Sentenza n. 46/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/03/1957 · relatore Ernesto Battaglini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 510, primo comma, del Codice di procedura penale promosso con
ordinanza 6 luglio 1956 del Pretore di Pontedecimo nel procedimento
penale a carico di Rizzi Lorenzo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 227 dell'8 settembre 1056 ed iscritta al n. 261 del
Reg. ord. 1956.
Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1957 la relazione del
Giudice Ernesto Battaglini;
uditi gli avvocati Giuliano Vassalli e Vitaliano Lagostena e il
sostituto avvocato generale dello Stato Achille Salerni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Pretore di Pontedecimo, con decreto penale 23 aprile 1956,
condannava Rizzi Lorenzo alla pena di lire 40. 000 di ammenda, quale
colpevole della contravvenzione preveduta dagli artt. 72, 2 cpv., e 80
Codice stradale (R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740).
Il Rizzi proponeva opposizione, ma non si presentava alla udienza
fissata per il 6 luglio 1956. Il difensore di ufficio sollevava
questione di legittimità costituzionale delle norme relative al
giudizio per decreto penale (artt. 506 - 510 Cod. proc. pen. ) con
speciale riguardo al primo comma dell'art. 510 di detto Codice e con
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Il Pretore, con ordinanza di pari data, riteneva manifestamente
infondata la questione proposta, fatta eccezione per la norma contenuta
nel primo comma dell'art. 510 Cod. proc. pen. e pertanto ordinava
sospendersi il giudizio in corso e trasmettersi gli atti a questa Corte
per l'esame della questione di legittimità costituzionale relativa
alla sola norma contenuta nell'art. 510, primo comma, Cod. proc. pen.,
in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della
Costituzione.
Della ordinanza stessa veniva disposta la notificazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri (effettuata in data 23 luglio
1956) nonché la comunicazione alla Presidenza della Camera dei
Deputati e a quella del Senato (10 luglio 1956).
Il Presidente di questa Corte disponeva la pubblicazione della
ordinanza nella Gazzetta Ufficiale (8 settembre 1956, n. 227).
Si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato che, nella memoria
del 12 agosto 1956, chiedeva che venisse dichiarata non sussistente la
dedotta illegittimità costituzionale.
Si costituiva anche il Rizzi Lorenzo, rappresentato con procura
speciale dagli avvocati Giuliano Vassalli, Vitaliano Lagostena ed
Augusta Bassi - Lagostena, i quali, nelle memorie defensionali in data
27 settembre e 15 novembre 1956, chiedevano la soluzione favorevole
della eccepita questione di incostituzionalità.
Nella discussione orale i difensori delle parti hanno illustrato le
tesi svolte negli scritti difensivi. Considerato in diritto :
Nella ordinanza pretorile di rinvio e nelle memorie del Rizzi
Lorenzo, a sostegno della illegittimità costituzionale della norma
contenuta nell'art. 510, primo comma, Cod. proc. pen., si deduce, per
quanto riflette il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che,
nella opposizione a decreto penale, in caso di mancata presenza non
giustificata dell'opponente, invece di farsi luogo ad un normale
giudizio contumaciale, in cui sia possibile alla difesa far valere le
ragioni a favore dell'opponente stesso, si sopprime ogni giudizio di
merito e si tronca ogni possibilità di difesa e ogni contraddittorio.
Si aggiunge che la opposizione non è un mezzo di impugnazione e
che la presenza dell'imputato non è nel giudizio stesso una condizione
di ammissibilità né può la mancata comparizione essere considerata
una forma di rinunzia o di acquiescenza.
Nei riguardi poi del contrasto con l'art. 27 della Costituzione si
deduce che le conseguenze della mancata presenza dell'imputato nel
giudizio di opposizione equivalgono ad una esplicita ammissione di
presunzione assoluta di colpevolezza e che il decreto penale contiene
una condanna provvisoria, la cui definitività è subordinata al
verificarsi di un fatto del tutto estraneo al merito della colpevolezza
per il reato ascritto.
Osserva la Corte che le ragioni dedotte non resistono alla critica
e che la pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 510, primo
comma, Cod proc. pen. non sussiste, né sotto il riflesso del conflitto
con l'art. 24 della Costituzione, né sotto il profilo del contrasto
con l'art. 27 della Costituzione stessa.
Per cogliere il significato e la portata del diritto della difesa,
con tanta energia proclamato dalla Costituzione come inviolabile in
ogni stato e grado del procedimento, è necessario porre in relazione
il diritto stesso con il riconoscimento del diritto, per ogni cittadino
enunciato nella prima parte del medesimo art. 24, di potere agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
In questo modo si rende concreto e non soltanto apparente il
diritto alla prestazione giurisdizionale, che è fondamentale in ogni
ordinamento basato sulle esigenze indefettibili della giustizia e sui
cardini dello Stato di diritto. II diritto della difesa, pertanto,
intimamente legato alla esplicazione del potere giurisdizionale e alla
possibilità di rimuovere le difficoltà di carattere economico che
possono opporsi (come si è detto nel terzo comma dello stesso art. 24)
al concreto esercizio del diritto medesimo, deve essere inteso come
potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale nello
svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il
contradittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni
delle parti. Così il compito della difesa assume una importanza
essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale, tanto da poter
essere considerato come esercizio di funzione pubblica. Ma, fermati
questo carattere e questo significato del diritto di difesa quale è
riconosciuto e proclamato dalla Costituzione, bisogna anche aggiungere
che le modalità dell'esercizio sono regolate secondo le speciali
caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, senza che le
modalità stesse feriscano o menomino l'esistenza del diritto allorché
di esso vengano assicurati lo scopo e la funzione sopra ricordati.
Per quanto più specialmente attiene agli effetti della mancata
presenza dell'opponente nella opposizione a decreto penale (che forma
oggetto specifico della proposta questione di legittimità
costituzionale) deve essere tenuto presente che è irrilevante ai fini
della questione che ne occupa indugiarsi a stabilire la natura
giuridica di detta opposizione. Sia infatti che la opposizione stessa
si consideri come mezzo di impugnazione o come domanda di dibattimento
o come ricusazione di giudizio svoltosi sommariamente, certo è che in
ogni caso la presenza dell'imputato costituisce una condizione o un
presupposto per lo svolgimento del giudizio di opposizione, mentre la
mancata comparizione non giustificata costituisce un comportamento
processuale volontario del soggetto interessato che, o per la
riconosciuta infondatezza dei motivi dedotti o per qualsiasi altra
ragione, ammette che è venuto a cessare l'interesse a coltivare
l'opposizione o a proseguire il relativo giudizio. Pertanto gli effetti
della mancata presenza, con i riflessi che essa ha sull'esercizio del
diritto di difesa, non sono che gli effetti del riconoscimento di
carenza di interesse processuale da parte dell'opponente. Ne consegue
che il diritto di difesa non può estendersi al merito di un giudizio
di opposizione che non ha più il suo svolgimento per il volontario
comportamento del soggetto, cosicché l'esercizio di quel diritto viene
ad essere necessariamente limitato al controllo sulla volontarietà o
meno dell'assenza dell'opponente, in ordine alla quale, non senza
ragione, è riconosciuto dalla giurisprudenza il sindacato della Corte
di cassazione.
Per quanto poi si riferisce al dedotto conflitto fra l'art. 510,
primo comma, Cod. proc. pen. e l'art. 27, secondo comma, della
Costituzione, basta por mente che gli effetti della mancata e
ingiustificata presenza dell'opponente nel giudizio di opposizione
prescindono del tutto da qualsiasi presunzione di colpevolezza
dell'imputato ed hanno la loro ragion d'essere e il loro fondamento,
come già si è detto, esclusivamente nel volontario comportamento
processuale dell'opponente.
Concludendo, sia nei riguardi dell'art. 24, secondo comma, sia nei
riguardi dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, è priva di
ogni fondamento la sollevata questione di illegittimità costituzionale
dell'art. 510, primo comma, Cod. proc. penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione sollevata dal Pretore di
Pontedecimo con ordinanza 6 luglio 1956 e relativa alla legittimità
costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 510 Cod.
proc. pen., in riferimento agli artt. 24 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI
ECLI:IT:COST:1957:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte