Sentenza n. 46/1976
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1976 · relatore Michele Rossano
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 651 (fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei comuni
e delle province), promosso con ricorso del Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano, notificato l'11 dicembre 1972, depositato in
cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi
1972.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1975 il Giudice
relatore Michele Rossano;
uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Provincia di Bolzano, con ricorso notificato l'11 dicembre 1972,
chiedeva che venisse dichiarata la illegittimità costituzionale del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651 (Fondo speciale per il risanamento dei
bilanci dei comuni e delle province) per contrasto con gli artt. 3, 41,
39, 23 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1; con l'art. 34
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; e con gli artt. 5 e 6
della Costituzione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato, interveniva, con atto 7 gennaio
1973, chiedendo che il ricorso della Provincia di Bolzano fosse
dichiarato inammissibile o, subordinatamente, respinto.
All'udienza del 26 novembre 1975 il difensore della Provincia di
Bolzano ha chiesto che la Corte dichiari cessata la materia del
contendere perché le doglianze della Provincia sono state recepite con
l'emanazione del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473 (artt. 1, 2 e 6),
contenente norme di attuazione dello Statuto per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale e pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre
1975.
Alla stessa udienza l'Avvocato dello Stato ha ammesso che è
cessata la materia del contendere, osservando, anche, che il ricorso
è, comunque, inammissibile. Considerato in diritto :
Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651, impugnato, ha istituito un fondo
speciale - da impiegare per il graduale e proporzionale risanamento dei
bilanci dei comuni e delle province che non sono in pareggio economico
- fondo amministrato da un comitato, che ha sede presso il Ministero
delle finanze, Direzione generale per la finanza locale (art. 1); è
presieduto dal Ministro per le finanze o dal Sottosegretario di Stato
da lui delegato ed è composto: da funzionari dei Ministeri delle
finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio; da quattro
amministratori provinciali e otto amministratori comunali (art. 8).
Lo stesso decreto prescrive, negli artt. 4, 5, 6 e 7, che i comuni
e le province predispongono un piano di risanamento e, con istanza
motivata, lo sottopongono all'esame del comitato; e che l'integrazione
del bilancio dei comuni e delle province, deliberata dal comitato, è
disposta con decreto del Ministro per le finanze.
Secondo la Provincia di Bolzano, ricorrente, le disposizioni del
decreto impugnato violerebbero le norme richiamate nel ricorso ed i
principi della autonomia costituzionale della stessa Provincia e non
rispetterebbero l'obbligo di adeguare i metodi della legislazione
nazionale alle esigenze dell'autonomia perché: a) non riservano, in
base a parametri oggettivi, una quota del fondo nazionale ai comuni
delle Regioni a statuto speciale; b) non affidano la distribuzione di
tale quota alle autorità regionali e provinciali competenti; c) non
prevedono il conferimento dei mezzi necessari alle Province autonome
attraverso l'accordo tra Governo e province per la determinazione annua
della quota variabile dei tributi, ai sensi dell'art. 68 ter legge
costituzionale n. 1 del 1971.
La Corte osserva che nel corso del presente giudizio è
sopravvenuto il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, contenente norme di
attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia
di finanza locale. Questo decreto prescrive, nell'articolo 1, che "le
attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato in ordine alle
autorizzazioni in materia di finanza locale e alle integrazioni, anche
ai fini del risanamento, dei bilanci dei comuni, esercitate sia
direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il
tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o
sopraprovinciale e quelle già spettanti alla Regione Trentino-Alto
Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo
territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, con l'osservanza
delle norme del presente decreto".
Lo stesso decreto, poi, prescrive, nell'art. 2, che "nella
vigilanza e tutela di cui all'art. 54, n. 5, del d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige) si intendono compresi tutti i provvedimenti
di controllo in materia di finanza locale"; e, nell'art. 6, che "al
fine del coordinamento, le province di Trento e di Bolzano comunicano
annualmente i propri programmi, nei settori della finanza locale, dei
lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, al Ministro per
il tesoro che, sentiti i competenti organi della Cassa depositi e
prestiti, indica il limite dei mezzi che la Cassa sarà presumibilmente
in grado di destinare nelle rispettive province in base ai criteri
generali stabiliti per i propri interventi".
Per effetto della emanazione del d.P.R. n. 473 del 1975 - che
risponde positivamente alle esigenze fatte valere dalla Provincia di
Bolzano con il ricorso in epigrafe, come ha espressamente dichiarato il
difensore della stessa Provincia all'udienza del 26 novembre 1975 - è
venuto meno l'interesse a ricorrere e deve, quindi, procedersi alla
conseguente declaratoria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe proposto dalla
Provincia di Bolzano nei confronti del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 651
(Fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei Comuni e delle
province).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte