Sentenza n. 46/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1978 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 152/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico),
promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1975 dal tribunale per i
minorenni di Torino, nel procedimento penale a carico di Ciavarelli
Massimo ed altro, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 3
giugno 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 dicembre 1977 il Giudice
relatore Michele Rossano;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Tribunale per i minorenni di Torino, nel corso del procedimento
a carico di Scarano Nicola e Ciavarelli Massimo, imputati del delitto
di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 pp. e cpv. codice penale,
per aver sottratto, con la minaccia di un coltello, lire 1.500 ciascuno
ed un paio di occhiali Ray-Ban a Bosso Fabio e Caselli Silvano ed una
moto vespa 125 ad Albertello Armando, sollevava con ordinanza emessa in
data 9 dicembre 1975, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante "Disposizioni
a tutela dell'ordine pubblico" nella parte in cui non esclude dal
divieto di concessione della libertà provvisoria i minori degli anni
18. La norma, così disponendo, parificherebbe situazioni diverse,
senza tener conto dei caratteri peculiari dei delitti minorili, sovente
rivolti al possesso di oggetti aventi valore irrisorio, motivati da
ragioni di mero teppismo, attuati con mezzi rudimentali e non idonei a
suscitare allarme sociale; senza tener conto inoltre della particolare
disciplina che regola la materia, disciplina che richiede la
dimostrazione in concreto della capacità di intendere e di volere, è
volta innanzi tutto al recupero sociale di chi ha commesso il delitto e
considera in ogni caso la condanna come ipotesi estrema pur in presenza
di una situazione di colpevolezza (istituto del perdono giudiziale).
Nel giudizio innanzi a questa Corte interveniva il Presidente del
Consiglio dei ministri attraverso l'Avvocatura dello Stato chiedendo il
rigetto della questione. Si richiamava alle affermazioni della Corte,
contenute nella sentenza n. 88 del 1976, secondo cui la norma di cui si
tratta è stata dettata dal legislatore "al fine di fronteggiare
l'allarmante recrudescenza del fenomeno della criminalità successiva
all'emanazione della legge 15 dicembre 1972, n. 733, e, quindi,
certamente o molto probabilmente favorita dalla libertà provvisoria
accordata ad imputati pericolosi e proclivi alla recidiva", per dedurre
che le censure del giudice a quo tenderebbero ad una critica politica
di tale normativa, inammissibile nella presente sede. La Corte del
resto avrebbe già chiaramente affermato la compatibilità con le norme
costituzionali dell'istituto del mandato di cattura obbligatorio e del
divieto di concedere la libertà provvisoria quando si può
ragionevolmente presumere un pericolo derivante dalla libertà
dell'indiziato (sent. n. 64 del 1970). Considerato in diritto :
La questione di legittimità costituzionale, per violazione
dell'art. 3, primo comma, Cost., è sollevata dal Tribunale per i
minorenni perché l'art. 1, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n.
152 disciplinerebbe in modo eguale situazioni sostanzialmente
diseguali, e cioè quella degli adulti e quella dei minori di età
potenzialmente imputabili, in relazione al diverso significato ed alla
differente funzione che assumerebbe per essi la carcerazione
preventiva.
Sembra peraltro che, al di la di questo aspetto, risulterebbe
profondamente contraddittorio con tutta la normativa sui minori degli
anni diciotto il rigido automatismo di un divieto che precludesse al
giudice la possibilità di adottare differenziate valutazioni in ordine
all'adozione o meno di misure di carcerazione preventiva: in realta a
ferire la coerenza e la razionalità del sistema sarebbe l'arbitraria
equiparazione dei minori tra di loro.
In effetti, secondo il disposto dell'art. 98 codice penale, la
capacità di intendere e di volere del minore tra i quattordici e i
diciotto anni (e cioè la sua imputabilità) deve essere verificata
caso per caso in relazione al momento in cui è stato commesso il
fatto.
In secondo luogo il largo ricorso alla sospensione condizionale
della pena ed al perdono giudiziale nell'ambito della giustizia
minorile (cfr. sentenze Corte cost. nn. 108 del 1973 e 154 del 1976)
conferma non soltanto la tendenza generale a considerare come ultima
ratio il ricorso all'istituzione carceraria per questa fascia di
minorenni, ma sottolinea con forza la necessita di valutazioni del
giudice fondate su prognosi ovviamente individualizzate in ordine alle
prospettive di recupero del minore deviante.
Non mancano infine altri dati normativi (ad esempio l'articolo 255
codice procedura penale) per dimostrare che l'ordinamento italiano non
si è ispirato ad un generico favor per i minori, ma, sul fondamento
dell'art. 31, ultimo comma, Cost. ha provveduto (in particolare con la
legge 25 luglio 1956, n. 888) a sviluppare istituti e servizi che
dovrebbero rendere residuale l'internamento dei minori nei riformatori
giudiziari e nelle prigioni-scuola. Ciò non comporta alcuna
sottovalutazione della pericolosità e gravita del fenomeno della
delinquenza minorile: ma significa solamente che non si intende
lasciare intentata alcuna possibilità di recupero di soggetti non
ancora del tutto maturi dal punto di vista fisiopsichico.
In ogni caso, come l'art. 13 Cost. va letto in collegamento
sistematico oltreché con l'art. 27 Cost. anche con l'art. 32 Cost.
(cfr. l'ultimo comma art. 1 legge n. 152 del 1975), così lo stesso
art. 13 non può essere scisso (ai fini della carcerazione preventiva
dei minori) da quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 31 Cost. in tema
di protezione della gioventù.
Tuttavia il testo dell'art. 1, comma primo, della legge n. 152 del
1975 appare suscettibile di una interpretazione che non escluda la
concessione della libertà provvisoria ai minori compresi nella fascia
tra i quattordici ed i diciotto anni: una interpretazione che è anche
la sola ad essere in armonia con l'art. 3, primo comma, Cost. e con le
norme della Costituzione in tema di gioventù e di minori.
Sulla base di queste considerazioni non può dunque accogliersi la
questione sollevata dal Tribunale per i minorenni di Torino.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 maggio 1975,
n. 152, recante "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico" sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del
Tribunale dei minorenni di Torino in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte