Sentenza n. 46/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/03/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 27legge 965/1965
applicata al caso
- art. 8legge 85/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della
legge 26 luglio 1965, n. 965 (contenente, tra l'altro, modifiche agli
ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di
previdenza presso il Ministero del tesoro), nonché dell'art. 8 della
legge 5 febbraio 1968, n. 85 (contenente miglioramenti ai trattamenti
di quiescenza dei detti Istituti di previdenza), promosso con ordinanza
emessa il 23 giugno 1970 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni
civili - sul ricorso di Donati Tullio, iscritta al n. 34 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 74 del 24 marzo 1971.
Visto l'atto di costituzione di Donati Tullio;
udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito l'avv. Benedetto Bussi, per il Donati.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto n. 5342 del 20 marzo 1969 la Cassa per le pensioni ai
sanitari, facente parte degli Istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro, attribuiva a Tullio Donati, orfano maggiorenne
del medico condotto Giuseppe Donati, pensionato e deceduto il 9
dicembre 1947, la pensione di riversibilità con decorrenza degli
assegni dal 17 marzo 1968.
Avverso detto decreto ricorreva il Donati davanti alla Corte dei
conti. Sosteneva tra l'altro che l'art. 8 della legge 5 febbraio 1968,
n. 85, che estende agli orfani maggiorenni la norma già dettata per le
orfane nubili o vedove (art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965),
contiene un rinvio sostanziale a questa norma e che quindi al
trattamento pensionistico riconosciuto in base all'art. 8 deve essere
data la stessa decorrenza del trattamento accordato in base all'art. 27
della legge n. 965 del 1965, realizzandosi per tal modo una parità di
trattamento tra orfane ed orfani; e chiedeva che la decorrenza della
pensione fosse fissata al 31 agosto 1965, data di entrata in vigore
della legge n. 965 del 1965.
Di contrario avviso si dichiarava il Ministero del tesoro -
Direzione generale degli istituti di previdenza - che a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato riteneva che il riferimento all'art. 27
della legge n. 965 doveva valere soltanto ai fini dell'accertamento
dell'esistenza della invalidità e della nullatenenza alla data del 31
agosto 1965 e che all'art. 8 non poteva essere riconosciuta efficacia
retroattiva.
Dello stesso parere era il pubblico ministero, il quale però
osservava che relativamente alle norme in esame si profilava una
questione di legittimità costituzionale, perché, per quanto concerne
la decorrenza della pensione, si avrebbe un differente trattamento tra
gli orfani a seconda del sesso, e ciò sarebbe in contrasto con l'art.
3 della Costituzione.
La Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, con ordinanza del
23 giugno 1970, rilevava che l'art. 27 della legge n. 965 del 1965 si
riferiva unicamente alle orfane e che l'art. 8 della legge n. 85 del
1968 aveva carattere innovativo e, mancando una espressa o implicita
statuizione di efficacia retroattiva, era efficace solo dal 17 marzo
1968 (e cioè dalla data di entrata in vigore della legge stessa).
E riteneva che fossero in contrasto con l'art. 3, sia l'art. 27
della legge n. 965 del 1965, "nella parte in cui non prevede tra i
soggetti di diritto a pensione gli orfani maggiorenni", sia l'art. 8
della legge n. 85 del 1968, "nella parte in cui non riconosce agli
orfani maggiorenni il diritto a pensione con efficacia retroattiva
dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 965".
La questione, ad avviso della Corte, sarebbe rilevante perché per
il ricorrente al 31 agosto 1965 sussistevano tutti i requisiti
prescritti, e non sarebbe manifestamente infondata perché la
diversità di trattamento (data dalla mancata previsione - nell'art.
27 - degli orfani tra i soggetti di diritto a pensione e dalla mancata
retroattività dell'art. 8) integrerebbe una discriminazione dei
soggetti unicamente in base al sesso non sorretta da valide
giustificazioni o spiegazioni.
L'ordinanza veniva comunicata, notificata e pubblicata.
Davanti a questa Corte si costituiva, a mezzo dell'avv. Benedetto
Bussi, Tullio Donati il quale, con le deduzioni e con la memoria,
insistendo sulla disparità di trattamento derivante dalla applicazione
della norma contenuta nell'art. 8 della legge n. 85 del 1968 e relativa
al periodo intercorrente tra il 31 agosto 1965 ed il 17 marzo 1968,
chiedeva che, in parte qua, sia l'art. 27 che l'art. 8 fossero
dichiarati costituzionalmente illegittimi. Non spiegava intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri.
All'udienza del 26 gennaio 1972, l'avv. Bussi, per il Donati,
insisteva nelle precedenti ragioni e richieste. Considerato in diritto :
1. - La Corte dei conti, con l'ordinanza di rimessione, denuncia
per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 27 della legge 26
luglio 1965, n. 965 (contenente, tra l'altro, modifiche agli
ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di
previdenza presso il Ministero del tesoro) nella parte in cui non
comprende gli orfani di sesso maschile maggiorenni tra gli aventi
diritto a pensione da parte delle dette Casse, nella particolare
ipotesi che lo stato di invalidità al lavoro proficuo e la
nullatenenza, ancorché non sussistenti alla data di morte
dell'iscritto o del pensionato, fossero esistiti all'atto dell'entrata
in vigore della legge stessa; nonché l'art. 8 della legge 5 febbraio
1968, n. 85 (contenente miglioramenti ai trattamenti di quiescenza dei
detti Istituti di previdenza), nella parte in cui non riconosce ai
detti orfani maggiorenni il diritto a pensione a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge n. 965 del 1965.
2. - L'art. 30, commi secondo e terzo, della legge 6 luglio 1939,
n. 1035 (di approvazione del regolamento della Cassa di previdenza per
le pensioni ai sanitari), ha riconosciuto il diritto alla pensione (in
mancanza della vedova o quando questa non vi abbia diritto) agli orfani
minorenni ed alle orfane nubili minorenni del sanitario, ed ha
parificato agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili o vedove
maggiorenni purché fosse provato che alla data della morte del
sanitario erano a di lui carico e inabili in modo permanente a
qualsiasi lavoro e fossero rimasti nullatenenti.
Con l'art. 27 della citata legge n. 965 del 1965, per le orfane
nubili o vedove si è disposto che le stesse avessero diritto alla
pensione di riversibilità anche se lo stato di invalidità al lavoro
proficuo e la nullatenenza non fossero sussistiti alla data di morte
dell'iscritto o del pensionato, ma di queste condizioni si fosse
accertata la sussistenza all'atto dell'entrata in vigore della legge.
Con l'art. 8 della citata legge n. 85 del 1968, infine, la norma
ora indicata è stata estesa agli orfani maggiorenni, ai genitori e ai
collaterali.
Tali essendo lo sviluppo e lo stato della legislazione sul punto in
contestazione, è intervenuta la denuncia de qua, rivolta - come si è
detto - nei confronti dell'art. 27 della legge n. 965 del 1965, nonché
dell'art. 8 della legge n. 85 del 1968.
3. - La norma dell'art. 27 concede il beneficio sopra specificato
alle orfane e implicitamente lo nega nei confronti degli orfani
maggiorenni.
Si è con ciò in presenza di un trattamento che non è unico per
tutti i cittadini che si trovano nelle stesse condizioni, ma è
differenziato a seconda del sesso dei destinatari.
Infatti, non possono non dirsi identiche la situazione delle orfane
e quella degli orfani del dipendente, iscritto o pensionato, deceduto
anteriormente al 31 agosto 1965 (data di entrata in vigore della legge
n. 965 del 1965), qualora, tanto le une che gli altri, fossero a quella
data in stato di invalidità al lavoro proficuo e nullatenenti. E
codeste situazioni sono meritevoli di eguale valutazione e tutela da
parte del legislatore, non potendosi ammettere che ai fini del diritto
a pensione possa importare il fatto che i figli maschi del dipendente
deceduto siano maggiorenni: una volta che per essi siano accertati lo
stato di invalidità al lavoro proficuo e la nullatenenza, non ha
infatti alcun peso l'essere maggiorenni o minorenni.
Ora l'esigenza di una eguale disciplina per situazioni che siano
eguali, consacrata nell'art. 3 della Costituzione, non trova riscontro
nel disposto dell'art. 27, per cui, di fronte alla rilevata disparità
di trattamento basata sulla diversità di sesso e nell'assenza di
adeguate ragioni a sostegno della norma, questa deve essere dichiarata
costituzionalmente illegittima nella parte in cui esclude gli orfani
maggiorenni dal trattamento disposto in favore delle orfane.
4. - A seguito di ciò rimane assorbito l'esame della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 85 del 1968, che
dal giudice a quo è stata sollevata unitamente a quella già
considerata.
Con la doppia denuncia, infatti, si è voluto praticamente
prospettare l'illegittimità costituzionale della (unica) norma secondo
cui gli orfani di sesso maschile maggiorenni, pur trovandosi nelle
condizioni volute dall'art. 27, non hanno diritto a pensione a
decorrere dal 31 agosto 1965.
Intervenuta quindi la dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 27 in parte qua, nel senso prospettato con la
doppia denuncia, non residua nell'art. 8 alcun punto o profilo, che sul
piano temporale o dal punto di vista del contenuto meriti autonoma
considerazione e valutazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge
26 luglio 1965, n. 965 (contenente, tra l'altro, modifiche agli
ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di
previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui esclude
gli orfani maggiorenni dal trattamento ivi previsto in favore delle
orfane.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte