Sentenza n. 456/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/10/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 193/1984
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la
razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI
S.p.a.), promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1990 dal Pretore
di Torino nel procedimento civile vertente tra Santo Giovanni e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Santo Giovanni nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 1990 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un processo avente ad oggetto il riconoscimento
del diritto al pensionamento anticipato, previsto dalla legislazione
di sostegno per le aziende in crisi, il Pretore di Torino, con
ordinanza in data 17 gennaio 1990, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 31 maggio
1984, n. 193.
La norma è censurata, nella parte in cui attribuisce il diritto
al prepensionamento soltanto quando - fra il 1° gennaio 1981 ed il
momento di entrata in vigore della legge - il rapporto di lavoro sia
cessato in seguito a licenziamento per riduzione del personale o
cessazione dell'impresa e non anche quando sia venuto meno per
dimissioni volontarie rassegnate durante il trattamento di Cassa
integrazione guadagni.
In base alla disposizione impugnata, il diritto al pensionamento
anticipato sorgerebbe al verificarsi di due diverse situazioni
temporalmente cadenzate: nella prima, che riguarderebbe le estinzioni
del rapporto di lavoro avvenute dopo la data di entrata in vigore
della legge e in costanza del trattamento di Cassa integrazione, le
modalità di estinzione (licenziamento collettivo, licenziamento
individuale, dimissione) risulterebbero del tutto indifferenti,
mentre nella seconda, riguardante le cessazioni del rapporto avvenute
fra il 1° gennaio 1981 ed il momento di entrata in vigore della
legge, avrebbero rilievo soltanto le ipotesi di licenziamento per
riduzione del personale o cessazione dell'impresa.
Poiché la posizione di coloro che sono stati licenziati per
ragioni oggettive appare del tutto omogenea rispetto alla posizione
di coloro che si sono dimessi "in un contesto di crisi aziendale" ed
in seguito ad un periodo di Cassa integrazione, il giudice a quo
ritiene irrazionale ed ingiustificata la previsione, in riferimento a
tali ipotesi, di due diversi termini temporali cui ancorare
l'insorgenza del diritto al prepensionamento.
2. - Si è costituita la parte privata che, aderendo alla tesi
sostenuta nell'ordinanza di rimessione, ha sottolineato
l'irrazionalità della distinzione temporale operata dal legislatore,
dal momento che il pensionamento anticipato costituisce una forma di
cessazione del rapporto dovuta a cause eccezionali e connessa allo
stato di crisi in cui si viene a trovare l'impresa.
3. - L'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta rilevando
anzitutto che, accanto alla situazione di coloro che, a decorrere dal
1° gennaio 1981, sono stati licenziati per riduzione del personale o
per cessazione dell'impresa, la norma impugnata prevede soltanto
l'ipotesi di coloro che, al momento di entrata in vigore della legge,
"fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale"
siano, cioè, ancora in costanza di rapporto e non già - come
sostiene il giudice a quo - di coloro il cui rapporto si sia estinto
per qualsiasi motivo o per dimissioni.
Peraltro, la situazione del lavoratore dimissionario non sarebbe
per nulla omogenea a quella di chi si è visto troncare il rapporto
di lavoro per licenziamento dovuto alle condizioni dell'impresa, non
potendosi in alcun modo considerare le dimissioni del cassa-integrato
come una semplice anticipazione dell'inevitabile licenziamento.
Osserva infine l'interveniente che, comunque, come più volte
rilevato da questa Corte, il decorso del tempo costituisce un
ragionevole motivo di differenziazione normativa. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, secondo
comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che aveva concesso ai
lavoratori dipendenti delle aziende del settore siderurgico il
beneficio del prepensionamento quando, fra il 1° gennaio 1981 ed il
momento di entrata in vigore della legge, il rapporto di lavoro fosse
cessato in seguito a licenziamento per riduzione del personale o
cessazione dell'impresa.
Si sostiene dal giudice a quo che la disposizione sarebbe
ingiustificatamente discriminatoria nei confronti dei dipendenti che
nello stesso periodo si erano dimessi mentre fruivano del trattamento
di Cassa integrazione quadagni, cioè in un contesto di crisi
aziendale, tanto più che la stessa disposizione impugnata aveva
concesso il beneficio del prepensionamento a coloro che, al momento
di entrata in vigore della legge, erano assistiti dalla Cassa e
avessero presentato entro novanta giorni domanda di dimissioni
volontarie.
2. - La questione non è fondata.
La disposizione impugnata fa parte di quella legislazione
congiunturale che di volta in volta è intervenuta per alleviare i
disagi dei lavoratori dipendenti dalle industrie in crisi, tenendo
conto della concreta situazione del settore che si intendeva
sostenere. Trattasi perciò di disposizioni aventi carattere di
specialità e temporaneità perché riguardanti casi ben individuati
e precise categorie di lavoratori, che il legislatore, nel proprio
discrezionale apprezzamento, ha ritenuto di fare oggetto delle
speciali provvidenze di volta in volta adottate.
Il carattere speciale della disposizione impugnata esclude perciò
di poter, al di là della discrezionale valutazione del legislatore,
assimilare alle categorie espressamente previste, altre categorie di
lavoratori, la cui situazione, seppure apparentemente analoga,
presenta elementi diversi da quelli ai quali il legislatore ha voluto
attribuire rilevanza.
Assimilare l'ipotesi di dimissioni volontarie - che comportano la
rinuncia al trattamento di integrazione salariale e al posto di
lavoro, la cui stabilità non è inevitabilmente pregiudicata dal
periodo di Cassa integrazione - all'ipotesi di estinzione del
rapporto che si subisce, seppure nell'ambito del medesimo contesto di
crisi aziendale, per un fatto oggettivamente inevitabile, è compito
che, sopprattutto in sede di normativa speciale, rientra
nell'esclusiva discrezionalità del legislatore.
Né le dimissioni che il lavoratore in Cassa integrazione avrebbe
dovuto rassegnare presentando la domanda di pensionamento anticipato
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge possono in
qualche modo far ritenere che la norma impugnata abbia comunque
attribuito una certa rilevanza all'ipotesi di cui si lamenta la
mancata previsione. È di tutta evidenza, infatti, che, in questo
caso, in relazione al momento della sua entrata in vigore, la legge
ha voluto considerare soltanto coloro che si trovavano in Cassa
integrazione concedendo loro novanta giorni per presentare la domanda
di prepensionamento: che poi entro tale termine ci si potesse
dimettere volontariamente o si potesse invece essere licenziati per
le condizioni oggettive dell'impresa è circostanza che nella
valutazione operata dal legislatore non riveste alcun peso.
Né, d'altra parte, la situazione di chi si trovava in Cassa
integrazione al momento di entrata in vigore della legge può
ritenersi equiparabile alla situazione di chi, alla stessa data, non
vi si trovava più avendola fatta cessare volontariamente con le
dimissioni. Difatti, specie quando, come nell'ipotesi in esame, si
sia in presenza di provvidenze straordinarie, quali quelle del
beneficio del prepensionamento - che solo al legislatore spetta
stabilire quando debba essere concesso e chi debba riguardare - trova
piena applicazione il principio, sempre affermato da questa Corte,
secondo cui il trascorrere del tempo costituisce un giustificato
motivo di differenziazione normativa (vedi, da ultimo ordd. nn. 177 e
272 del 1990) salvo che, rispetto alle situazioni concrete, non
risulti palesemente irragionevole.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma secondo, della legge 31 maggio 1984, n. 193
(Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e
d'intervento della GEPI S.p.a.), sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:456 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte