Sentenza n. 46/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1960 · relatore Tomaso Perassi
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 6d.lgs. 98/1946
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del decreto del
C. P. S. 21 gennaio 1947, n. 25, concernente il termine di
notificazione dell'avviso di accertamento di valore nei trasferimenti
di ricchezza, promossi con due ordinanze emesse il 3 e 10 luglio 1958
dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette sugli
affari di Ragusa sui ricorsi proposti, rispettivamente, da Monaco
Lorenzo contro l'Ufficio del registro di Ragusa e da Piccione Ignazio
Luigi contro l'Ufficio del registro di Scicli, iscritte ai nn. 74 e 75
del Registro ordinanze 1959 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 164 dell'11 luglio 1959.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1960 la relazione del
Giudice Tomaso Perassi;
udito il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per
l'Amministrazione delle finanze dello Stato e per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La questione che forma oggetto dei due giudizi, congiuntamente
discussi, riguarda la legittimità costituzionale del D. L. C. P. S. 21
gennaio 1947, n. 25, col quale venne fissato in un anno, ai fini
dell'applicazione della legge sul registro, il termine per la
notificazione, da parte degli uffici finanziari, dell'avviso di
accertamento di maggior valore dei beni trasferiti; termine che l'art.
21 del R. D. 7 agosto 1936, n. 1639, aveva fissato in 180 giorni.
La questione è stata rimessa alla Corte con due ordinanze della
Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette sugli affari
di Ragusa, emesse, rispettivamente, il 3 e 10 luglio 1958.
Chiamata a pronunciarsi su due ricorsi contro accertamenti di
valore agli effetti dell'imposta sul registro, notificati oltre il 180
giorno dalla data dei rispettivi atti di trasferimento di immobili, la
Commissione ha ritenuto necessario l'esame della Corte costituzionale,
"diretto a stabilire se, per effetto dell'entrata in vigore della
Costituzione della Repubblica, e particolarmente degli artt. 76 e 77,
la mancata presentazione al Parlamento abbia comportato o meno
l'inefficacia del D. L. C. P. S. 21 gennaio 1947, n. 25, ed abbia
quindi, automaticamente, ripreso vigore il R. D. 7 agosto 1936, n.
1639, che limita a 180 giorni il termine per la notifica
dell'accertamento di valore da parte dell'Ufficio del registro".
Le due ordinanze, debitamente notificate alle parti e al Presidente
del Consiglio dei Ministri, e comunicate ai Presidenti delle due
Camere, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 164 dell'11
luglio 1959.
In entrambi i giudizi così proposti dinanzi a questa Corte si è
costituita l'Amministrazione delle finanze dello Stato ed ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nell'interesse di entrambi questi organi, l'Avvocatura dello Stato
chiede che la Corte dichiari infondata la questione di legittimità
costituzionale rimessa al suo esame, per i seguenti motivi.
Il D. L. C. P. S. 21 gennaio 1947, n. 25, rientra fra i
provvedimenti legislativi emanati in base all'art. 4 del decreto-legge
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con il quale fu disposto che
fino a quando non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento i
provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei
Ministri, e in base all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98, con il quale tali poteri del Governo furono
confermati per tutta la durata dell'Assemblea costituente e fino alla
convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione, salvo per
le materie costituzionali e per le leggi elettorali e quelle di
approvazione dei trattati, le quali sarebbero state deliberate
dall'Assemblea costituente. Con la XV disposizione transitoria della
Costituzione il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
fu convertito in legge e la XVII disposizione transitoria richiamò
espressamente il decreto luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98. Perciò
tutti i provvedimenti legislativi emanati in base a questi due decreti
restano fuori dell'ambito di applicazione degli artt. 76 e 77 della
Costituzione, coi quali non possono venire in contrasto.
Con l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946,
n. 98, fu stabilito che i provvedimenti legislativi deliberati dal
Governo in base all'art. 3 dello stesso decreto dovevano essere
sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua
entrata in funzione. Fra i provvedimenti da sottoporre a ratifica
rientrava, quindi, anche il D. L. C. P. S. 21 gennaio 1947, n. 25.
Senonché, contrariamente a quanto si afferma nelle due ordinanze della
Commissione delle imposte di Ragusa, che parlano di "mancata
presentazione", il decreto impugnato fu presentato per la ratifica al
Parlamento entro l'anno dalla prima riunione, e precisamente nella data
del 4 maggio 1949. Il decreto impugnato non fu, peraltro, ratificato
del Parlamento nella prima legislatura. Fu quindi ripresentato alla
Camera nella seconda legislatura, il 19 novembre 1953, e fu ratificato
con la legge 17 aprile 1956, n. 561.
Senonché il termine fissato nell'art. 6 del decreto
luogotenenziale del 1946, rileva l'Avvocatura dello Stato, non
riguardava - né poteva riguardare - l'attività del Parlamento.
Riguardava soltanto una attività del Governo (presentazione di atti
legislativi alle Camere) e, benché non fosse un termine perentorio, fu
tuttavia rispettato. Il ritardo delle Camere nel procedere alla
ratifica non ha rilevanza e, quindi, l'invalidità o l'inefficacia
dell'atto impugnato non può essere sostenuta sotto nessun profilo.
A prova di quanto dedotto circa le date di presentazione e
ripresentazione al Parlamento, per la ratifica, del provvedimento
legislativo impugnato, l'Avvocatura dello Stato esibisce una
comunicazione del Segretario generale della Camera, dr. Piermani, in
data 29 aprile 1959.
L'Avvocatura generale dello Stato, in una memoria per il Presidente
del Consiglio e per l'Amministrazione delle finanze dello Stato,
depositata il 26 maggio 1960, ha svolto le precedenti conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Le due cause, promosse dalla Commissione provinciale delle
imposte dirette e indirette sugli affari di Ragusa con le ordinanze
indicate in epigrafe e discusse congiuntamente, avendo per oggetto la
stessa questione di legittimità costituzionale del decreto del C. P.
S. 21 gennaio 1947, n. 25, vengono riunite per essere decise con unica
sentenza.
2. - Il termine per la notificazione dell'avviso di accertamento
d'ufficio dei valori venali di beni trasferiti agli effetti
dell'imposta di registro, che era stato fissato in 180 giorni dal
decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 (convertito in legge 7 giugno
1937, n. 1016), ed elevato temporaneamente ad un anno dalla legge 19
febbraio 1942, n. 133, venne stabilito dal decreto legislativo del C.
P. S. 21 gennaio 1947, n. 25, in un anno dal pagamento dell'imposta e,
nel caso di dilazione regolarmente concessa, dalla data dell'atto di
dilazione.
Il decreto del C. P. S. 21 gennaio 1947, n. 25, è stato emanato in
virtù dei poteri legislativi attribuiti al Governo dall'art. 4 del
decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151, e dall'art. 3 del decreto
legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98. Secondo l'art. 6 di
quest'ultimo decreto, i provvedimenti legislativi deliberati dal
Consiglio dei Ministri nel periodo della Costituente e fino alla
convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione dovevano
"essere sottoposti alla ratifica del nuovo Parlamento entro un anno
dalla sua entrata in funzione".
La Commissione provinciale delle imposte dirette ed indirette sugli
affari di Ragusa, con le due ordinanze 3 e 10 luglio 1958, ha proposto
alla Corte la questione di legittimità costituzionale del decreto del
C. P.S. 21 gennaio 1947, n. 25, prospettando il dubbio se "la mancata
presentazione al Parlamento per l'approvazione abbia comportato o meno
l'inefficacia" del detto decreto "ed abbia, quindi, automaticamente
ripreso vigore il decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, che limita a
180 giorni il termine per la notifica dell'accertamento di valore da
parte dell'Ufficio del registro".
La questione della legittimità costituzionale del decreto 21
gennaio 1947, n. 25, è stata sottoposta al giudizio di questa Corte
con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione adducendosi,
come unico motivo dell'impugnazione, l'allegata "mancata presentazione"
al Parlamento del detto decreto in relazione alla disposizione
dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, secondo la
quale quel decreto legislativo doveva essere sottoposto a ratifica del
nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione.
Per decidere la questione di legittimità costituzionale così
proposta dalla Commissione provinciale di Ragusa è preliminarmente
necessario di accertare se si è verificata in fatto la circostanza
della mancata presentazione del decreto impugnato al Parlamento,
addotta come unico motivo di pretesa illegittimità costituzionale di
esso.
Ora il decreto del C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25, come è
attestato da una comunicazione del Segretario generale della Camera dei
deputati in data 29 aprile 1959, esibita in giudizio dall'Avvocatura
generale dello Stato, e come risulta dagli atti parlamentari, venne
presentato insieme con molti altri decreti legislativi alla Camera dei
deputati per la ratifica il 4 maggio 1949 (stampato Camera n. 620), e
cioè entro l'anno dalla sua entrata in funzione, che ebbe luogo l'8
maggio 1948. Non essendo stato ratificato nel corso della prima
legislatura a causa del sopraggiunto scioglimento della Camera, quel
decreto venne ripresentato alla nuova Camera il 19 novembre 1953
(stampato Camera n. 377) e ratificato con la legge 17 aprile 1956, n.
561 (Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1956, n. 156), essendo compreso nella
tabella annessa a detta legge nella quale sono indicati i decreti
legislativi ratificati con la medesima a norma dell'art. 6 del decreto
legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98. Ma la circostanza che
la ratifica del decreto impugnato, presentato alla Camera dei deputati
il 4 maggio 1949, siasi perfezionata solo nel 1956 con la legge 17
aprile 1956, n. 561, non è rilevante agli effetti dell'art. 6 del
decreto luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, in quanto questa norma si
è limitata a prescrivere l'obbligo per il Governo di presentare al
Parlamento per la ratifica i decreti legislativi, da esso emanati,
entro l'anno dall'entrata in funzione delle nuove Camere.
In queste condizioni, - a prescindere dalla considerazione che la
questione di legittimità costituzionale del decreto del C.P.S. 21
gennaio 1947, n. 25, non può porsi in riferimento agli artt. 76 e 77
della sopravvenuta Costituzione, non essendo stato il detto decreto
esercizio di funzione legislativa delegata ai sensi dell'art. 76 della
Costituzione, ma dei poteri legislativi attribuiti al Governo dal
decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151, e dal decreto legislativo 16
marzo 1946, n. 98 -, la Corte non può che dichiarare non fondata la
questione, proposta dalle ordinanze della Commissione provinciale delle
imposte di Ragusa, sulla legittimità costituzionale del decreto del
C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in
epigrafe:
dichiara non fondata la questione, proposta dalla Commissione
provinciale delle imposte dirette e indirette sugli affari di Ragusa
con le ordinanze 3 e 10 luglio 1958, sulla legittimità costituzionale
del decreto del C.P.S. 21 gennaio 1947, n. 25, concernente il termine
di notificazione dell'avviso di accertamento di valore nei
trasferimenti di ricchezza, in relazione all'art. 6 del decreto
legislativo 16 marzo 1946, n. 98, ed in riferimento agli artt. 76 e 77
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte