Sentenza n. 46/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/07/1958 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 333 del Cod.
pen., promosso con ordinanza 21 novembre 1956 del Pretore di Napoli
emessa nel procedimento penale a carico di Iorio Giuseppe, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 30 gennaio 1957 ed
iscritta al n. 1 del Registro ordinanze 1957.
Udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1958 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Davanti al Pretore di Napoli fu tratto a giudizio Iorio Giuseppe,
manovratore delle tramvie provinciali, per rispondere del delitto
previsto dall'art. 333 del Cod. pen., per avere, in occasione di uno
sciopero di protesta del personale a causa del mancato accoglimento di
alcune richieste, abbandonato la motrice su cui prestava servizio.
All'udienza del 21 novembre 1956 la difesa dello Iorio eccepì che
l'art. 333 del Cod. pen. è in contrasto con l'art. 40 della
Costituzione, il quale sancisce il diritto di sciopero; e chiese il
rinvio degli atti alla Corte costituzionale. Il Pretore, ritenendo la
istanza non manifestamente infondata, "in quanto il disposto dell'art.
40 della Costituzione ha sancito il diritto di sciopero, nell'ambito
della legge, creando così un contrasto sopravvenuto ed attuale con
l'art. 333 Cod. pen.", ordinò la sospensione del giudizio e la
trasmissione degli atti a questa Corte.
L'ordinanza, regolarmente comunicata ai Presidenti della Camera e
del Senato e notificata al Presidente del Consiglio, fu pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1957, n. 27. Il Presidente
della Corte, con decreto 22 gennaio 1958, fissava per la decisione
della questione la camera di consiglio dell'11 marzo 1958.
Successivamente veniva disposto che la causa fosse portata alla
pubblica udienza. Non si sono costituiti né la difesa dello Iorio,
né l'Avvocatura generale dello Stato. Considerato in diritto :
L'art. 40 della Costituzione stabilisce che il diritto di sciopero
si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. È sorta però
questione in dottrina e giurisprudenza se, anche indipendentemente da
tali norme, che finora il legislatore non ha creduto di emanare, limiti
al diritto di sciopero non siano da riconoscersi già sussistenti nel
vigente ordinamento, in relazione a preminenti interessi della
organizzazione sociale e giuridica, che non potrebbero essere
subordinati a un incondizionato e illimitato esercizio dello sciopero.
In tale questione questa Corte non ha ragione di intervenire,
perché, a parte la sua natura, il risolverla non è indispensabile ai
fini della decisione attuale. Infatti la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 333 del Cod. pen. si risolve essenzialmente
col prendere in esame i limiti della figura di reato in esso prevista.
La norma prevede genericamente l'abbandono dell'ufficio, servizio o
lavoro al fine di turbarne la continuità e la regolarità; ma un tale
abbandono può, in concreto, verificarsi anche per ragioni diverse
dallo sciopero. Trattasi pertanto non di questione di legittimità
costituzionale dell'art. 333, bensì di questione di pura
interpretazione di tale norma, nel senso che essa non può trovare
applicazione allorché l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro
costituisca semplice partecipazione ad uno sciopero, se e in quanto
questo possa essere considerato legittimo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta dall'ordinanza 21
novembre 1956 del Pretore di Napoli, nel procedimento penale a carico
di Iorio Giuseppe, sulla legittimità costituzionale dell'art. 333 del
Cod. pen., in riferimento all'art. 40 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1958:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte