Corte costituzionale

Ordinanza n. 457/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1991 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 700 del codice

di procedura civile e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promossi

con n. 2 ordinanze emesse l'8 marzo 1991 dal Pretore di Sanremo nei

procedimenti civili vertenti tra S.p.a. Comel e Comune di Sanremo e

tra S.r.l. Corriere dei fiori e Comune di Sanremo, iscritte

rispettivamente ai nn. 347 e 348 del registro ordinanze 1991 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Sanremo, con ordinanze emesse l'8 marzo

1991 nei procedimenti civili vertenti tra S.p.a. Comel e Comune di

Sanremo (R.O. n. 347 del 1991) e tra S.r.l. Corriere dei Fiori e

Comune di Sanremo (R.O. n. 348 del 1991), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 700 del codice di procedura

civile e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui escludono

dalle attribuzioni del giudice ordinario il potere di sospendere il

procedimento di riscossione coattiva fiscale;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli

artt. 3, 24, 113 della Costituzione, per la diminuzione di tutela del

privato contro gli atti della pubblica amministrazione e per la

disparità di trattamento che si verificherebbe tra titolari di

diritti soggettivi in punto di tutela degli stessi;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione,

peraltro già decisa con numerose ordinanze dalla Corte

costituzionale;

Considerato che i due giudizi possono riunirsi per essere decisi

con un unico provvedimento, essendosi sollevata identica questione;

che la stessa questione è stata dichiarata non fondata (sent.

n. 63 del 1982) e manifestamente infondata (ordd. nn. 288 del 1986;

427 e 550 del 1987; 916 del 1988);

che non si prospettano motivi nuovi per una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 700 del codice di procedura civile e 54

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione

delle imposte sul reddito), in riferimento agli artt. 3, 24, 113

della Costituzione, sollevata dal Pretore di Sanremo con le ordinanze

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:457 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte