Sentenza n. 456/1999
Altra decisione · depositata il 23/12/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 12 della legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana il 22 settembre 1998, recante "Provvedimenti per la
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e
linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle
altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per
la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui
all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52", promosso
con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
notificato il 29 settembre 1998, depositato in cancelleria il 9
ottobre 1998 ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 1998.
Udito nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1999 il giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky;
Udito l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha
proposto questione di legittimità costituzionale in relazione al
disegno di legge n. 203, approvato dall'Assemblea regionale siciliana
il 22 settembre 1998, recante "Provvedimenti per la salvaguardia e la
valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle
comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze
linguistiche. Contributi alle province regionali per la gestione di
corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1
della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52". La questione investe, in
particolare: gli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, per violazione dell'art.
6 della Costituzione; l'art. 3 per violazione dell'art. 6 della
Costituzione e dell'art. 4 del d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (Norme
di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di
pubblica istruzione); e l'art. 12 per violazione dell'art. 12, terzo
comma, dello statuto speciale di autonomia (r.d.lgs. 15 maggio 1946,
n. 455), nonché dell'art. 6 della Costituzione.
Il ricorrente - premesso che il provvedimento legislativo prevede
una serie di iniziative intese a promuovere la salvaguardia e il
recupero della lingua albanese nonché di quella delle minoranze
etniche esistenti in Sicilia, disponendo interventi finanziari a
favore delle scuole materne e prevedendo l'obbligo dei comuni e di
altre istituzioni pubbliche e private di realizzare attività
didattiche e di studio e approfondimento storico-culturale di tali
realtà etniche minoritarie - osserva che le norme impugnate, con il
riferimento alla lingua delle minoranze etniche e al suo
insegnamento, nonché con la previsione della facoltà del
bilinguismo negli atti pubblici e dell'uso della lingua locale nelle
attività pubbliche degli enti locali, si pongono in contrasto con
l'art. 6 della Costituzione, che affida alla Repubblica, e quindi
allo Stato, la tutela delle minoranze linguistiche. La materia
trattata nelle norme impugnate non sarebbe riconducibile a nessuna
delle attribuzioni costituzionali riconosciute dagli artt. 14 e 17
dello statuto e l'intervento regionale sarebbe intempestivo dal
momento che è in corso di esame al Senato (già approvato dalla
Camera) il disegno di legge n. 3366 (Norme in materia di tutela delle
minoranze linguistiche), contenente una normativa generale e di
indirizzo, in attuazione della quale soltanto le Regioni potranno
adottare misure idonee a promuovere e tutelare i caratteri
storico-culturali di quelle minoranze esistenti nel rispettivo
territorio.
Censure specifiche sono poi mosse all'art. 3 del disegno di legge
siciliano, il quale, prevedendo l'obbligo dell'insegnamento della
lingua e della cultura di dette minoranze, si porrebbe in violazione
del d.P.R. n. 246 del 1985 e della riserva allo Stato in esso
prevista per la determinazione dei programmi scolastici; e all'art.
12, che, affidando all'Assessore regionale ai beni culturali e
ambientali l'adozione del regolamento di attuazione, si porrebbe in
contrasto anche con l'art. 12, terzo comma, dello statuto di
autonomia, che attribuisce al governo regionale nel suo complesso la
competenza a emanare i regolamenti.
2. - Successivamente all'instaurazione del giudizio, il Presidente
della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata come legge
regionale 9 ottobre 1998, n. 26 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 52 del 14 ottobre 1998 omettendone gli
artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12.
All'udienza pubblica l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto
che sia dichiarata cessata la materia del contendere. Considerato in diritto Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e 12 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana
il 22 settembre 1998, recante "Provvedimenti per la salvaguardia e la
valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle
comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze
linguistiche. Contributi alle province regionali per la gestione di
corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1
della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52", per violazione degli
artt. 6 della Costituzione, 4 del d.P.R. n. 246 del 1985 e 12, terzo
comma, dello statuto speciale di autonomia.
Successivamente alla instaurazione del giudizio, come accennato
nella premessa in fatto, la deliberazione legislativa è stata
promulgata come legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, con
l'omissione di tutte le disposizioni impugnate dal Commissario dello
Stato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il potere di
promulgazione del Presidente della Regione si esercita in modo
unitario e una volta per tutte rispetto al testo legislativo e
quindi, essendo esso ormai esaurito in riferimento alla legge in
esame, è preclusa la possibilità di una successiva autonoma
promulgazione delle disposizioni impugnate. Risultando il presente
giudizio ormai privo di oggetto, ricorrono i presupposti per
dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:456 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte