Corte costituzionale

Ordinanza n. 454/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/10/1995 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'IVA) promosso

con ordinanza emessa il 6 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Trapani sul ricorso proposto dalla Banca Sicula s.p.a.

contro l'Ufficio IVA di Trapani iscritta al n. 60 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, con ordinanza del 6 giugno 1994, la Commissione

tributaria di primo grado di Trapani ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questione incidentale di

legittimità dell'art. 42 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

(Istituzione e disciplina dell'IVA), che punisce "chi omette le

annotazioni prescritte negli artt. 23 e 24, in relazione ad

operazioni imponibili" (le annotazioni, cioè, di fatture emesse e

corrispettivi incassati) "con la pena pecuniaria in misura da due a

quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse";

che la riferita denuncia si fonda sostanzialmente sul rilievo

che la disposizione indicata "non distingue tra i soggetti che non

hanno versato l'imposta dovuta e quelli che (come nella specie)

l'hanno invece versata e che, quindi, non hanno perseguito alcun

disegno evasivo";

che, ciò, appunto, comporterebbe la violazione, per un verso,

del precetto dell'eguaglianza per l'irragionevole identità del

trattamento sanzionatorio così riservato a violazioni sostanziali e

violazioni soltanto formali, e, nel contempo, il contrasto con l'art.

76 della Costituzione in relazione ai criteri direttivi posti

dall'art. 10, primo e secondo comma, della legge delega 9 ottobre

1971, n. 825, secondo cui le norme da emanare per la prevenzione e

repressione dell'evasione avrebbero dovuto perseguire la migliore

commisurazione delle sanzioni all'effettiva entità oggettiva e

soggettiva delle violazioni;

Considerato che la questione, così sollevata, è manifestamente

infondata sotto ogni aspetto;

che la prospettazione del giudice a quo è infatti viziata in

radice dalla erroneità della premessa (posta a base di entrambe le

ipotizzate violazioni) della supposta irrilevanza, nella fattispecie,

dell'assolvimento dell'imposta e della conseguente sussistenza o meno

di un danno all'erario;

che, viceversa, proprio a tale circostanza l'art. 49 - che fa

sistema con il precedente art. 42 del d.P.R. n. 633 del 1972 -

attribuisce espresso rilievo "per la determinazione della misura

della pena pecuniaria", così consentendo di conformare, nel quadro

della pena edittale, l'entità della sanzione alla gravità del

fatto;

che, ciò, all'evidenza, esclude sia l'ipotizzata violazione

dell'art. 3, sia quella dell'art. 76 della Costituzione, sotto il

profilo dell'assolvimento dei riferiti criteri della delega in tema

di commisurazione della sanzione alla effettiva entità del fatto; e

ciò a prescindere dall'ulteriore pur decisiva considerazione che

rientra nella discrezionalità del legislatore tributario configurare

anche infrazioni di pericolo, anticipando la sanzione a comportamenti

omissivi di condotte ritenute - come nella specie - strumentali

all'obiettivo di facilitare la rilevazione dell'imponibile ed a

quello ulteriore di "prevenire" l'evasione fiscale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 42 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

(Istituzione e disciplina dell'IVA), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di

primo grado di Trapani, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:454 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte