Corte costituzionale

Sentenza n. 456/1999

Altra decisione · depositata il 23/12/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8 e 12 della legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana il 22 settembre 1998, recante "Provvedimenti per la

salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e

linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle

altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per

la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui

all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52", promosso

con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,

notificato il 29 settembre 1998, depositato in cancelleria il 9

ottobre 1998 ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 1998.

Udito nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1999 il giudice relatore

Gustavo Zagrebelsky;

Udito l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha

proposto questione di legittimità costituzionale in relazione al

disegno di legge n. 203, approvato dall'Assemblea regionale siciliana

il 22 settembre 1998, recante "Provvedimenti per la salvaguardia e la

valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle

comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze

linguistiche. Contributi alle province regionali per la gestione di

corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1

della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52". La questione investe, in

particolare: gli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, per violazione dell'art.

6 della Costituzione; l'art. 3 per violazione dell'art. 6 della

Costituzione e dell'art. 4 del d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme

di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di

pubblica istruzione); e l'art. 12 per violazione dell'art. 12, terzo

comma, dello statuto speciale di autonomia (r.d.lgs. 15 maggio 1946,

n. 455), nonché dell'art. 6 della Costituzione.

Il ricorrente - premesso che il provvedimento legislativo prevede

una serie di iniziative intese a promuovere la salvaguardia e il

recupero della lingua albanese nonché di quella delle minoranze

etniche esistenti in Sicilia, disponendo interventi finanziari a

favore delle scuole materne e prevedendo l'obbligo dei comuni e di

altre istituzioni pubbliche e private di realizzare attività

didattiche e di studio e approfondimento storico-culturale di tali

realtà etniche minoritarie - osserva che le norme impugnate, con il

riferimento alla lingua delle minoranze etniche e al suo

insegnamento, nonché con la previsione della facoltà del

bilinguismo negli atti pubblici e dell'uso della lingua locale nelle

attività pubbliche degli enti locali, si pongono in contrasto con

l'art. 6 della Costituzione, che affida alla Repubblica, e quindi

allo Stato, la tutela delle minoranze linguistiche. La materia

trattata nelle norme impugnate non sarebbe riconducibile a nessuna

delle attribuzioni costituzionali riconosciute dagli artt. 14 e 17

dello statuto e l'intervento regionale sarebbe intempestivo dal

momento che è in corso di esame al Senato (già approvato dalla

Camera) il disegno di legge n. 3366 (Norme in materia di tutela delle

minoranze linguistiche), contenente una normativa generale e di

indirizzo, in attuazione della quale soltanto le Regioni potranno

adottare misure idonee a promuovere e tutelare i caratteri

storico-culturali di quelle minoranze esistenti nel rispettivo

territorio.

Censure specifiche sono poi mosse all'art. 3 del disegno di legge

siciliano, il quale, prevedendo l'obbligo dell'insegnamento della

lingua e della cultura di dette minoranze, si porrebbe in violazione

del d.P.R. n. 246 del 1985 e della riserva allo Stato in esso

prevista per la determinazione dei programmi scolastici; e all'art.

12, che, affidando all'Assessore regionale ai beni culturali e

ambientali l'adozione del regolamento di attuazione, si porrebbe in

contrasto anche con l'art. 12, terzo comma, dello statuto di

autonomia, che attribuisce al governo regionale nel suo complesso la

competenza a emanare i regolamenti.

2. - Successivamente all'instaurazione del giudizio, il Presidente

della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata come legge

regionale 9 ottobre 1998, n. 26 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Regione Siciliana n. 52 del 14 ottobre 1998 omettendone gli

artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12.

All'udienza pubblica l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto

che sia dichiarata cessata la materia del contendere. Considerato in diritto Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8 e 12 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana

il 22 settembre 1998, recante "Provvedimenti per la salvaguardia e la

valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle

comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze

linguistiche. Contributi alle province regionali per la gestione di

corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1

della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52", per violazione degli

artt. 6 della Costituzione, 4 del d.P.R. n. 246 del 1985 e 12, terzo

comma, dello statuto speciale di autonomia.

Successivamente alla instaurazione del giudizio, come accennato

nella premessa in fatto, la deliberazione legislativa è stata

promulgata come legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, con

l'omissione di tutte le disposizioni impugnate dal Commissario dello

Stato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il potere di

promulgazione del Presidente della Regione si esercita in modo

unitario e una volta per tutte rispetto al testo legislativo e

quindi, essendo esso ormai esaurito in riferimento alla legge in

esame, è preclusa la possibilità di una successiva autonoma

promulgazione delle disposizioni impugnate. Risultando il presente

giudizio ormai privo di oggetto, ricorrono i presupposti per

dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:456 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte