente sull'organo della
contestazione, non più "sospetto" attesa la fase in corso;
nell'insieme, conclude il giudice a quo "lascia sopravvivere una
differenza del tutto casuale (nell'ottica della commisurazione dei
termini di fase ad un complesso di reati soggettivamente connessi)
tra imputati raggiunti da una sola o da più ordinanze cautelari".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A
parere della difesa dello Stato, infatti, la norma censurata deve
essere interpretata in conformità alla sua ratio ispiratrice che
consiste, come è noto, nell'intento di evitare le "contestazioni a
catena".
Tale ratio osserva l'Avvocatura, porta a ritenere che la previsione
oggetto di impugnativa non possa trovare applicazione quando si
tratti del computo di termini di fase aventi decorrenza unitaria, in
rapporto ai quali resta evidentemente esclusa la possibilità di un
artificioso allungamento come conseguenza della successione temporale
di provvedimenti coercitivi. Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Genova dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura
penale, nella parte in cui prevede, in presenza di più ordinanze che
dispongono la custodia cautelare per reati in rapporto di connessione
qualificata, l'unificazione del relativo termine di durata per la
fase del giudizio di primo grado, anche nell'ipotesi in cui il
termine di fase sia unico, per essere stato il rinvio a giudizio
disposto col medesimo provvedimento. Posto, infatti, che l'unitario
termine di durata massima della custodia cautelare viene ad essere
commisurato alla imputazione più grave, dalla norma impugnata
deriverebbe, a parere del giudice a quo una ingiustificata disparità
di trattamento nei confronti dell'imputato raggiunto da più
ordinanze di custodia cautelare rispetto all'imputato per il quale i
medesimi fatti e le stesse imputazioni siano stati invece contestati
con unica ordinanza custodiale. Da qui, la dedotta violazione del
principio di uguaglianza, che viene invocato quale parametro
costituzionale di riferimento.
2. - La premessa interpretativa dalla quale ha tratto origine la
questione viene contestata dall'Avvocatura dello Stato; a parere
della difesa erariale, infatti, essendo la norma volta ad impedire il
fenomeno delle cosiddette contestazioni a catena, la stessa non
troverebbe applicazione quando si tratti del computo dei termini di
fase aventi decorrenza unitaria, per i quali resterebbe esclusa in
radice la possibilità di un relativo artificioso prolungamento come
conseguenza della successione temporale dei provvedimenti coercitivi.
La linea ermeneutica prospettata dalla Avvocatura è stata però
motivatamente disattesa da parte del giudice a quo: scandagliando,
infatti, le analoghe deduzioni svolte dalla difesa, il rimettente ha
osservato come quella tesi non potesse trovare accoglimento in quanto
contrastante con la lettera della legge, la quale, disciplinando in
modo nuovo i termini di fase, ha unificato il relativo computo
ragguagliandolo al termine previsto per il reato più grave, tutte le
volte in cui siano state emesse più ordinanze cautelari e sussista,
tra i vari reati contestati, quel vincolo di connessione qualificata
che la norma ha inteso recepire; l'individuazione di un unico termine
di fase, dunque, controbilancia, a parere del rimettente, la
sovrapposizione tra più ordinanze applicative, sicché, non
richiedendo la legge che il rinvio a giudizio sia intervenuto in date
diverse, l'unificazione dei termini di custodia opera anche nelle
fasi per le quali il termine iniziale sarebbe identico, pure se si
considerassero separatamente i vari reati.
3. - La ricostruzione del quadro normativo offerta dal giudice
rimettente è, dunque, tutt'altro che implausibile e risulta, anzi,
avvalorata da ulteriori considerazioni. Può anzitutto rilevarsi,
infatti, che la commisurazione dei termini alla imputazione più
grave, nel caso di pluralità di titoli custodiali emessi per lo
stesso fatto, era presente anche nell'originario testo della
disposizione impugnata, anche se con effetti limitati alla ipotesi
del concorso formale di reati ed alle particolari figure di aberratio
plurilesiva delineate dagli artt. 82, secondo comma, e 83, secondo
comma, del codice penale: il che testimonia la continuità della
scelta normativa di unificare in determinati casi il regime dei
termini di custodia, a prescindere, evidentemente, dalla fase
processuale considerata. Inoltre, l'argomento che fa leva sul
secondo periodo del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., per
desumere da esso un riferimento testuale che impedirebbe alla norma
di operare per la fase del giudizio, non pare conclusivo: la deroga,
infatti, incentrata sul meccanismo della retrodatazione, non esclude
che il ragguaglio alla imputazione più grave dispieghi i suoi
effetti anche per la fase del giudizio di primo grado. V'è anzi da
osservare che tale criterio di computo rappresenta il coerente e
simmetrico completamento proprio di quel meccanismo di
retrodatazione, nel senso che la pluralità dei titoli custodiali
viene sì unificata, quanto a decorrenza, alla data del primo
provvedimento, ma la durata della custodia - proprio in virtù della
unificazione dei vari titoli - non può che essere commisurata ai
termini previsti per il reato più grave.
D'altra parte, sarebbe davvero singolare ritenere che il criterio
di ragguaglio al reato più grave sia stato dettato per il computo
dei termini previsti per la fase delle indagini, oltre che per la
determinazione della durata complessiva e del limite finale della
custodia cautelare, ed escludere che la stessa previsione normativa -
senza alcuna espressa specificazione in tal senso - trovi
applicazione per la fase del giudizio: il tutto, va anche
sottolineato, nel quadro di una norma di carattere generale dedicata
proprio, come recita la relativa rubrica, al "computo dei termini di
durata delle misure".
Ove alle considerazioni testé svolte si aggiungano le più recenti
acquisizioni giurisprudenziali, dalle quali - come si osserverà -
possono indirettamente trarsi elementi di conferma circa
l'applicabilità della disposizione censurata anche alla fase del
giudizio di primo grado, v'è quanto basta per ritenere non
conclusiva, agli effetti del presente giudizio, l'interpretazione
prospettata dalla Avvocatura dello Stato e, dunque, non coltivabile
su quella base la richiesta declaratoria di infondatezza della
questione sottoposta all'esame di questa Corte.
4. - Alla conclusione della infondatezza occorre tuttavia
pervenire, anche se per considerazioni affatto diverse. Il giudice a
quo parte infatti dalla erronea premessa interpretativa di ritenere
che, in ipotesi di più reati legati da connessione qualificata, il
termine di fase sia ragguagliato per tutti i reati a quello previsto
per l'imputazione più grave, anche se per essa non venga pronunciata
condanna: una linea, questa, del tutto inaccettabile, perché finisce
per obliterare completamente le conseguenze che, invece,
immediatamente scaturiscono sul piano cautelare dalla sentenza di
proscioglimento. La perdita di efficacia del titolo custodiale che
consegue, a norma dell'art. 300, comma 1, del codice di rito, alla
pronuncia della sentenza di proscioglimento per un determinato reato,
non può infatti non riflettersi sul computo dei termini di fase
relativi agli altri reati che con il primo presentino il qualificato
nesso di collegamento dal quale scaturisce l'operatività della norma
censurata, sicché, ove per tali reati i termini di custodia
cautelare siano stati non ragguagliati alla pena stabilita dalla
legge per ciascuno di essi, ma commisurati alla imputazione più
grave, il proscioglimento da tale imputazione e, dunque, il venir
meno dei relativi effetti cautelari, automaticamente dissolve il
nesso tra i reati evocato dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.,
proprio perché trattasi di un nesso rilevante ai soli effetti del
computo dei termini di durata delle misure e da raccordare, a norma
dell'art. 303, comma 1, lettera b) dello stesso codice, alla
pronuncia della sentenza di condanna di primo grado.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno di recente avuto
modo di affermare che la disciplina dettata dall'art. 297, comma 3,
del codice di rito, si applica anche alle situazioni cautelari
personali relative a più procedimenti, pendenti innanzi alla stessa
autorità giudiziaria, oppure presso uffici giudiziari diversi (Sez.
un., 25 giugno 1997, Atene); sicché l'eventuale proscioglimento
dalla imputazione più grave all'evidenza determina nelle diverse
sedi processuali la totale autonomia di ciascuna regiudicanda agli
effetti del computo dei relativi termini di fase, non diversamente da
ciò che accadrebbe ove fra i singoli reati non fosse ab origine
esistito il nesso di collegamento dal quale scaturisce l'operatività
della disciplina che viene qui in discorso.
Va anche aggiunto che le stesse Sezioni unite, chiamate a
pronunciarsi in tema di reato continuato e computo dei termini di
custodia cautelare, hanno affermato - a testimonianza della
necessità di operare una valutazione dei singoli reati, quando dalla
stessa conseguano effetti di rilievo per la libertà personale - che,
ove il giudice di merito, nell'infliggere la pena per il reato
continuato, non abbia suddiviso la pena irrogata per i cosiddetti
"reati satellite" e la suddistinzione o distinzione rilevi per il
calcolo dei termini di durata massima della custodia cautelare o per
l'accertamento dell'avvenuta espiazione della pena, il giudice della
misura cautelare deve porsi il relativo problema e determinare, ai
soli fini della misura, la pena per ciascun reato in continuazione,
non potendo l'omessa suddivisione o distinzione essere di ostacolo al
riacquisto della libertà, qualora di questo riacquisto ricorrano le
condizioni (Sez. un., 26 febbraio 1997, Mammoliti). Affermazioni,
queste, che, evidentemente, mantengono la loro validità in tutte le
ipotesi di connessione qualificata - unitario essendo, per esse, il
relativo trattamento cautelare - e che assumono uno specifico risalto
agli effetti del presente giudizio, in quanto attente a rimarcare la
ratio di favore che permea il sistema delle cautele e, dunque, la
stessa norma oggetto di impugnativa, come d'altra parte questa Corte
non ha mancato di sottolineare nella sentenza n. 89 del 1996.
Dovendosi pertanto escludere nel caso di specie la sussistenza
della prospettata disparità di trattamento, la questione sollevata
dal tribunale rimettente si rivela, per quel che si è detto, non
fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Genova
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:453 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte