Sentenza n. 457/1999
Altra decisione · depositata il 23/12/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
citata
- art. 11legge 59/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della limitazione del controllo della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria del C.N.R., dell'A.S.I. e dell'E.N.E.A.
ai soli "conti consuntivi", attuata con i decreti legislativi 30
gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle
ricerche), n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a
norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59) e n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e
18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ricorso
della Corte dei conti, notificato il 22 luglio 1999, depositato in
Cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 25 del registro
conflitti 1999.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 1999 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Uditi l'Avvocato Filippo Lubrano per la Corte dei conti e
l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte dei conti, in persona del suo Presidente, a seguito
della determinazione n. 13/1999 della sezione competente al controllo
sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato contro il Governo della Repubblica e contro i
Ministri del tesoro, per l'università e la ricerca scientifica, per
la funzione pubblica, dell'industria, commercio e artigianato e
dell'ambiente, in relazione ai decreti legislativi 30 gennaio 1999,
n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), n. 27
(Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli
articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.
59) e n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59), "nella parte in cui si è limitato
il potere di controllo della Corte dei conti, previsto in via
generale dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, in attuazione dell'art.
100, secondo comma, della Costituzione", per violazione degli artt.
76 e 100, secondo comma, della Costituzione, chiedendo che la Corte
costituzionale, "previo annullamento e/o dichiarazione di
illegittimità costituzionale" dei suddetti decreti legislativi,
dichiari che "spetta alla Corte dei conti - nella composizione della
sezione del controllo sugli enti - l'esercizio del controllo previsto
dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, sugli enti considerati dalle
richiamate norme".
La ricorrente, richiamato l'art. 100, secondo comma, della
Costituzione per quanto attiene all'esercizio del controllo della
Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria nonché ai successivi adempimenti nei
confronti delle Camere "sul risultato del riscontro eseguito",
osserva che, in attuazione di tale parametro costituzionale, è stata
emanata la legge n. 259 del 1958, la quale, ai fini del controllo di
cui trattasi, ha istituito una speciale sezione e ha dettato le
modalità per l'esercizio della funzione che le norme ora denunciate
riducono a un "semplice esame del bilancio annuale consuntivo, senza
alcuna possibilità di effettivo controllo sulla gestione" di tre
fondamentali enti di ricerca.
Riguardo alla legittimazione attiva il ricorso richiama la
giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 466 del 1993) che ha
riconosciuto alla Corte dei conti, nella sua funzione di controllo
sulla gestione finanziaria degli enti svolta in piena autonomia, la
qualità di "potere" dello Stato legittimato alla proposizione di
conflitti di attribuzione. Il fatto che, nel caso di specie, sia
mancato l'esercizio del controllo su un atto concreto, sarebbe
conseguenza proprio dell'applicazione delle norme censurate, "onde è
risultato preliminare l'esame della legittimità dell'intervento
legislativo limitativo dell'esercizio concreto del controllo".
Quanto al requisito oggettivo richiesto per la proposizione del
conflitto nei confronti di un atto legislativo, la ricorrente osserva
che esiste uno stretto collegamento tra la lamentata violazione, da
parte dei decreti legislativi in questione, della legge di delega n.
59 del 1997, e la lesione delle attribuzioni costituzionalmente
riconosciute alla Corte dei conti. Inoltre, le medesime disposizioni
legislative si porrebbero in diretto contrasto con i principi
generali ispiratori del controllo della Corte dei conti, con la
conseguenza che l'invasione della sfera di attribuzione della
medesima Corte si prospetta anche indipendentemente dall'eccesso di
delega.
Nel merito si sostiene che la legge n. 59 del 1997, nel prevedere,
all'art. 11, il riordinamento di particolari enti pubblici e privati,
operanti in specifici settori, non ha fatto alcun riferimento,
nell'indicazione dei necessari criteri direttivi, alle funzioni di
controllo della Corte dei conti nei riguardi degli enti medesimi,
manifestando anzi, nell'art. 14, con il richiamo alla legge 14
gennaio 1994, n. 20, l'intento di mantenere il sistema di controllo
previgente. D'altra parte, l'art. 100, secondo comma, della
Costituzione, pur rinviando alla legge ordinaria la determinazione
dei casi e delle forme del controllo, riferisce quest'ultimo a tutti
gli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, senza porre
alcuna distinzione, per cui la limitazione di tale controllo, da
parte delle disposizioni impugnate, alla semplice verifica dei
bilanci consuntivi violerebbe la sfera di attribuzioni
costituzionalmente assegnate alla Corte dei conti medesima.
Infine il ricorso affida alla Corte costituzionale di valutare
"quanto rilievo possa avere ... la circostanza che i decreti
legislativi in questione siano stati emanati in violazione del r.d.l.
9 febbraio 1939, n. 273, che prescrive che tutti i provvedimenti
legislativi che incidono sulle attribuzioni o funzioni della Corte
dei conti devono essere adottati previo parere della Corte stessa a
sezioni riunite".
2. - Con ordinanza n. 323 del 1999, la Corte costituzionale ha
dichiarato l'ammissibilità del conflitto proposto dalla Corte dei
conti, individuando nel Governo, rappresentato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, il soggetto legittimato a resistere.
3. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Quanto all'ammissibilità del conflitto, sostiene l'Avvocatura che,
tenuto conto degli "sviluppi della ... giurisprudenza costituzionale"
successiva alla sentenza n. 406 del 1989, ai quali si riferisce la
Corte stessa nell'ordinanza n. 323 del 1999, e atteso il rilievo
costituzionale della sfera delle attribuzioni proprie di ciascun
potere dello Stato, di cui la Corte costituzionale è garante, "non
sembra che abbia ancora ragione d'essere la tesi
dell'inammissibilità oggettiva del ricorso in esame per effetto
della natura legislativa degli atti normativi che avrebbero leso la
sfera delle attribuzioni che la Corte dei conti ritiene proprie".
Nel merito, il ricorso sarebbe infondato sia sotto il profilo
dell'eccesso di delega, sia sotto quello della violazione dell'art.
100, secondo comma, della Costituzione.
In ordine al primo aspetto, secondo l'Avvocatura i principi e
criteri direttivi di cui agli artt. 14, 17 e 18 della legge n. 59 del
1997 richiamerebbero non l'intera legge n. 20 del 1994, come
sostenuto dalla ricorrente per argomentare la necessità di mantenere
tutti i controlli esistenti, ma il solo art. 3, comma 6, della stessa
legge n. 20, che si riferisce alle relazioni della Corte dei conti al
Parlamento e ai consigli regionali, all'esito del controllo eseguito,
nonché all'invio delle medesime alle amministrazioni interessate,
alle quali la Corte formula, in qualsiasi momento, le proprie
osservazioni: tale vincolo risulterebbe rispettato "sia pure nei
suoi minimi termini letterali e logici", essendosi mantenuto il
controllo successivo della Corte dei conti, esercitato sul consuntivo
annuale degli enti in questione.
Riguardo al secondo profilo, posto che l'art. 100, secondo comma,
della Costituzione, contiene certamente una riserva di legge, ma non
una riserva rinforzata, il mantenimento del controllo sul bilancio
consuntivo è sufficiente a escludere la violazione di detta
disposizione costituzionale. Non può infatti ipotizzarsi che la
citata legge n. 20 del 1994 sia stata in qualche modo
"costituzionalizzata", come testimonia la medesima giurisprudenza
costituzionale la quale, sia pure con riguardo alla legge n. 259 del
1958, ha implicitamente ammesso l'astratta possibilità di
abrogazione da parte di qualunque legge ordinaria (sentenza n. 466
del 1993).
Quanto alla censura adombrata dal ricorso riguardo alla mancata
acquisizione del parere preventivo della Corte dei conti a sezioni
riunite, non potrebbe ritenersi violato l'art. 1 del r.d.l. 9
febbraio 1939, n. 273, in quanto non si tratterebbe di soppressione o
modificazione delle esistenti attribuzioni della Corte dei conti, ma
soltanto della esclusione di alcune forme di controllo in riferimento
a singoli enti. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti, con il ricorso in esame, rivendica, nel
conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, la competenza a
esercitare il controllo sulla gestione finanziaria nei confronti del
Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana e
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, quale
prevista dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, per gli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria, controllo oggetto ora,
rispettivamente, degli artt. 9, comma 3, 9, comma 5 e 11, comma 2,
dei decreti legislativi n. 19, n. 27 e n. 36 del 30 gennaio 1999,
adottati dal Governo sulla base della delega contenuta negli artt.
11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Le disposizioni dei decreti legislativi indicati prevedono in tutti
e tre i casi la riduzione dei poteri della Corte dei conti al
controllo successivo, esercitato unicamente sui conti consuntivi
degli enti e finalizzato alla relazione annuale al Parlamento, con
l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e
sui singoli atti di gestione (secondo le precisazioni esplicitamente
contenute nei decreti nn. 19 e 27).
Ritiene la ricorrente che tali disposizioni, derogando
restrittivamente alla disciplina generale del controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria - disciplina contenuta nella legge 21 marzo 1958, n. 259 -
violino gli artt. 76 e 100, secondo comma, della Costituzione, da
tale violazione derivando la lesione della propria sfera di
attribuzioni costituzionali, quale definita dal medesimo art. 100,
secondo comma, della Costituzione. Viene poi rimesso alla
valutazione di questa Corte quale possa essere il rilievo da
attribuire alla circostanza che le norme in questione dei decreti
legislativi menzionati siano state adottate ignorando l'art. 1 del
r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 273, il quale prevede che i provvedimenti
legislativi che importino la soppressione o la modificazione delle
attribuzioni della Corte dei conti siano preceduti dal parere delle
sezioni riunite della Corte medesima.
La Corte dei conti chiede pertanto che questa Corte, in
accoglimento del ricorso, dichiari che le spetta l'esercizio del
controllo previsto dalla legge n. 259 del 1958 sugli enti cui i
decreti legislativi nn. 19, 27 e 36 del 1999 si riferiscono,
annullando le disposizioni di tali decreti che lo impediscono.
2. - Sussistono, nella specie, le condizioni soggettive e oggettive
per la proposizione del conflitto, a norma dell'art. 37 della legge
11 marzo 1953, n. 87.
Sotto il profilo soggettivo, come già rilevato nell'ordinanza n.
323 del 1999 di questa Corte, resa in sede di valutazione preliminare
di ammissibilità del presente giudizio, la Corte dei conti, nella
sua funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui
lo Stato contribuisce in via ordinaria, è potere costituzionale
legittimato alla proposizione del conflitto di attribuzione,
esercitando tale funzione in piena autonomia dagli altri poteri (v.
anche la sentenza n. 466 del 1993). D'altro canto, nessun dubbio può
sussistere circa la legittimazione a resistere del Governo, essendo
contestata la lesione delle attribuzioni costituzionali della Corte
dei conti che si assume derivare da decreti legislativi da esso
adottati nell'esercizio della funzione legislativa delegata.
Anche sotto il profilo oggettivo, il conflitto è ammissibile.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 37, primo comma, della
legge n. 87 del 1953, esso è promosso per la difesa di attribuzioni
costituzionali che la ricorrente ritiene di propria spettanza a norma
dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione. Né
l'ammissibilità del presente conflitto potrebbe essere negata in
considerazione della natura legislativa degli atti ai quali è
ascritta la pretesa lesione delle competenze costituzionali in
questione.
Il conflitto costituzionale è preordinato alla garanzia
dell'integrità "della sfera di attribuzioni determinata per i vari
poteri da norme costituzionali" (art. 37, primo comma, citato), senza
che, né dalla disciplina costituzionale né da quella legislativa,
si dia alcun rilievo alla natura degli atti da cui possa derivare la
lesione all'anzidetta "sfera di attribuzioni". A differenza della
giurisdizione costituzionale sulla legittimità delle leggi, il cui
ambito è determinato in relazione ai tipi di atti assoggettabili al
giudizio, la giurisdizione costituzionale sui conflitti è
determinata in relazione alla natura dei soggetti che confliggono e
delle loro competenze la cui integrità essi difendono. E in effetti
il giudizio per conflitto di attribuzioni non è giudizio sulla
legittimità di atti (anche se, a seconda dell'esito del giudizio
stesso, può conseguire l'annullamento dell'atto lesivo) ma è
garanzia dell'ordine costituzionale delle competenze (art. 38 della
legge n. 87 del 1953), quale che possa essere la natura dell'atto
cui, in ipotesi, sia ascrivibile la lesione delle competenze
medesime.
Resta peraltro fondamentalmente vera l'affermazione di questa Corte
contenuta nella sentenza n. 406 del 1989 - essere il giudizio
incidentale il mezzo che il nostro sistema di giustizia
costituzionale prevede specificamente, nella generalità dei casi,
per sottoporre le leggi al controllo di costituzionalità -. Da ciò
non può peraltro derivare l'esclusione assoluta dell'ammissibilità
di conflitti di attribuzione prospettati in relazione alla
definizione delle competenze operata con legge - con l'eventualità
che all'invalidazione di tale atto si possa giungere anche all'esito
di un giudizio su conflitto di attribuzione - come del resto questa
Corte ha riconosciuto, in relazione a casi ed esigenze particolari,
con la sentenza n. 161 del 1995 e, più ampiamente, nella motivazione
dell'ordinanza n. 480 del medesimo anno. Dal valore, sì generale
(rispetto alle leggi e agli atti equiparati), ma al contempo
specifico (rispetto alla generalità degli atti) del giudizio
incidentale sulle leggi deriva invece soltanto che deve escludersi,
nella normalità dei casi, l'esperibilità del conflitto tutte le
volte che la legge, dalla quale, in ipotesi, deriva la lesione delle
competenze, sia denunciabile dal soggetto interessato nel giudizio
incidentale, come accade di norma quando l'usurpazione o la
menomazione del potere costituzionale riguardi l'autorità
giudiziaria, nell'esercizio delle sue funzioni (ordinanza n. 278 del
1997): ipotesi - quest'ultima - che non ricorre evidentemente nel
caso presente.
3. - Il ricorso - per i motivi anzidetti, ammissibile - è però
infondato.
3.1. - Non esiste innanzitutto lesione dell'attribuzione prevista
dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, nella forma della
partecipazione al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a
cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, la determinazione dei
casi e delle forme della quale è rimessa alla legge.
Le norme dei decreti legislativi in questione - parallelamente a
quanto previsto per le Università degli studi dall'art. 5, comma 21,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - rappresentano per l'appunto
una forma possibile della partecipazione al controllo che la
Costituzione rimette alle discrezionali determinazioni legislative,
una partecipazione che, configurata come controllo successivo,
esercitato unicamente sui conti consuntivi degli enti, al fine della
relazione annuale al Parlamento, costituisce un legittimo svolgimento
del rinvio che l'art. 100, secondo comma, fa alla legge.
Né potrebbe ritenersi lesa l'attribuzione costituzionale della
Corte dei conti in conseguenza della riduzione, rispetto agli enti in
questione, di quelle che, in passato, erano le sue competenze
generali di controllo risultanti dalla legge n. 259 del 1958,
ribadite nell'art. 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Tali disposizioni di legge ordinaria - analogamente a quelle dei
decreti legislativi in questione - integrano la disposizione
costituzionale e possono così, eventualmente, nei conflitti di
attribuzione fungere da norme di riferimento per la determinazione
delle competenze di controllo della Corte dei conti, quando - come
nel caso deciso con la sentenza n. 466 del 1993 di questa Corte - si
controverta sul mancato rispetto di tali competenze. Non possono
invece valere a condizionare scelte legislative successive le quali,
in attuazione anch'esse dell'art. 100, secondo comma, della
Costituzione, in generale o con riferimento a casi particolari,
ridefiniscano i casi e le forme del controllo. Si verrebbero
altrimenti a configurare fonti legislative dotate di valore anomalo,
non previste dalla Costituzione.
3.2. - La lesione delle attribuzioni costituzionali della
ricorrente è poi argomentata in relazione alla violazione dell'art.
76 della Costituzione, poiché le disposizioni dei decreti
legislativi sarebbero state adottate - secondo la prospettazione
della ricorrente - in violazione dei limiti di oggetto e dei principi
e criteri direttivi della delega, determinati dagli artt. 11, comma
1, e 18, comma 1, della legge n. 59 del 1997. La censura - ancorché
ammissibile, in quanto dalla pretesa violazione dell'art. 76 della
Costituzione deriverebbe una compressione delle attribuzioni della
ricorrente (analogamente, con riguardo al caso della difesa, nel
giudizio costituzionale, delle attribuzioni regionali, la sentenza n.
408 del 1998), - è peraltro infondata.
L'art. 11, comma 1, lettere b) e d), della legge n. 59 del 1997 ha
delegato il Governo a emanare decreti legislativi, tra l'altro, per
"riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi
dall'assistenza e previdenza" e per "riordinare e razionalizzare gli
interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore
stesso". La stessa legge, nel dettare i principi e criteri direttivi
per l'attuazione della delega - principi e criteri, nel settore della
ricerca, particolarmente orientati alla razionalizzazione delle
strutture esistenti, in vista di flessibilità, autonomia ed
efficienza (artt. 14 e 18) - ha puntualmente prescritto (art. 14) il
rispetto dell'art. 3, comma 6, della legge n. 20 del 1994.
Nell'ambito della delega così disciplinata, per quanto concerne la
pretesa violazione dei limiti di oggetto, è sufficiente osservare
che il disegno di riforma delle amministrazioni e degli enti pubblici
risultante dalla legge n. 59 del 1997 comprende nell'insieme i loro
aspetti organizzativi e che ciò è conforme alla profondità
dell'intervento riformatore in quella legge configurato. La
riconsiderazione della disciplina dei controlli rappresenta un
elemento di tale riforma, ciò che è del resto indirettamente ma
chiaramente palesato dal rinvio che l'art. 14 della legge n. 59 del
1997 fa all'art. 3, comma 6, della legge n. 20 del 1994.
La prospettata violazione dei principi e criteri direttivi, a sua
volta, viene motivata con riferimento a quest'ultima disposizione,
con la quale si stabilisce, per quanto qui interessa, che "la Corte
dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ... sull'esito
del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte
formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le
amministrazioni comunicano alla Corte ... le misure
conseguenzialmente adottate".
Il "controllo eseguito" è formula che non esprime un suo proprio
contenuto circa i caratteri del controllo medesimo, ma che rinvia a
quanto altrove previsto. Il controllo in questione è ora quello
successivo, che si esercita unicamente sui conti consuntivi, con
l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e
sui singoli atti di gestione, secondo quanto previsto dalle norme dei
decreti legislativi. Di tale controllo, secondo le norme che hanno
dato origine al conflitto, la Corte dei conti "riferisce annualmente"
al Parlamento, mentre, secondo il comma 6 dell'art. 3 della legge n.
20, la relazione al Parlamento è prevista con cadenza "almeno
annuale". Ciò non comporta peraltro violazione di quest'ultima
disposizione (e quindi indirettamente dell'art. 14 della legge n. 59
del 1997 che la richiama), poiché è chiaro ch'essa contiene la
previsione di un adempimento minimo inderogabile, un limite che le
norme delegate puntualmente rispettano. Quanto agli ulteriori
rapporti di collaborazione da instaurarsi con le amministrazioni
interessate secondo il comma 6 dell'art. 3 della legge n. 20 (invio
delle relazioni della Corte; formulazione in qualsiasi momento delle
sue osservazioni; comunicazione alla Corte stessa delle misure
conseguenzialmente adottate dalle amministrazioni), essi hanno una
loro autonoma ragion d'essere rispetto alla relazione al Parlamento e
configurano, nell'insieme, un sistema non privo di una propria logica
(si v., per la Corte dei conti europea, l'analogo sistema previsto
dall'art. 248, par. 4, del Trattato della comunità Europea). Non
essendo incisi dalle norme dei decreti legislativi, tali rapporti
restano pertanto salvi, in forza del richiamo fatto dall'art. 14
della legge n. 59 del 1997 allo stesso comma 6 dell'art. 3 della
legge n. 20, nella sua integralità, senza però che ciò
necessariamente presupponga - contrariamente a quanto sostenuto dalla
ricorrente, soprattutto con riferimento al potere di formulare
osservazioni "in ogni momento" - l'esistenza di ulteriori poteri di
controllo, diversi da quello previsto dalle norme legislative
delegate.
3.3. - Quanto infine al dubbio sollevato dalla ricorrente circa le
conseguenze da trarre dal mancato rispetto dell'art. 1 del r.d.l. 9
febbraio 1939, n. 273, che prevede il previo parere della Corte dei
conti a sezioni riunite sui provvedimenti legislativi che comportino
la soppressione o la modificazione delle attribuzioni della Corte dei
conti medesima - dubbio formulato in modo da non costituire
propriamente motivo del ricorso, ma rimesso comunque alla valutazione
di questa Corte -, è sufficiente rilevare che tale onere per il
legislatore non è idoneo a istituire, in un sistema - come l'attuale
- a costituzione rigida che totalmente l'ignora, un procedimento di
normazione primaria speciale che possa pretendere di essere garantito
costituzionalmente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Corte dei conti, sezione del controllo
sugli enti, il controllo sulla gestione finanziaria nei confronti del
Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana e
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, in forma
diversa da quella prevista dagli artt. 9, comma 3, 9, comma 5 e 11,
comma 2, dei decreti legislativi n. 19, n. 27 e n. 36 del 30 gennaio
1999.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:457 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte