Sentenza n. 46/1961
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/07/1961 · relatore Costantino Mortati
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge
riapprovato dal Consiglio provinciale di Bolzano, in sede di rinvio,
nella seduta del 6 ottobre 1960 recante "norme sulla parità dei gruppi
linguistici nelle radiotrasmissioni", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 27 ottobre 1960,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 3 novembre
1960 ed iscritto al n. 21 del Registro ricorsi 1960.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano;
udita nell'udienza pubblica del 7 giugno 1961 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il ricorrente, e l'avv. Giuseppe Guarino, per il
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 27 ottobre 1960 al Presidente della
Regione Trentino - Alto Adige e al Presidente della Giunta provinciale
di Bolzano il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto che
questa Corte disponga l'annullamento, previa dichiarazione di
illegittimità costituzionale, del disegno di legge (riapprovato dal
Consiglio provinciale di Bolzano, in sede di rinvio, nella seduta del 6
ottobre 1960) recante "norme sulla parità dei gruppi linguistici nelle
radiotrasmissioni" e rivolto, secondo si legge nel suo primo articolo,
a salvaguardare, ai sensi dell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946
tra l'Italia e l'Austria, il carattere etnico e lo sviluppo culturale
del gruppo di lingua tedesca ed a garantire la effettiva parità tra i
gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino nel campo delle
comunicazioni radio e televisive, effettuate nel territorio della
Provincia di Bolzano, in considerazione della situazione di monopolio
della R. A. I. Siffatto scopo il disegno di legge vuole conseguire
disponendo, anzitutto, che spetta alla Giunta provinciale, con
l'ausilio di appositi organi tecnici, approvare l'orario ed i programmi
delle comunicazioni radio e televisive delle stazioni locali e vigilare
sulla loro attuazione (art. 2), che, inoltre, alla direzione ed
esecuzione di tali programmi in lingua tedesca, italiana e ladina debba
essere assunto o incaricato un congruo numero di personale
appartenente al rispettivo gruppo linguistico (art. 3), con l'obbligo
per la R.A.I. di prendere accordi con i predetti organi tecnici (artt.
3 e 4); stabilendo, infine, sanzioni amministrative a carico della
R.A.I.in caso di inosservanza delle suddette norme ed altresì di
quelle del regolamento che sarà emanato in base ad esse (art. 5), e
richiamando per ogni altra disciplina il D.L.C.P.S. 3 aprile 1947, n.
428 (art. 6).
A motivo del ricorso si deduce: 1) che il disegno di legge
impugnato, in quanto pretende di dare esecuzione all'accordo 5
settembre 1946, viola gli artt. 95 e 4 Statuto Trentino-Alto Adige, in
relazione ai principi fondamentali della Costituzione, che riservano
allo Stato la stipulazione, la ratifica e l'esecuzione dei trattati e
degli accordi internazionali, escludendo ogni competenza della
Provincia in ordine all'esecuzione stessa; 2) che, mancando del pari la
competenza della Provincia nella materia dell'uso delle lingue tedesca
e latina nella vita pubblica e nei pubblici servizi, la disciplina che
si vuole effettuare dell'uso medesimo nelle radiotrasmissioni viola le
norme di cui al titolo X dello Statuto speciale, in relazione anche
alle norme del titolo XIV del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, dei DD.LL.
22 dicembre 1945, n. 825, e 27 ottobre 1945, n. 775, nonché del
DD.LL.C.P.S. 8 novembre 1946, n. 528, e 16 marzo 1947, n. 555; 3) che
la Provincia è, altresì, priva di competenza per ciò che riguarda le
teleradiocomunicazioni, è non può in nessun modo interferire nei
pubblici servizi, la cui gestione è affidata al Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni. Dal che si argomenta che il disegno di legge
incorre nella violazione degli artt. 4, n. 14, e 5, n. 6, Statuto
Trentino - Alto Adige, in relazione agli artt. 30 e 31 D.P.R. 30 giugno
1951, n. 574; violazione tanto più grave in quanto, in contrasto con
il chiaro disposto dell'art. 31 cit., si viene ad interferire nella
concessione in atto alla R.A.I.-T.V. per l'esercizio, in regime di
monopolio, dei servizi radiotelevisivi; 4) che la materia disciplinata
dalla Provincia non potrebbe rientrare in quelle ad essa attribuite dai
nn. 4 e 5 dell'art. 11, non avendo la radiodiffusione nulla in comune
con "gli usi e costumi locali", né con le "istituzioni culturali"
(peraltro espressamente limitate alle biblioteche, accademie, istituti
e musei), né con le "manifestazioni artistiche locali". Queste materie
non comprendono le radiotelecomunicazioni, che, come mezzo strumentale,
sono attribuite all'esclusiva competenza: degli organi centrali dello
Stato; 5) che, in ogni caso, il disegno esorbita dai limiti indicati
nell'art. 4 St. anche perché non rispetta gli interessi nazionali. Il
servizio delle radiodiffusioni, infatti, non può perdere il suo
carattere nazionale, specie in relazione alla limitatezza delle
frequenze ed agli impegni internazionali assunti nel campo delle
telecomunicazioni. L'approvazione, da parte della Giunta provinciale,
degli orari e dei programmi radiotelevisivi interferirebbe certamente
nell'attuazione dei programmi di carattere nazionale, privando i
radioascoltatori residenti in quel territorio della possibilità di
ascoltarli; 6) che, infine, pure se si volesse ammettere in ipotesi una
competenza provinciale, il disegno di legge sarebbe sempre illegittimo,
perché stabilisce competenze provinciali per funzioni che gli artt. 2
e 8 del D.L.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428, attribuiscono allo Stato,
senza che vi sia stato il previo trasferimento alla Provincia le
competenze stesse con apposite norme di attuazione.
Il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte
costituzionale è stato effettuato il 3 novembre 1960 e di esso si è
data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 19
novembre 1960, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino
- Alto Adige n. 51 del 15 novembre 1960.
La Provincia di Bolzano - in persona del suo Presidente, Alois
Pupp, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Guarino e presso di
lui elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia n. 4, come da mandato
speciale n. 34025 del 15 novembre 1960 per notar Francesco Longi - si
è costituita in giudizio, depositando le proprie deduzioni in
cancelleria il 21 novembre 1960.
Osserva la difesa della Provincia, in ordine al primo motivo del
ricorso, che gli accordi di Parigi sono stati menzionati solo allo
scopo di chiarire lo spirito informatore del disegno e la sua
conformità agli impegni internazionali, sicché la loro menzione non
può dar luogo ad illegittimità costituzionale, e che in ogni caso il
giudizio deve rivolgersi al contenuto obbiettivo del provvedimento non
già alla motivazione ad esso estranea.
Sul secondo motivo, se ne fa rilevare la inammissibilità, non
essendo state specificate le norme di cui si assume la violazione e non
essendo state indicate le ragioni per le quali questa sussisterebbe.
Peraltro, il richiamo al titolo X dello Statuto, come alle norme di
attuazione contenute nel titolo XIV del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574,
non è pertinente perché la legge impugnata non si riferisce ai
rapporti tra i cittadini di lingua tedesca e la R.A.I. (che rimangono
assoggettati alle norme comuni) ma esclusivamente al contenuto delle
radiotrasmissioni. In ogni caso quel richiamo dimostrerebbe il
contrario di quanto pretende lo Stato. Infatti, dall'art. 71 del D.P.R.
n. 574 si desume una esplicita giustificazione della legge impugnata
per l'obbligo che impone all'uso della lingua tedesca nei rapporti
orali con i cittadini italiani di lingua tedesca, e che importa di
conseguenza anche l'altro obbligo dell'utilizzazione di questa lingua
nelle radiotrasmissioni dedicate ai cittadini medesimi, risolvendosi
queste precisamente in una relazione svolta oralmente. Nell'ipotesi,
poi, di una diversa interpretazione del titolo XIV del D.P.R. n. 574
del 1951, che conduca a ritenere la illegittimità costituzionale della
legge impugnata, la difesa della Provincia solleva, in via
pregiudiziale, la questione di legittimità costituzionale delle norme
contenute in detto titolo XIV, per violazione degli artt. 1, 2, 82, 84
Statuto T-A.A. e 6 della Costituzione.
Sul terzo motivo si deduce come sia da escludere la pretesa
interferenza nella materia delle comunicazioni, perché la legge
impugnata non riguarda la disciplina tecnica della radiotelevisione,
bensì il contenuto dei programmi e le modalità di accesso a detto
mezzo, ciò che appartiene non già alla materia delle comunicazioni,
bensì a quella della libera manifestazione del pensiero, come si
evincerebbe anche dalla sentenza di questa Corte n. 59 del 1960. Che se
poi si intendesse attribuire agli artt. 30 e 31 del decreto 30 giugno
1951, n. 574, il significato di riserva allo Stato anche della
disciplina della libertà di manifestazione del pensiero e di
formazione culturale attraverso la radiotelevisione, queste norme
sarebbero costituzionalmente illegittime per violazione dello Statuto
del Trentino - Alto Adige, e, pertanto, se ed in quanto da esse lo
Stato pretenda far derivare l'illegittimità della legge impugnata,
viene proposta in via incidentale la questione della loro
illegittimità costituzionale.
Con riferimento al quarto motivo si fa, poi, osservare come la
legge in esame trova fondamento nelle competenze legislative attribuite
alla Provincia dai nn. 2, 4 e 5 dell'art. 11 dello Statuto. Dovendosi
muovere dal principio che l'interpretazione delle norme statutarie sia
da effettuare con riferimento alle esigenze cui esse sono rivolte, in
aderenza al criterio dello sviluppo delle autonomie locali consacrato
nell'art. 5 Cost., e vien meglio riaffermato, per le Regioni a Statuto
speciale, dal disposto dell'art. 116 Cost., e tenuto conto che, per
quanto concerne la Provincia di Bolzano, l'esigenza fondamentale voluta
tutelare dallo Statuto, in applicazione degli accordi di Parigi, è
costituita dalla salvaguardia del carattere etnico e dello sviluppo
culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca, si deve giungere
alla conclusione che le tre competenze in materia di usi e costumi
locali, di istituzioni culturali di carattere provinciale, di
istruzione e di manifestazioni artistiche locali, considerate dal
predetto articolo, e da ritenere fra loro strettamente connesse,
indirizzate come sono a tutelare nel loro complesso le esigenze dei
gruppi etnici locali, risultano validamente esplicate dalla legge
impugnata in un campo come quello delle trasmissioni radiotelevisive,
le quali più efficacemente interferiscono sul carattere e sulla
cultura, in senso lato, di un gruppo etnico.
Si fa, inoltre, osservare come le dette tre competenze sono tali da
giustificare la legge, anche ove si voglia considerare ognuna di esse
separatamente dalle altre. Infatti, è pacifico che gli spettacoli
radiotelevisivi costituiscono "manifestazioni artistiche", e poiché la
legge si riferisce solo a quelle fra esse localizzate nel territorio
della Provincia (come risulta in modo certo dal fatto che essa riguarda
le sole stazioni locali) non appare dubbia la sua conformità alle
norme statutarie. Ugualmente non è contestabile che la
radiotelevisione dia luogo ad una istituzione culturale, ai sensi
dell'art. 11, n. 4. Ed infine non può disconoscersi alla medesima il
carattere di mezzo di istruzione.
Si aggiunge, poi, che la legge impugnata è giustificata anche in
base all'art. 21 della Costituzione. La tutela che essa vuole
effettuare, in condizione di parità, delle esigenze culturali ed
etniche dei vari gruppi linguistici coesistenti nella Provincia è,
infatti, espressione del diritto alla libera manifestazione del
pensiero con ogni mezzo di diffusione, e, quindi, pure attraverso la
radio e la televisione.
Infine, quanto al rilievo dello Stato che, anche ammessa la
competenza della Provincia, essa non potrebbe essere esercitata finché
non siano state emanate le norme di attuazione necessarie per il
trasferimento agli organi provinciali delle funzioni in materia
esercitate attualmente da organi statali secondo dispone il D.L.C.P.S.
3 aprile 1947, n. 428, la difesa della Provincia, dopo avere osservato
che le norme di attuazione vincolano l'esercizio dei poteri
amministrativi e non anche di quelli legislativi, solleva in via
incidentale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
8 di quel decreto, nonché degli artt. 1 e 168 del Codice postale, per
il caso che si volesse far derivare da queste norme la illegittimità
della legge in esame. In proposito, essa afferma che per la radio non
sussistono le ragioni che hanno indotto questa Corte a dichiarare
costituzionale il monopolio della televisione; e ciò perché per la
medesima si deve tener conto, oltre che del costo relativamente basso
dei programmi, della possibilità di assegnazione di un maggior numero
di frequenze, e, nell'ambito della stessa frequenza, della compresenza
di numerose stazioni locali di media e piccola potenza, senza pericoli
di interferenze fra loro, o con altre stazioni. Sicché,
nell'impossibilità di invocare l'art. 43 Cost. a sostegno del
monopolio, quest'ultimo risulta in contrasto con l'art. 21.
L'incostituzionalità del decreto legislativo del 1947 è poi
sostenuta con riguardo e al citato art. 21 Cost. e agli artt. 1, 2, 82,
84 Statuto Trentino - Alto Adige, perché esso non disciplina l'uguale
accesso ai mezzi radiotelevisivi di tutti i cittadini e in particolare
degli esponenti, nella Provincia di Bolzano, dei vari gruppi etnici.
Con memoria depositata il 17 maggio, l'Avvocatura dello Stato
prende preliminarmente in considerazione le questioni sollevate in via
incidentale dalla difesa regionale perché siano dichiarate illegittime
sia le norme contenute nel tit. XIV e negli artt. 30 e 31 D.P.R. 30
giugno 1951, n. 574 (per contrasto con gli artt. 1, 2, 82, 84 St. e 6
Cost.); e sia ancora degli artt. 1 e 168 Codice postale, nonché del
D.L.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428 (per violazione degli artt. 6 e 21
Cost., 1, 2, 82, 84 dello Statuto).
In ordine a tali eccezioni l'Avvocatura osserva come esse siano
inammissibili sotto molteplici profili. E ciò, anzitutto, in
considerazione del difetto di ogni interesse da parte della Provincia a
far valere le eccezioni stesse. Infatti, la legge impugnata lungi dal
contrastare, presuppone il mantenimento del monopolio radiotelevisivo e
tende solo a sostituire la Provincia allo Stato nell'esercizio del
medesimo, sicché l'eliminazione del monopolio in parola, quando ne
fosse dichiarata l'incostituzionalità, farebbe cadere la legge stessa.
Si aggiunge che, per quanto riguarda il monopolio televisivo, la
Corte con la sentenza n. 59 del 1960 ne ha ammesso la
costituzionalità, e su questo punto nessun rilievo muove la difesa
della Provincia. E poiché il disegno di legge impugnato pretende di
disciplinare anche l'esercizio di tale mezzo di diffusione, l'eventuale
dichiarazione di incostituzionalità del monopolio radiofonico non
varrebbe ad evitare a carico del disegno medesimo la censura di
invadenza nella sfera di competenza riservata allo Stato.
Le eccezioni si palesano, poi, irrilevanti quando si tenga presente
che presupposto per l'incidente di costituzionalità di una norma di
legge, nel corso di un giudizio avanti alla Corte relativo alla
legittimità costituzionale di altra norma di legge ordinaria, è che
la prima concorra (insieme ad una norma costituzionale) a formare la
premessa maggiore del sillogismo in cui si concreta il giudizio di
costituzionalità: il che può avvenire quando essa ne completi il
dettato, o ponga in essere uno dei principi dell'ordinamento nazionale
limitativi della potestà legislativa regionale o provinciale. Tale
ipotesi non si verifica né nei confronti delle norme del Codice
postale e del D.L. 428 del 1947, né in quelli delle norme di
attuazione di cui al D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, perché il
giudizio sulla competenza della Provincia è da effettuare
esclusivamente sulla base degli artt. 11 e 12 dello Statuto, i quali
elencano in modo tassativo i casi di competenza legislativa della
Provincia.
Subordinatamente, l'Avvocatura dello Stato fa valere l'infondatezza
nel merito della questione di costituzionalità. Infatti, gli artt. 30
e 31 delle norme di attuazione non contengono alcuna discriminazione in
relazione al gruppo linguistico di appartenenza, né per quanto attiene
alle trasmissioni, né per ciò che riguarda il personale della
R.A.I.-TV, e neppure riguardano l'uso della lingua tedesca e ladina
nella vita pubblica, sicché non possono dar vita ad alcun contrasto
con l'art. 2 St., rivolto a garantire la parità di diritto dei
cittadini dei vari gruppi linguistici, e neppure con gli artt. 82 e 84
St. relativi all'uso della lingua da parte delle minoranze etniche
nella vita pubblica e nei rapporti con organi ed uffici della
Provincia.
D'altra parte, la statualità del servizio televisivo esige che
ogni settore della sua organizzazione, ivi compreso il contenuto dei
programmi, competa di diritto e di fatto allo Stato. Lo Stato ha
validamente dato il servizio in concessione, e la Provincia non ha
potere d'interferirvi, ancorché avesse competenza in materia.
Passando nel merito del ricorso l'Avvocatura richiama la sentenza
di questa Corte n. 1 del 1961, che ha riaffermato il principio,
risultante dal titolo X dello Statuto, della esclusività della
competenza statale in ordine all'uso della lingua, quale che sia la
materia con riferimento alla quale l'uso stesso debba essere regolato.
Dalla stessa sentenza, poi, trae argomento per respingere la tesi
dell'ente secondo cui l'indicazione delle materie contenuta nelle norme
statutarie dovrebbe essere interpretata secondo un criterio
strumentale, così da comprendere ogni competenza finalisticamente
indirizzata all'esercizio delle medesime, e sostiene che, invece,
l'indicazione risultante dai nn. 2, 4 e 5 dell'art. 11, è così netta
e ben delineata da precludere ogni estensione ai programmi
radiotelevisivi, e soprattutto alla lingua da usare nella loro
emissione. In particolare, osserva che l'istruzione, di cui al n. 2, è
quella che si impartisce nelle scuole; che i programmi televisivi non
s'identificano con le manifestazioni artistiche, tanto meno locali,
come sono quelle alle quali ha riguardo il n. 5; e, infine, che la
R.A.I. - TV non può definirsi un istituto culturale a carattere
locale, del tipo considerato al n. 4.
Dopo aver riaffermato quanto già dedotto in ordine alla mancanza
delle norme di attuazione e alla lesione dell'interesse nazionale,
conclude chiedendo l'annullamento del disegno di legge impugnato.
Anche la difesa della Provincia ha in data 25 maggio depositato una
memoria illustrativa. Essa fa precedere all'esame dei singoli motivi di
ricorso delle considerazioni di carattere generale. Dopo aver premesso
che la Costituzione, lungi dal contrapporre l'unità all'autonomia, ha
considerato quest'ultima come una forma di estrinsecazione della prima,
mette in rilievo come nei confronti del Trentino - Alto Adige
l'autonomia debba avvalersi di una doppia tutela, corrispondente alle
due specie della medesima, quali sono considerate dalla Costituzione;
quella propria degli enti locali e l'altra riguardante le formazioni
sociali, rappresentate nella specie dai gruppi etnici che ivi
coesistono, ed aggiunge che tale tutela deve estrinsecarsi nel creare
le condizioni obiettive le quali consentano ad enti e formazioni il
godimento effettivo dell'autonomia medesima.
Passando alla confutazione dei motivi di impugnativa la difesa
della Provincia contesta che la legge che ne è oggetto abbia
disciplinato l'uso della lingua, essendosi, invece, proposto solo di
realizzare una connessione fra il servizio radiotelevisivo ed i gruppi
di lingua tedesca e ladina, allo scopo di assicurare la parità
effettiva del suo godimento da parte di quanti entrano a comporli.
Quanto, poi, alla censura di invasione della competenza statale, fa
osservare come si renda necessario distinguere il monopolio del mezzo
radiotelevisivo, considerato sotto l'aspetto tecnico, da quello della
sua utilizzazione: il primo ha la sua ragion d'essere proprio in quanto
assicuri a tutti la concreta utilizzabilità dello strumento diffusivo,
secondo è stato affermato da una recente pronuncia della Corte
costituzionale della Repubblica federale tedesca. Si mette, poi, in
rilievo come la sentenza di questa Corte n. 59 del 1960 ha statuito
l'obbligo per lo Stato di assicurare a tutti la possibilità di usare
del servizio radio per la manifestazione del pensiero e la conseguente
esigenza di leggi dirette a disciplinare tale uso: leggi che si
dovrebbero ritenere possibili sia allo Stato che alle Regioni o
Provincie.
Dalla stessa sentenza n. 59 la difesa trae, poi, argomento di
conferma della tesi da essa sostenuta, secondo cui la radiotelevisione
è un'istituzione culturale, manifestandosi pel suo tramite la cultura
di un corpo sociale nella sua unità. Tale principio non può non farsi
valere anche nei confronti di qualsiasi collettività minore, com'è
per esempio il gruppo etnico. Se il gruppo di lingua tedesca ha diritto
alla salvaguardia del proprio sviluppo culturale secondo le
caratteristiche etniche, e se la televisione è strumento idoneo a tale
sviluppo, deve concludersi che la disciplina del suo uso rientra nella
fattispecie prevista nel n. 4 dell'art. 11 dello Statuto, che, appunto,
ha riguardo alle istituzioni culturali aventi carattere provinciale:
senza che a ciò possa fare ostacolo l'enumerazione delle istituzioni
culturali contenuta nel citato art. 11, n. 4, perché la medesima non
riveste carattere tassativo. Inoltre, la competenza della Provincia
può dedursi anche dal n. 5 dello stesso articolo, dato che le
trasmissioni radio sono adoperate, almeno in parte, ma in larga misura,
per divulgare manifestazioni artistiche. Né potrebbe sostenersi che le
riproduzioni sono diverse dalle manifestazioni cui si riferisce l'art.
11 poiché il termine "manifestare" è adoperato da questo nel senso di
rendere pubblico, indipendentemente dal modo in cui ciò avvenga.
Non varrebbe, poi, obiettare che il servizio di radiodiffusione ha
sempre carattere nazionale, poiché lo stesso ente radiofonico
distingue le sue trasmissioni secondo che abbiano carattere nazionale o
locale: e quelle cui si riferisce la legge impugnata assumono
quest'ultimo carattere, essendo limitate alla popolazione della
Provincia e diffuse da stazioni colà poste, senza alcuna interferenza
sui programmi nazionali.
Passando, infine, ad illustrare alcune delle questioni di
legittimità costituzionale sollevate in via incidentale (omettendo di
considerare quelle che nelle deduzioni erano state rivolte contro le
norme di attuazione approvate con il decreto n. 574 del 1951), la
difesa contesta, anzitutto, l'obiezione avversaria circa il difetto di
interesse a sollevarle da parte della Provincia, desunta dal fatto che
la legge impugnata dà per ammesso il monopolio statale, ed a tal'uopo
fa considerare che l'interesse della Provincia sta nel negare
l'allegato carattere di servizio pubblico nazionale dell'attività
radiotelevisiva, mentre le è indifferente la questione della
proprietà degli impianti o la natura del monopolio esercitato dalla R.
A. I, monopolio che, poi, non verrebbe meno di fatto anche nel caso di
accoglimento dell'eccezione.
Quanto alla prima eccezione, rivolta contro l'art. 1 D.L.C.P.S. n.
428 del 1947, osserva come, ove si ammetta che esso sancisca
l'esistenza di un solo concessionario per quanto riguarda la parte
culturale delle trasmissioni, non potrebbe desumere la sua
giustificazione dall'art. 43, ed, invece, verrebbe a porsi in contrasto
con l'art. 21 della Costituzione.
La seconda questione, riferentesi all'art. 8 del predetto decreto,
è subordinata alla precedente, poiché, quando fosse ritenuta regolare
l'unicità della concessione, verrebbe in rilievo la
incostituzionalità della sottoposizione dei programmi
all'autorizzazione di un organo centrale, com'è il Ministro delle
poste, per la lesione che da ciò deriva alle autonomie locali.
Infine, l'eccezione rivolta contro gli artt. 1 e 168 del Codice
postale poggia sulla considerazione che la pronuncia della Corte circa
la costituzionalità del monopolio televisivo non tocca la questione
che qui si solleva relativa a quello della radio, data la diversità
del mezzo tecnico. Dal che deriva che la legge impugnata potrebbe
essere riconosciuta parzialmente legittima, per lo meno per la parte
riferentesi alla radio.
Conclude facendo presente la possibilità che la decisione del
ricorso possa effettuarsi anche senza addentrarsi nell'esame delle
questioni sollevate, dato che nessuna norma esiste né nel Codice
postale, né nel decreto del 1947, e neppure in quello del 1952 di
approvazione della convenzione con la R.A.I., che imponga a questa di
elaborare programmi solo in modo unitario ed in sede nazionale, ed
esclude l'assoggettamento della programmazione ad una disciplina
locale; e che d'altra parte gli interventi degli organi centrali sono
previsti limitatamente all'approvazione del piano e delle direttive di
massima, lasciando al concessionario una larga discrezionalità. Ed è
nella sfera di tale discrezionalità che intende operare la legge
provinciale, disponendo l'intervento della Giunta nell'approvazione
degli orari e dei programmi delle stazioni locali e ponendo così
rimedio allo stato di cose attuale, caratterizzato dall'affidare a
dirigenti del gruppo etnico italiano la programmazione e la redazione
delle trasmissioni in lingua tedesca.
Conclude chiedendo la reiezione del ricorso prodotto dallo Stato.
Nella discussione orale i rappresentanti delle parti hanno
ribadito, illustrandole, le rispettive tesi. Considerato in diritto :
1. - La pretesa fatta valere dalla Provincia di Bolzano con la
legge impugnata, di provvedere alla predisposizione dei programmi per
le trasmissioni radio e televisive delle stazioni locali, nonché alla
loro approvazione ed alla vigilanza sull'esecuzione, viene
sostanzialmente fondata sull'art. 11, nn. 2, 4 e 5, dello Statuto
regionale, nella considerazione che la radiotelevisione, in quanto
utilizzabile, secondo il diverso contenuto delle trasmissioni, quale
mezzo di istruzione, oppure di manifestazioni artistiche o o culturali,
deve essere considerata vera e propria "istituzione di cultura", e,
pertanto, la disciplina del suo uso, se localizzata nel territorio
provinciale, è da ritenere compresa in quella delle materie che
l'articolo predetto affida alla potestà normativa della Provincia.
Tale tesi non può essere accolta essendo chiaro che la competenza
provinciale in dette materie (analoghe a quelle previste da altri
Statuti speciali, secondo risulta dall'art. 14, lett. z, Statuto
siciliano, dagli artt. 3, lett. q, e 4, lett. m, Statuto sardo, art. 2,
lett. r e s, Statuto Valle d'Aosta), sia che si consideri con
riferimento a ciascuna di esse o al loro insieme, debba rimanere limi
tata alla creazione o al potenziamento di istituti scolastici o
culturali o artistici i quali appartengano alla disponibilità
dell'ente che intende disciplinarli, senza potersi mai esercitare nei
confronti di mezzi che sono propri di un soggetto diverso.
Così essendo, non interessa accertare se l'elencazione delle
istituzioni culturali di cui al n. 4 del cit. art. 11 rivesta
carattere tassativo o sia suscettibile di estensione. Poiché, anche
ad ammettere quest'ultima ipotesi, l'ampliamento delle fattispecie ivi
considerate si renderebbe possibile solo con riferimento ad altre ad
esse analoghe, mentre analogia non può esservi con istituti sottratti
del tutto al potere della Provincia.
2. - La difesa dell'Ente sostiene che le norme statutarie
richiamate sono da interpretare teleologicamente, con riferimento cioè
alla funzione propria delle competenze in materia, che, secondo risulta
dall'art. 1 della legge impugnata, dovrebbe essere quella della
salvaguardia del carattere etnico e dello sviluppo culturale del gruppo
di lingua tedesca, nonché della garanzia dell'effettiva parità dei
tre nuclei linguistici risiedenti nella zona.
In contrario, è da osservare in primo luogo che, come la Corte ha
avuto occasione di affermare più volte, le competenze normative
attribuite alle Regioni o Provincie autonome sono da contenere entro i
limiti risultanti dalla specificazione delle singole materie elencate
negli Statuti, secondo il contenuto delle medesime da determinare in
base a criteri obiettivi, e non se ne può consentire l'estensione a
rapporti non rientranti nelle medesime, in base alla mera
considerazione dei fini che ne hanno inspirato il conferimento.
Ancor più rilevante, per escludere la fondatezza della tesi della
difesa, è il rilievo dell'esclusività della competenza statale
nell'adozione delle misure, dirette ad assicurare le esigenze collegate
alla varietà dei gruppi etnici in quella parte del territorio statale,
che non possano ricondursi a quelle espressamente attribuite alla
Provincia (e tali non sono, come risulta dall'esame compiuto dell'art.
11, le funzioni che la legge in esame ha voluto esercitare).
Che il Costituente abbia inteso affidare solo allo Stato la
disciplina dell'uso della lingua tedesca, e ciò allo scopo di meglio
effettuare il coordinamento fra l'esigenza della protezione delle
caratteristiche etniche e dello sviluppo culturale di quel gruppo
alloglotta e l'altra della parità del trattamento con gli altri
gruppi, si desume chiaramente dall'art. 84, che ha fatto rinvio alle
disposizioni dello Statuto ed a quelle delle leggi speciali della
Repubblica per la regolamentazione del detto uso "nella vita pubblica".
Formula questa comprensiva di tutte le manifestazioni le quali
implichino contatti con uffici pubblici o con enti dipendenti o
collegati con lo Stato, come sono quelli relativi alla R.A.I., ente
concessionario di un servizio statale.
Nessun dubbio può, poi, sorgere circa il tipo delle "leggi
speciali" richiamate dal detto articolo, poiché, come la Corte ha già
avuto occasione di affermare nella sentenza n. 32 del 1960, la parola
"Repubblica" è adoperata negli Statuti regionali in un significato
diverso da quello che di solito ricorre nel testo della Costituzione, e
cioè per indicare l'organizzazione centrale dello Stato.
Deduzioni in contrario non possono trarsi dall'art. 85 St. o
dall'art. 71 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, poiché questi, nello
svolgere, per determinati effetti, il principio sancito nell'art. 84,
stabiliscono, fra l'altro, che gli organi ed uffici della pubblica
Amministrazione usano nei rapporti orali con cittadini del gruppo
tedesco la lingua parlata da costoro. E chiaro, infatti, come del resto
la stessa difesa della Provincia riconosce, che le trasmissioni
radiotelevisive, anche se si svolgono oralmente, non rientrano
nell'ipotesi prevista dagli articoli citati in quanto non realizzano
rapporti con singoli rivolgendosi, invece, unilateralmente, senza dar
luogo ad alcuno scambio di comunicazione, ad una collettività
indeterminata, qual'è quella formata da tutti coloro che ne effettuano
l'ascolto. In ogni caso, anche ad interpretare diversamente le
disposizioni richiamate, mai potrebbe dedursi dalle medesime che
rapporti del genere siano regolabili dalla legge regionale. Né può
ritenersi influente l'affermazione della difesa della Provincia secondo
cui la legge impugnata non ha inteso disciplinare l'uso della lingua,
bensì solo "effettuare una connessione della radio con i gruppi etnici
onde assicurarne la parità" poiché, a parte la considerazione che
l'allegata connessione si risolve proprio nella disciplina di un
particolare modo di uso della lingua, la garanzia della parità sfugge,
come si è detto, alla competenza dell'ente.
3. - Non diversa è la conclusione alla quale si deve giungere
quando si risalga (come fa la difesa) ai principi costituzionali
dell'autonomia (art. 5) e della protezione delle minoranze (art. 6)
poiché tali principi sono da assumere quali criteri direttivi per il
legislatore, ma non possono giustificare alcuno spostamento dell'ordine
delle competenze.
Tanto meno, poi, un effetto di tal genere potrebbe farsi discendere
dall'accordo di Parigi, essendo incontrovertibile il principio che
affida allo Stato, e solo ad esso, l'esecuzione all'interno degli
obblighi assunti in rapporti internazionali con altri Stati. Principio
in nessun modo derogato dallo Statuto, poiché il rispetto degli
obblighi internazionali sancito nell'art. 4 è posto a limite solo
dell'autonomia della Regione e della Provincia e, quindi, può essere
fatto valere per invalidare le norme emesse da queste in violazione del
medesimo, ma non può mai invocarsi per legittimare l'assunzione, da
parte dei predetti enti, di competenze non previste dalla legge
costituzionale. La Corte ha avuto altre volte occasione (sent. n. 32
del 1960 e n. 1 del 1961) di affermare che all'accordo di Parigi possa
esser fatto riferimento solo, quando occorra, quale sussidio
interpretativo delle norme statutarie dettate, appunto, allo scopo di
dargli esecuzione, mentre è da queste ultime solamente, oltre che da
quelle della Costituzione, che sono da trarre i criteri per la
risoluzione delle questioni relative all'ordine delle competenze.
4. - La difesa della Provincia, ha invocato anche, a sostegno della
legge in esame, il principio della libertà di manifestazione del
pensiero con ogni mezzo, qual'è garantito a tutti dall'art. 21,
sostenendo che la legge predetta deve considerarsi esplicazione del
diritto della Provincia alla divulgazione del proprio pensiero, per la
tutela delle specifiche esigenze locali.
Riguardo alla questione così sollevata, occorre ricordare che la
Corte, con sentenza n. 59 del 1960, ha ritenuto che l'art. 21 non
risulta violato per effetto della riserva a favore dello Stato,
stabilita per i servizi radiotelevisivi dalle leggi vigenti e dalla
conseguente possibilità di farne oggetto di concessione in esclusiva,
e ciò nella considerazione che il diritto di cui all'art. 21, non
implica sempre e necessariamente la pretesa alla disponibilità del
mezzo di diffusione del pensiero, e che anzi, allorché (come si
verifica per gli impianti relativi ai detti servizi) la naturale
limitatezza del mezzo stesso consenta solo a pochi tale disponibilità,
l'accordare allo Stato la esclusività del medesimo, lungi dal
contrastare alle esigenze che l'art. 21 ha voluto tutelare, ne rende
più agevole la soddisfazione, dato che lo Stato, per la posizione in
cui istituzionalmente si trova, può meglio che ogni altro soggetto
assicurare l'accesso di tutti gli interessati, in condizione di
obiettività e di imparzialità, al detto mezzo di comunicazione. Alla
stregua di tale pronuncia la sola pretesa da riconoscere alla Provincia
è quella di richiedere al concessionario delle trasmissioni
radiotelevisive di essere ammessa ad avvalersi della stazione locale, o
anche, eventualmente, delle altre, per trasmissioni da essa proposte,
pur se in lingua tedesca, naturalmente nei limiti e modi già messi in
rilievo dalla citata sentenza, quali sono richiesti dalle esigenze
tecniche e di funzionalità, nonché da quelle del coordinamento dei
programmi.
È vero che la Corte ha affermata l'esigenza di leggi destinate a
meglio disciplinare la possibilità potenzialmente riconosciuta a tutti
di essere ammessi all'utilizzazione del servizio, ma le leggi in tal
senso non possono derivare che dallo Stato, non mai dalle Regioni o da
enti minori, proprio per la ragione messa in rilievo che lo Stato è
l'ente meglio idoneo a disporre in materia con il necessario criterio
di imparzialità.
Ma comunque si pensi di ciò, in nessun caso la legge impugnata
sfuggirebbe alla censura di incostituzionalità dato che, come si è
visto, essa si propone non già di provvedere all'equa distribuzione
dell'uso della stazione locale tra i vari richiedenti, ma, invece, di
effettuare l'attribuzione in esclusiva della disponibilità della
stazione medesima alla Provincia, venendo così a porsi in netta
contraddizione con l'esigenza dedotta dalla Corte dal disposto
dell'art. 21.
Non è, poi, da indugiare sulle affermazioni della difesa circa la
diversità di trattamento che sarebbe da fare alle trasmissioni radio
rispetto a quelle televisive, per effetto della larga disponibilità di
lunghezze d'onda, di cui le prime (a differenza della limitatezza dei
canali possibili per le altre) potrebbero disporre, e della conseguente
possibilità di impianto di molteplici stazioni nella stessa località
senza pericolo che diano luogo ad interferenze fra loro o con altre
stazioni. Infatti, la pretesa di cui alla legge impugnata si rivolge
non già all'istituzione di nuove stazioni radiotrasmittenti, bensì
solo all'uso di quella locale appartenente allo Stato, senza
disconoscere, ed anzi ammettendo, la legittimità del monopolio degli
imianti tecnici da parte di questo, sicché diviene irrilevante ogni
distinzione circa il tipo di trasmissione.
5. - Le considerazioni che precedono sono sufficienti a fare
argomentare l'irrilevanza dell'altra eccezione di incostituzionalità
sollevata in via incidentale dalla difesa della Provincia avverso il
D.L.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428, nonché gli artt. 1 e 168 del Codice
postale, approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645. Infatti, tali
eccezioni sarebbero ammissibili solo nell'ipotesi che l'eventuale
dichiarazione di incostituzionalità delle norme contro cui esse si
rivolgono valesse a legittimare il provvedimento impugnato. Ma è
chiaro che tale effetto non potrebbe mai discendere dall'accoglimento
della doglianza fatta valere avverso le leggi predette, poiché se,
come essa richiede, dovesse ritenersi illegittima l'attribuzione allo
Stato dell'uso in esclusiva delle trasmissioni radio, con più forte
ragione un analogo giudizio dovrebbe colpire la legge provinciale, la
quale si propone di sostituire a quello dello Stato un proprio regime
di gestione monopolistica.
Del tutto irrilevante è, poi, quanto la difesa della Provincia
afferma in ordine alla mancanza di ogni norma di legge che imponga alla
R.A.I. di elaborare i programmi in modo unitario e solo in sede
nazionale; circostanza questa dalla quale si dovrebbe, poi, dedurre la
legittimità dell'assunzione da parte della Giunta provinciale del
compito della approvazione dei programmi locali.
A parte l'inesattezza della premessa (poiché risulta in modo
tassativo dall'art. 1 D.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180, di approvazione
della convenzione con la R.A.I., l'esclusività della gestione del
servizio concesso a detto ente, al quale l'art. 10 impone di esaminare
richieste relative a manifestazioni teatrali solo nel caso che esse
provengano da Amministrazioni dello Stato), e pure ammesso che le
direttive di massima culturali per i programmi affidate alle
Commissioni di cui all'art. 8 del decreto del 1947, n. 428, lascino un
potere discrezionale alla R.A.I. di disporre in ordine allo svolgimento
delle direttive medesime, non potrebbe mai da ciò discendere la
facoltà della Provincia di statuire, come ha fatto, la totale
sostituzione di un proprio potere dispositivo in luogo di quello
assegnato all'ente concessionario, ma, se mai, solo quella già
ricordata di richiedere la presa in considerazione delle proposte di
programmi da essa predisposte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del disegno di legge
della Provincia di Bolzano, riapprovato il 6 ottobre 1960, concernente
"norme sulla parità dei gruppi linguistici nelle radiotrasmissioni";
dichiara inammissibili le eccezioni di incostituzionalità
sollevate dalla Provincia avverso gli artt. 30 e 31, nonché il tit.
XIV del D.P.R. n. 574 del 1951, ed avverso il D.L.C.P.S. n. 428 del
1947 e gli artt. 1 e 168 R.D. n. 645 del 1936.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIVSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte