Corte costituzionale

Ordinanza n. 454/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

citata

  • art. 60legge 4/1929
  • art. 21legge 4/1929
  • art. 20legge 4/1929
  • art. 13d.l. 429/1982
  • art. 2d.l. 916/1982
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo

comma e 57, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui

redditi") degli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

("Revisione della disciplina del contenzioso tributario") e dell'art.

43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa") promosso con ordinanza emessa il

16 marzo 1987 dalla Corte di Appello di Firenze, iscritta al n. 254

del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 28 1ª serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza emessa

il 16 marzo 1987 ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo

comma, e 27 Cost., questione di legittimità costituzionale degli

artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre

1973, n. 600, 16 e 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 43, r.d. 16

marzo 1942, n. 267, "in quanto non prevedono espressamente l'obbligo

della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento

dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del

fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo";

Considerato che - come pure il giudice a quo espone in ordinanza -

questa Corte, con ordinanze n. 95 e n. 116 del 1983, ha dichiarato

manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale delle stesse disposizioni, sollevate sotto identico

profilo, sulla scorta del rilievo che, essendo stata con sentenza n.

88 del 1982 dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 60

e 21, terzo comma, legge 7 gennaio 1929, n. 4, "nella parte in cui

prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa

sovrimposta, divenuto definito in via amministrativa, faccia stato

nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle

leggi tributarie in materia di imposte dirette", le norme denunciate,

non si prestano più a ricevere le applicazioni ipotizzate e

censurate dai giudici a quibus;

che appare del tutto immotivato l'assunto del giudice a quo,

circa "l'immanente rilevanza" della sollevata questione di

legittimità costituzionale all'art. 20, legge 7 gennaio 1929, n. 4,

"letto anche alla luce dell'art. 13, decreto legge 10 luglio 1982, n.

429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516,

ma sostituito dall'art. 2, decreto legge 15 dicembre 1982, n. 916,

convertito nella legge 12 febbraio 1983, n. 27 (con cui si dispone

che per le vecchie fattispecie incriminatrici abrogate 'continuano ad

applicarsi le norme, anche processuali, vigenti alla data del 31

dicembre 1982' per i reati commessi prima della data ora

menzionata)"; difatti, in virtù della intervenuta declaratoria di

illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, legge

n. 4 del 1929, di cui alla citata sentenza n. 88 del 1982,

l'accertamento - divenuto definitivo in via amministrativa nei

confronti dell'imputato del reato di cui all'art. 56, d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600, soggetto alla cognizione del giudice a quo -

non fa stato nel relativo procedimento penale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma,

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi"), 16 e 19, d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso

tributario") e 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa"), sollevata,

in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost., dalla Corte

d'appello di Firenze con ordinanza n. 254 del 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:454 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte