Sentenza n. 46/1962
Altra decisione · depositata il 07/06/1962 · relatore Costantino Mortati
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione Trentino-Alto
Adige con ricorso notificato il 28 ottobre 1961, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 30 successivo ed iscritto al
n. 17 del Registro ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra la
Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato, sorto a seguito del
provvedimento in data 29 agosto 1961, n. 941, del Comitato
interministeriale dei prezzi che ha disposto la unificazione delle
tariffe per l'energia elettrica in tutto il territorio nazionale.
Udita nell'udienza pubblica del 4 aprile 1962 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi l'avv. Giorgio Franco, per il Presidente della Regione
Trentino-Alto Adige, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 28 ottobre 1961 al Presidente del
Consiglio dei Ministri ed al Comitato interministeriale dei prezzi e
depositato regolarmente nella cancelleria della Corte costituzionale il
30 ottobre 1961, la Regione Trentino-Alto Adige, in persona del
Presidente della Giunta regionale, ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale del provvedimento in data 29 agosto 1961,
n. 941, del Comitato interministeriale dei prezzi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1961, che ha disposto la unificazione
delle tariffe per l'energia elettrica in tutto il territorio nazionale,
ed avente, quindi, efficacia anche nel territorio della Regione.
Si deduce nel ricorso che l'appartenenza alla Regione della
competenza, di natura sostanzialmente legislativa, di fissare il prezzo
per la cessione di energia elettrica agli utenti si deduce dall'insieme
delle disposizioni consacrate sia nei nn. 3 e 5 dell'art. 5 dello
Statuto (che attribuiscono alla legge regionale le materie
dell'utilizzazione delle acque pubbliche e, rispettivamente,
dell'incremento della produzione industriale e dell'attività
commerciale), sia nel successivo art. 10 (che, nell'imporre l'obbligo
ai concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico di
fornire, o gratuitamente o a prezzo di costo, determinati quantitativi
di corrente, vuole raggiungere lo scopo di risarcire la Regione dei
danni ad essa arrecati dalla distrazione di fonti di energia in essa
prodotte, e ciò consentendole di attirare nel suo territorio un
notevole numero di iniziative industriali, mediante il ricorso ad un
regime di bassi prezzi nella cessione della corrente), sia infine
nell'art. 14 delle norme di attuazione dettate con il decreto
presidenziale n. 574 del 1951, perché esso, nell'affidare alla
Regione di determinare, nei confronti degli utenti, il prezzo
dell'energia che ad essa deve essere fornita dai concessionari delle
grandi derivazioni, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, ora
menzionato, statuisce anzitutto che "tale prezzo in ogni caso non
potrà superare il prezzo che verrà eventualmente fissato dagli
organi dello Stato, per le Regioni limitrofe" e poi, nell'ultimo comma,
che "restano ferme le disposizioni statali relative al blocco ed alla
fornitura dell'energia elettrica"; dal che dovrebbero dedursi due
conseguenze, e cioè : 1) che gli organi dello Stato sono da ritenere
abilitati a fissare i prezzi solo per le Regioni limitrofe e non già
per la Regione T. - A.A.; 2) che in quest'ultima le norme statali hanno
vigore solo per il blocco, ma non mai quello sui prezzi.
Si fa, altresì, osservare che, se si è ritenuto legittimo far
discendere dal potere regionale di legiferare nella materia
dell'incremento dell'industria e del commercio l'abolizione del
principio della nominatività dei titoli azionari, con più forte
ragione se ne deve far derivare la competenza della quale ora si
tratta, perché nei suoi confronti possono invocarsi le altre
disposizioni prima ricordate; ciò tanto più pel fatto che manca in
confronto alla Regione quel complesso di norme che hanno radicato per
lo Stato la speciale competenza amministrativa del C.I.P. Conclude
chiedendo che la Corte voglia dichiarare la competenza regionale in
materia e di conseguenza annullare l'impugnato provvedimento, nella
parte con la quale vuole essere operativa nel territorio della Regione.
Con deduzioni depositate il 16 novembre 1961 il Presidente del
Consiglio dei Ministri, costituitosi in giudizio a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato, nel resistere al ricorso, fa rilevare:
preliminarmente, che il provvedimento impugnato, anche pel suo
carattere di atto amministrativo, non vulnera in alcun modo il potere
assicurato alla Regione dall'art. 14 delle norme di attuazione, potere
che è da intendere strettamente limitato alla quantità di energia
prevista dall'art. 10 dello Statuto; che, inoltre, essendo gli obblighi
imposti dal provvedimento stesso limitati a realizzare il ribasso dei
prezzi più elevati (mentre esso conferisce una mera facoltà per
l'eventuale elevazione di quelli più bassi), non ha ragione d'essere
la preoccupazione espressa dalla difesa della Regione che si vengano a
scoraggiare, con l'innalzamento dei prezzi, le imprese industriali
operanti nel suo territorio. Osserva, poi, l'Avvocatura che, per potere
fare rientrare nelle competenze regionali relative all'utilizzazione
delle acque o all'incremento delle attività produttive anche quella
ora rivendicata con il ricorso, si dovrebbe adottare un concetto di
"materia" legislativa regionale così ampio ed elastico da annullare
praticamente la linea di confine da porre rispetto alla competenza
statale.
Si fa, poi, rilevare che la competenza della Regione per le materie
di cui all'art. 4 e limitata dal rispetto dei principi dell'ordinamento
e degli interessi nazionali, ed anzi, per quella del successivo art. 5,
anche dai principi stabiliti dalle leggi dello Stato; e non può
sorgere dubbio che nel settore dell'energia l'interesse nazionale esige
che in tutto il territorio dello Stato sussista completa parità di
condizioni economiche per l'accesso ad essa. E poiché a tale esigenza
s'informano le leggi statali (come il D. Leg. 15 settembre 1947, n.
896), le quali affidano allo Stato di decidere quali prezzi debbano
determinarsi su scala nazionale e quali su scala locale, l'Avvocatura
conclude chiedendo che sia dichiarata la legittimità del decreto
impugnato e, conseguentemente, rigettato il ricorso.
La stessa Avvocatura ha, in data 23 marzo corrente, depositato una
memoria, nella quale, dopo avere ribadito che il prezzo fissato dal
C.I.P. è solo prezzo massimo e che esso non interferisce in quella
parte di energia alla quale ha riguardo la norma derogatoria dell'art.
10 dello Statuto, fa osservare che, anche ad ammettere, in ipotesi, una
competenza regionale, essa dovrebbe essere contenuta nei limiti dei
principi delle leggi statali e precisamente di quello fra essi che
attribuisce la fissazione dei prezzi relativi ai servizi di pubblico
interesse soggetti a blocco, per tutto il territorio dello Stato, al
Comitato interministeriale dei prezzi. Principio questo che non ha
formato oggetto di dubbio per le altre Regioni a Statuto speciale, e
per lo stesso Trentino-Alto Adige, dal quale non è stata mai
sollevata questione di competenza in occasione di precedenti
provvedimenti in materia di prezzi dell'energia elettrica. Insiste
nelle conclusioni già prese.
La difesa della Regione ha prodotto una memoria in data 26 marzo
1962, della quale non si tiene conto perché fuori termine.
All'udienza le due parti hanno insistito nelle loro conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La Regione fa discendere il potere, che essa rivendica, di
procedere alla determinazione dei prezzi di cessione agli utenti
dell'energia elettrica prodotta dai corsi di acqua scorrenti nel
proprio territorio dal disposto dell'art. 5 (nn. 3 e 5) dello Statuto,
in correlazione con le norme del successivo art. 10, terzo, quinto e
sesto comma, nonché con le altre di cui all'art. 14 delle norme di
attuazione, approvate con il D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574.
La Corte ritiene che nessuna delle disposizioni richiamate, né
considerate singolarmente, né nel loro nesso e nel complessivo sistema
dei rapporti fra Stato e Regione, conforti la tesi sostenuta.
Per ben precisare i termini della controversia occorre ricordare
che lo speciale trattamento del regime delle acque pubbliche nella
Regione T.- A.A., reso necessario dalla configurazione geografica di
questa, è il risultato di una lunga elaborazione richiesta dalla
esigenza di contemperare gli interessi della medesima con quelli sia
delle altre Regioni nelle quali si riversano i corsi di acqua che in
essa sorgono o scorrono, e sia dall'intera economia nazionale, la quale
deve potersi giovare dell'utilizzazione dell'energia elettrica ovunque
essa sia prodotta. La disciplina che ne è risultata si differenzia da
quella delle altre Regioni a Statuto speciale, in quanto nel
Trentino-Alto Adige le acque pubbliche, a qualunque uso destinate,
continuano a far parte del demanio statale, e la Regione manca di
potestà legislativa esclusiva in materia, possedendo solo quella
concorrente, che viene dall'art. 5, n. 5, riferita genericamente alla
"utilizzazione delle acque stesse".
La delimitazione dell'ambito entro il quale quest'ultimo potere è
da circoscrivere risulta dalle successive disposizioni degli artt. 9 e
10 dello stesso Statuto, che, mentre riservano allo Stato tutte le
concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, conferiscono
alla Regione, a titolo di compensazione (in analogia a quanto disposto
per i Comuni rivieraschi dalle norme generali in materia di acque, e
precisamente dall'art. 52 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775) il
diritto di ottenere determinati quantitativi di energia per gli usi e
sotto le condizioni di favore ivi specificate.
L'art. 14 delle norme di attuazione emanate con il citato decreto
presidenziale del 1951 (a svolgimento ed integrazione del secondo comma
dell'art. 10, secondo il quale l'energia da destinare agli usi
domestici, o dell'artigianato e dell'agricoltura locali deve essere
fornita al prezzo di costo), mentre dichiara la competenza della
Regione alla determinazione del prezzo di cessione agli utenti del
predetto quantitativo di energia, limita poi la discrezionalità della
medesima in ordine a tale punto, allo scopo di ottenere che il
beneficio garantito dallo Statuto, di conseguire l'energia a condizioni
particolarmente favorevoli, torni a vantaggio degli utenti e stabilisce
all'uopo che il prezzo stesso debba "di regola" coincidere con il
prezzo economico, senza in ogni caso poter superare quello fissato
dallo Stato per le Regioni limitrofe.
Del tutto infondata è la deduzione che la difesa attrice vorrebbe
trarre dall'inciso dell'art. 14 riferito per ultimo, apparendo chiaro
come esso, lungi dal potere essere interpretato nel senso di dedursene
la competenza regionale per la disciplina dei prezzi di cessione della
quantità di energia diversa da quella prevista dall'art. 10, ha il
significato opposto, rivolta com'è a circoscrivere l'esercizio della
potestà alla medesima riconosciuta per l'energia rientrante nel
quantitativo previsto dall'articolo stesso. Non è, infatti, possibile
riferire il prezzo al quale ha riguardo il secondo periodo del primo
comma dell'articolo in esame ad un'energia che non sia quella
considerata nel periodo immediatamente precedente, data la correlazione
esistente fra l'uno e l'altro.
L'imposizione di un limite massimo del prezzo, non sorpassabile
dalla Regione (da valere nei casi in cui questa non si uniformi al
principio sancito nello stesso art. 14 che, in via di regola, vuole la
corrispondenza fra il prezzo di cessione e quello economico) è
disposta con riferimento ai prezzi stabiliti per le Regioni limitrofe,
dato che per queste la contiguità con la stessa parte dell'arco
alpino nel quale è compreso il Trentino-Alto Adige determina una
somiglianza, oltre che di condizioni idro-orografiche, di esigenze
economiche, tale da richiedere un coordinamento nelle tariffe
dell'energia di cui esse beneficiano, salvo il più ampio coordinamento
possibile ad essere realizzato (e che ora si viene, appunto, a
realizzare) sul piano nazionale.
Tale interpretazione risulta viemmeglio confermata dal successivo
terzo periodo dallo stesso primo comma dell'art. 14, che consente alla
Regione di praticare, in via eccezionale, prezzi di cessione di
particolare favore (e cioè ancora inferiori al prezzo economico), ma
sempre con riferimento alla quantità di energia di cui all'art. 10,
secondo risulta dalla elencazione degli usi per i quali l'eccezione è
resa possibile, che riproduce quella contenuta nell'articolo stesso,
facendo una sola eccezione per la corrente destinata agli usi
domestici.
Ancora meno fondato appare poi l'argomento che la difesa della
Regione crede di poter trarre dall'ultimo comma dello stesso art. 14.
Non è, infatti, esatto che il richiamo ivi contenuto alle leggi
statali relative al blocco ed alla fornitura dell'energia elettrica
escluda l'applicabilità di quella parte delle leggi stesse riguardante
i prezzi, essendo vero, al contrario, che la funzione propria delle
leggi sul blocco è stata precisamente (oltre che di prorogare i
contratti in corso) di precludere ogni maggiorazione dei prezzi o, più
in generale, di affidare ad apposito organo (il C.I.P.) la disciplina
dei prezzi di determinati generi o prodotti, onde farli corrispondere
ad esigenze di pubblico interesse. Ciò del resto risulta
esplicitamente dai decreti che hanno regolato la materia, a cominciare
dal D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e successivi, fino al D.L.C.P.S. 15
settembre 1947, n. 896, che ebbe a statuire la proroga dei contratti,
fra gli altri, di fornitura dell'energia elettrica per tutto il periodo
di durata delle disposizioni che sottoponevano a disciplina
pubblicistica i relativi prezzi (art. 11). Ed è stato giustamente
osservato che nel settore dell'energia il diritto di proroga non ha
avuto sostanzialmente altro motivo se non quello di rendere operante il
prezzo di imperio.
L'attività del C.I.P. che (più particolarmente nel campo
dell'energia idroelettrica) ebbe ad operare nel senso di consentire
progressivi aumenti delle tariffe e dei prezzi vigenti nel 1942, si è
poi svolta verso una sempre maggiore unificazione delle tariffe stesse,
secondo risulta in modo più specifico dal citato decreto del 1947, che
previde la possibilità della istituzione delle "casse di conguaglio",
allo scopo di ovviare alla preesistente disparità di prezzi-base fra
Regione e Regione. Unificazione che corrisponde ad esigenze
indeclinabili della politica nazionale dell'energia, sempre più
avvertite nelle fasi di crescente attività produttiva, e che ha
trovato il suo progressivo completamento prima con il provvedimento del
C.I.P. n. 620 del 1956 e ora con il successivo n. 491 del 1961, oggetto
della presente impugnativa.
L'unificazione così disposta in nessun modo può compromettere gli
interessi della Regione poiché essa si effettua mediante l'imposizione
di tariffe massime, sicché rimane alla medesima aperta la possibilità
di scendere al di sotto di queste per l'uso dell'energia di sua
spettanza, mentre per le attività economiche diverse da quelle di cui
all'art. 10 le agevolazioni rivolte ad attrarre iniziative economiche
nel territorio della Regione potranno avere altro contenuto.
2. - Il contrasto sussistente fra la tesi sostenuta dalla difesa
della Regione e le disposizioni finora considerate non è superato
(come essa pretende) neanche quando queste si pongano in correlazione
con i nn. 3 e 5 dell'art. 5 dello Statuto che conferiscono alla Regione
potestà legislativa per "promuovere l'incremento della produzione
industriale" e rispettivamente per "l'utilizzazione delle acque
pubbliche". Infatti, per quanto riguarda questa ultima competenza, è
da osservare in via generale che il concetto di "utilizzazione"
comprende la determinazione dei vari modi di sfruttamento delle acque
(forza motrice, irrigazione, alimentazione, bonifica per colmata),
nonché la determinazione dei canoni a carico dei concessionari, ma
non mai la fissazione dei prezzi dell'acqua o dell'energia da essa
derivata ai singoli utenti, perché tali prezzi di norma sono oggetto
di libera contrattazione fra costoro ed i concessionari, salvo il caso
che si ritenga necessario limitare tale libertà allo scopo di
soddisfare pubblici interessi secondo la valutazione che ne faccia
l'autorità competente, che non è necessariamente quella che dispone
circa i modi di utilizzazione, o che, comunque, provvede in virtù di
poteri diversi dagli altri che riguardano questi ultimi. Precisamente
tale diverso e maggiore potere l'art. 14 delle norme di attuazione ha
attribuito alla Regione, svolgendo quella funzione integrativa dello
Statuto che la difesa attrice ha messo in rilievo, sia pure per
giungere a risultati da ritenere infondati. Infatti, la potestà di
disciplinare le modalità dell'utilizzazione, comunque la si voglia
intendere, non può essere riferita che alle acque delle quali si abbia
la disponibilità , sicché , essendo, nella specie, l'utilizzazione di
quelle che danno vita alle grandi derivazioni sottratta alla Regione,
nessun sostegno la pretesa di questa può trovare nel n. 5 dell'art. 5.
Né è esatto quanto si sostiene che, così ritenendo, il potere
consentito da quest'ultima norma risulti svuotato di pratico contenuto,
poiché rimangono, invece, alla Regione ampie possibilità di
intervento, oltre che per le piccole derivazioni, per le grandi le
quali abbiano scopi diversi dall'idroelettrico, rimanendo salve anche
per quest'ultimo quelle di cui al ripetuto art. 14.
3. - Tanto meno, poi, la pretesa fatta valere può trovare sostegno
nel n. 3 dell'art. 5, poiché la competenza ad adottare misure rivolte
ad incrementare la produzione industriale non può essere considerata
illimitata, bensì contenuta nei confini che sono da desumere dal
sistema. Secondo la costante giurisprudenza della Corte
l'identificazione dell'ambito da assegnare ad ognuna delle materie
disciplinabili con leggi regionali, quali risultano elencate nei vari
Statuti, deve essere effettuata sulla base di valutazioni obiettive del
contenuto proprio delle medesime, tenendo presente solo la diretta
inerenza a queste delle misure adottabili dalla Regione, e non già la
connessione che, in via indiretta, possa riscontrarsi fra le une e le
altre quando si faccia riferimento ai fini perseguiti (v. sentenze n.
124 del 1957 e nn. 2 e 32 del 1960). Infatti, se fosse lecito fare
rientrare nelle competenze relative alle singole materie tutte le altre
ad esse connesse sulla base della loro attinenza a queste ultime,
verrebbe meno la possibilità di tracciare una linea precisa di
demarcazione con le competenze statali, che è, invece, necessario
tener ferma onde salvaguardare l'interesse all'unità dell'ordinamento,
alla quale la stessa struttura regionale, secondo l'intento del
Costituente, deve concorrere.
Nessuna influenza sui principi enunciati ha il fatto che, nella
specie prevista nel n. 5 ora considerata, la identificazione della
materia sembra sia stata effettuata seguendo un criterio finalistico,
poiché la formula adottata conduce non già ad ampliare bensì a
restringere la competenza della Regione (rispetto a quanto sarebbe
risultato se si fosse fatto ricorso ad una designazione generica
dell'oggetto), nel senso di consentirle solo l'emanazione di quelle
norme idonee ad esercitare un'immediata e diretta influenza sullo
incremento delle attività produttive ivi considerate.
4. - A nulla poi vale invocare un'analogia fra la disposizione in
esame e quella adottata in passato dalla Regione in materia di titoli
di credito, che si vorrebbe far discendere dallo stesso art. 5, n. 3.
Proprio in ordine a tale punto la Corte (non chiamata a suo tempo a
giudicare della legittimità costituzionale della legge del T. - A.A.
che ebbe a disporre nella materia predetta) ha avuto occasione di
decidere, in occasione di un provvedimento di uguale contenuto emesso
da altra Regione, che tutto ciò che riguarda la disciplina delle
società e dei titoli di credito, attenendo alla determinazione dei
soggetti dell'ordinamento e delle loro strutture, nonché
all'organizzazione generale dell'attività produttiva, non può che
ubbidire alle norme interamente riservate allo Stato (sentenza n. 66
del 1961).
5. - È infine, da osservare che, se pure si dovesse negare alle
argomentazioni precedenti il valore decisivo che esse, invece, hanno,
la pretesa fatta valere incontrerebbe un ostacolo non sormontabile nel
carattere concorrente della normazione regionale di cui all'art. 5, che
rimane limitata dai principi discendenti dalle leggi dello Stato. E si
è già messo in rilievo come le norme legislative prima citate, nel
dare vita al C.I.P. e stabilirne i poteri, hanno inteso raggiungere
l'intento di conferire ai prezzi da esso determinati efficacia per
tutto il territorio dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara spettare allo Stato la competenza esercitata con il
provvedimento emesso il 29 agosto 1961 dal Comitato interministeriale
dei prezzi, impugnato con il ricorso della Regione Trentino-Alto Adige
indicato in epigrafe, che ha disposto l'unificazione delle tariffe per
l'energia elettrica in tutto il territorio nazionale;
respinge, in conseguenza, la domanda di annullamento dello
anzidetto provvedimento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte