Corte costituzionale

Ordinanza n. 458/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2942 e 2952

del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1979

dalla Corte d'Appello di L'Aquila nel procedimento civile vertente

tra Carmignola Francesco e la S.p.A. Assicurazioni Ausonia, iscritta

al n. 93 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 105 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che la Corte d'Appello di L'Aquila ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2952 Cod. civ., per la parte in cui

stabilisce la durata del termine di prescrizione, in relazione

all'art. 2947 Cod. civ., e dell'art. 2942 Cod. civ., in quanto, in

relazione alle fattispecie dei diritti derivanti dal contratto di

assicurazione contro gli infortuni, non contempla l'impossibilità

fisica e psichica conseguente all'infortunio medesimo quale causa di

sospensione del termine di prescrizione;

Considerato che gli articoli 2952 e 2947 cod. civ. disciplinano

ipotesi tra di loro molto diverse, in quanto l'art. 2952 Cod. civ.

attiene ad un rapporto obbligatorio non sempre derivante da fatto

illecito e, comunque, ha come soggetti da un canto il creditore e

dall'altro un terzo estraneo all'eventuale fatto illecito mentre

l'art. 2947 Cod. civ. attiene sempre ad un'obbligazione da fatto

illecito ed il relativo rapporto obbligatorio corre tra il creditore

e l'autore dell'illecito;

che, pertanto, le situazioni di cui agli artt. 2952 e 2947 Cod.

civ. possono essere diversamente disciplinate senza violare l'art. 3

Cost.;

che la diversa disciplina non è manifestamente irrazionale per

le ragioni innanzi indicate;

che, in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 2942

Cod. civ., l'istituto della prescrizione, previsto per fini di

certezza del diritto, conduce a ritenere tassative le cause di

sospensione previste dalla legge;

che, peraltro, il diritto vivente si è limitato a prendere in

considerazione, in via del tutto eccezionale, solo cause

d'impossibilità giuridica e mai di mero fatto;

che, per quanto concerne l'assunta violazione dell'art. 24

Cost., la prescrizione, come regolata dalle disposizioni impugnate,

si rivela essere di natura certamente sostanziale e, pertanto, non

può sussistere violazione del diritto alla difesa;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 2952 e 2942 Cod. civ., sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte d'Appello di

L'Aquila con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:458 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte