Sentenza n. 46/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1980 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 253/1950
- art. 1-quinquieslegge 363/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge
23 maggio 1950, n. 253 e del d.l. 17 giugno 1977, n. 326 (Disposizioni
per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), promosso con
ordinanza emessa il 30 giugno 1977 dal pretore di Padova, nel
procedimento civile vertente tra Masato Raffaella e Sterzi Carla,
iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 del 15 febbraio 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore
Michele Rossano;
udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento - promosso da Raffaella Masato nei
confronti di Carla Sterzi, con citazione 22 giugno 1977, per ottenere
la cessazione della proroga legale del contratto di locazione
dell'appartamento, acquistato il 29 dicembre 1976, per urgente ed
improrogabile necessità di disporre dell'appartamento medesimo - il
pretore di Padova, con ordinanza 30 giugno 1977, ha sollevato, di
ufficio, la questione di legittimità costituzionale della norma di cui
all'art. 7 legge 23 maggio 1950, n. 253.e al d.l. 17 giugno 1977 n.
326, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del
15 febbraio 1978.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
private.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto
depositato il 7 marzo 1978, chiedendo che la questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
Il pretore di Padova ritiene che sia in contrasto con il principio
di eguaglianza la norma di cui all'art. 7 legge 23 maggio 1950, n. 253,
e al decreto legge 17 giugno 1977, n.326, nella parte in cui preclude
all'acquirente dell'immobile locato l'azione di cessazione della
proroga legale del contratto di locazione ai sensi dell'art. 4, n. 1,
stessa legge n. 253 del 1950, prima del decorso del termine di tre
anni dalla data di acquisto dell'immobile. Tale norma determinerebbe,
ad avviso del pretore, una disparità di trattamento - non
giustificata, perché derivante solo dalla data di acquisto
dell'immobile, priva di rilievo rispetto alla dedotta necessità - tra
locatori che adducono il medesimo stato di necessità sopravvenuto
all'acquisto dell'immobile: locatori che, avendo acquistato l'immobile
da tre anni, possono promuovere la causa di cessazione della proroga
legale; e locatori che, avendo acquistato l'immobile in epoca
posteriore, devono attendere il decorso del periodo di tre anni per
poter iniziare la causa avente il medesimo oggetto.
La questione non è fondata.
Il pretore ha censurato l'art. 7 legge 23 maggio 1950, n. 253, e il
d.l. 17 giugno 1977, n. 326. La disposizione impugnata va, invece,
identificata nell'art. 7, comma primo, legge n. 253 del 1950, nel nuovo
testo di cui all'art. 1 quinquies legge 31 luglio 1975, n. 363, il
quale prescrive:
"La domanda giudiziale per far cessare la proroga nel caso previsto
dal n. 1 del precedente art. 4 non è proponibile da chi ha acquistato
l'immobile per atto tra vivi finché non siano decorsi almeno tre anni
dalla data dell'acquisto". E il menzionato d.l. 17 giugno 1977, n. 326,
convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 510, dispone la proroga dei
contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani fino al 31
ottobre 1977 e prescrive che fino a tale data continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti in materia di locazione e sublocazione di
immobili urbani.
Va considerato che la previsione del termine di tre anni, dalla
data di acquisto dell'immobile locato, per l'esercizio dell'azione di
cessazione della proroga legale, pone tutti gli acquirenti nella
medesima situazione, assicura in ogni caso al conduttore la permanenza
triennale nell'immobile, ha l'evidente ratio di tutelare maggiormente i
conduttori ritenuti dal legislatore categoria meritevole di particolare
considerazione rispetto ai proprietari.
Non sussiste, pertanto, alcuna disparità di trattamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma primo, legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni
per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), nel testo di cui
all'art. 1 quinquies legge 31 luglio 1975, n. 363, proposta dal pretore
di Padova, con ordinanza 30 giugno 1977, in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte