Sentenza n. 454/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/12/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 38r.d.l. 680/1938
applicata al caso
- art. 37r.d.l. 680/1938
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del r.d.l. 3
marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le
pensioni agli impiegati degli enti locali), promosso con ordinanza
emessa il 16 ottobre 1992 dalla Corte dei conti - sezione III
giurisdizionale sul ricorso proposto da Fasano Rocco contro il
Ministero del Tesoro - Direzione Generale Istituti di Previdenza,
iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio promosso da Rocco Fasano contro il
Ministero del tesoro - Direzione generale istituti di previdenza
(Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali) per ottenere
la continuazione della pensione orfanile dopo il compimento del
ventunesimo anno di età, la Corte dei conti, con ordinanza del 16
ottobre 1992, pervenuta alla Corte costituzionale il 25 maggio 1993,
ha sollevato nuovamente, in riferimento all'art. 3 Cost., questione
di legittimità costituzionale dell'art. 37 del r.d.l. 3 marzo 1938,
n. 680, "nella parte in cui esclude il diritto alla pensione
C.P.D.E.L. di riversibilità degli orfani maggiorenni in caso di
frequenza da parte loro di un corso universitario, per tutta la
durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno
di età".
2. - Il giudice remittente osserva che il ius superveniens
rappresentato dall'art. 17 della legge 8 agosto 1991, n. 274 - in
considerazione della quale questa Corte, con ordinanza n. 227 del
1992, aveva disposto la restituzione degli atti - non consente di
ritenere superata la sollevata questione di costituzionalità. La
nuova legge ha uniformato il trattamento di quiescenza indiretto o di
riversibilità degli orfani dei dipendenti degli enti locali alla
disciplina prevista dall'art. 82 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092, per gli orfani dei dipendenti statali ma, essendo priva di
efficacia retroattiva, non ha posto rimedio alla discriminazione tra
le due categorie di orfani per il periodo soggetto alla legge
previgente.
Permane perciò la rilevanza della questione. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti ha sollevato, in riferimento all'art. 3
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 (recte:
38, secondo comma) del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, "nella parte in
cui esclude il diritto alla pensione C.P.D.E.L. di riversibilità
degli orfani maggiorenni in caso di frequenza da parte loro di un
corso di studi universitario per tutta la durata del corso legale e,
comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età".
Tale conclusione è denunciata come evidentemente lesiva del
principio di eguaglianza in rapporto all'art. 82, secondo comma, del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, aggiunto dalla legge 21 luglio
1984, n. 391, che prevede il detto beneficio in favore degli orfani
maggiorenni dei dipendenti statali.
La discriminazione è stata rimossa dall'art. 17, secondo comma,
della legge 8 agosto 1991, n. 274, ma rimane operante per il periodo
anteriore all'entrata in vigore della legge medesima.
2. - La questione è fondata.
Essa è perfettamente analoga alla questione decisa con sentenza
n. 366 del 1988, che, in relazione al periodo anteriore all'entrata
in vigore della legge n. 391 del 1984, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale parziale dell'art. 82, primo comma, del d.P.R. n. 1092
del 1973 con un dispositivo formulato in termini identici a quelli
con cui è proposto l'odierno incidente di costituzionalità.
Sebbene gestite entrambe dal Ministero del tesoro, la previdenza
dei dipendenti degli enti locali e la previdenza dei dipendenti
statali sono due sistemi distinti, tra i quali vale la regola
generale della non confrontabilità ai fini dell'art. 3 Cost. Ma,
secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, tale regola
incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente
irragionevolezza. Valutata nel quadro dei valori costituzionali, la
norma impugnata appare oggi manifestamente irragionevole in quanto,
diversamente dalle leggi più recenti sopra richiamate, non ammette
tra le funzioni dell'istituto della riversibilità la tutela del
diritto allo studio degli orfani maggiorenni del lavoratore impegnati
in corsi legali universitari.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, secondo
comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella
parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di
riversibilità, non equipara ai minorenni gli orfani maggiorenni
iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta
la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo
anno di età.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:454 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte