Corte costituzionale

Ordinanza n. 456/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 699 del

codice penale, 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967,

n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), 15 della legge 14

ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), 54 del

d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112 (Testo unico delle leggi vigenti in

materia di tasse sulle conces

sioni governative), e 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641

(Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), promossi con

ordinanze emesse il 28 gennaio 1983 dal Pretore di Teano e il 5

gennaio 1984 dal Pretore di Spilimbergo, iscritte rispettivamente al

n. 164 del registro ordinanze 1983 e al n. 243 del registro ordinanze

1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252

dell'anno 1983 e n. 218 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Teano, con ordinanza del 28 gennaio

1983, ha denunciato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, il combinato disposto degli artt. 699 del codice

penale, 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, 54 del d.P.R. 20

marzo 1953, n. 112, e 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto

assoggetta a sanzione penale e non a semplice sanzione

amministrativa, equiparandolo al porto d'armi abusivo, il fatto di chi

porta un fucile ad uso di caccia per il quale abbia conseguito

regolare licenza di porto d'armi, senza, però, aver provveduto al

pagamento della tassa di concessione governativa per gli anni

successivi a quello del rilascio;

e che un'analoga questione ha sollevato anche il Pretore di

Spilimbergo, con ordinanza del 5 gennaio 1984, denunciando il

combinato disposto degli artt. 699 del codice penale, 7, terzo comma,

della legge 2 ottobre 1967, n. 895, così come aggiunto dall'art. 15

della legge 14 ottobre 1974, n. 497;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni sostanzialmente

identiche, vanno riuniti;

che analoghe questioni sono state già decise nel senso della

manifesta infondatezza con ordinanza n. 158 del 1986, senza che i

giudici a quibus adducano argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati

dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 del codice

penale, 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895

(Disposizioni per il controllo delle armi), 15 della legge 14 ottobre

1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), 54 del d.P.R. 20

marzo 1953, n. 112 (Testo unico delle leggi vigenti in materia di

tasse sulle concessioni governative), e 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative),

sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, dal Pretore di Teano con ordinanza del 28 gennaio 1983;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 699 del codice

penale, 7, terzo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895

(Disposizioni per il controllo delle armi), così come aggiunto

dall'art. 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro

la criminalità), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Spilimbergo con ordinanza del 5 gennaio

1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:456 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte