Corte costituzionale

Ordinanza n. 457/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 684 del

codice penale e 164, primo comma, n. 1, del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1983 dal Tribunale

di Genova, iscritta al n. 768 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno

1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 9 giugno

1983, ha denunciato, in riferimento all'art. 21, primo comma, della

Costituzione, l'illegittimità degli artt. 684 del codice penale e

164, primo comma, n. 1, del codice di procedura penale, "nella parte

in cui non prevedono limiti all'assoluto divieto di pubblicazione di

atti o documenti di procedimento penale in fase di istruzione e non

stabiliscono forme di verifica della sussistenza dell'esigenza di

giustizia alla non pubblicazione degli atti e dei documenti stessi" e

"nella parte in cui non prevedono un termine massimo e certo per il

mantenimento del divieto, diverso dalla prescrizione";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che la prima questione risulta già decisa dalla Corte

con sentenza n. 18 del 1966, la quale ha definito "rafforzata" la

"tutela del segreto istruttorio nei confronti della stampa, nel senso

che il divieto di pubblicazione è totale (pubblicazione fatta da

chiunque in qualsiasi modo) e non ammette eccezioni né esoneri, né

distinzioni fra atti e atti", ciò sia "in considerazione della

importanza nella vita sociale della stampa" sia per "assicurare la

serenità e la indipendenza del giudice" sia per "tutelare, nella

fase istruttoria, la dignità e la reputazione di tutti coloro che,

sotto differenti vesti, partecipano al processo";

e che l'ordinanza di rimessione non adduce sostanzialmente

argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

che la seconda questione, richiedendo l'apprestamento di

un'apposita norma, implicherebbe scelte discrezionali rientranti

nella competenza esclusiva del legislatore (v., analogamente,

sentenze n. 230 del 1987, n. 80 del 1987, n. 48 del 1987, n.109 del

1986, n. 39 del 1986);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 684 del codice penale e 164, primo comma,

n. 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

all'art. 21, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova

con ordinanza del 9 giugno 1983;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 684 del codice penale e 164,

primo comma, n. 1, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, dal

Tribunale di Genova con ordinanza del 9 giugno 1983.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:457 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte