Sentenza n. 46/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/02/1985 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 7legge 28/1980
applicata al caso
- art. 58d.P.R. 382/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 7,
lett. h. legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 58,
lett. i, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 dicembre 1981 dal TAR per il Veneto sul
ricorso proposto da Perillo Ezio contro Università degli Studi di
Padova, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1982;
2) ordinanza emessa il 16 giugno 1982 dal TAR per il Piemonte sui
ricorsi riuniti proposti da Madama Giuseppe ed altro contro Università
degli Studi di Torino ed altri, iscritta al n. 316 del registro
ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 246 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione di Cattaneo Umberto ed altro e di
Madama Giuseppe ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice
relatore Bucciarelli Ducci:
udito l'Avvocato dello Stato Umberto Tarin per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 3 dicembre 1981 il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto sollevava questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51, 76 e 97 della
Costituzione, dell'art. 58, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980,
n. 382, nella parte in cui - nell'ammettere ai giudizi di idoneità per
l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati
coloro che abbiano svolto la loro attività per almeno due anni, anche
non consecutivi, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31
ottobre 1979, in una o più delle qualifiche elencate nel primo comma
dello stesso articolo (cosiddetti contrattisti, borsisti, assistenti
incaricati e supplenti, lettori, ecc.) - precisa che tale biennio può
essere realizzato "anche con periodi di effettivo servizio di almeno
sei mesi in ciascuno dei due anni accademici".
Dubita il giudice a quo che con tale precisazione, il legislatore
delegato, escludendo chi abbia svolto l'identica attività in due anni
solari, con due periodi ciascuno di sei mesi di servizio, abbia
violato:
a) l'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega, limitando i
due periodi semestrali validi per l'idoneità a quelli svolti nel corso
di due anni accademici, mentre l'art. 7, lett. d, della legge delega 21
febbraio 1980, n. 28, comprendeva anche i periodi realizzati in due
distinti anni solari;
b) l'art. 3 della Costituzione, discriminando arbitrariamente tra
candidati che, rispetto al criterio fondamentale della durata del
servizio stabilito dalla legge delega, si trovano nell'identica
situazione, non essendovi alcuna ragionevole differenza, ai fini della
valutazione, tra chi abbia prestato servizio in due periodi di almeno
sei mesi distribuiti in due anni solari e chi lo abbia invece prestato
in due periodi di ugual durata distribuiti in due distinti anni
accademici;
c) l'art. 51 della Costituzione, che sancisce il principio di
uguaglianza con particolare riguardo all'accesso dei cittadini ai
pubblici uffici;
d) l'art. 97 della Costituzione, che afferma i principi del buon
andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione, consentendo
"l'accertamento della razionalità e della non arbitrarietà della
disciplina legislativa in relazione ai fini che la norma costituzionale
prescrive".
Il TAR richiama in proposito le sentenze di questa Corte n 8 del 4
febbraio 1967 e n. 123 del 9 dicembre 1968.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
assumendo l'infondatezza della questione sollevata.
Innanzitutto sarebbe legittima - secondo la difesa dello Stato -
l'equiparazione da parte del legislatore delegato del periodo di un
semestre, considerato quale frazione minima sufficiente per ciascun
anno, al periodo fissato dalla legge n. 28/80, facendo così venir
meno ogni dubbio di costituzionalità in riferimento all'art. 76 della
Costituzione.
Ma neppure sarebbe irragionevole, o fonte di disuguaglianza o di
cattivo andamento dell'attività amministrativa, o di parzialità della
Pubblica Amministrazione, la scelta di far coincidere i predetti
semestri nell'ambito di ciascun anno accademico anziché di ciascun
anno solare. Ai fini, infatti, di una utile valutazione dell'attività,
sia scientifica che didattica, dei candidati non appare indifferente
riferirsi ad un periodo, come l'anno accademico, durante il quale si
svolge normalmente l'insegnamento, anziché ad un altro periodo
qualunque, nel quale tale attività è ridotta o addirittura sospesa.
3. - Il TAR per il Piemonte con ordinanza del 16 giugno 1982 ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione
all'art. 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 7, lett. h
della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 58, primo comma, lett. i del
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui richiede ai medici
interni universitari, per l'ammissione al giudizio di idoneità per
l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati, che
la loro assunzione per delibera nominativa promani dal Consiglio
d'Amministrazione dell'Università, con esclusione, quindi, dei
candidati che siano stati assunti nominativamente dal Consiglio di
Facoltà.
Ritiene il TAR che tale disposizione violi il principio di
uguaglianza, determinando una discriminazione tra medici che si trovano
nelle identiche condizioni e svolgono identiche mansioni, avendo quindi
acquisito lo stesso livello di professionalità, a seconda che la loro
assunzione nominativa sia avvenuta con delibera del Consiglio di
Facoltà o del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. - Si sono costituite in giudizio con atto 11 marzo 1983 le parti
private e precisamente quaranta medici interni della Facoltà di
medicina e chirurgia dell'Università di Torino, tutti indicati in
rubrica, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Enrichens, Ennio
Lenti e Francesco Paolo Videtta.
Nel ribadire le argomentazioni contenute nell'ordinanza di
rimessione le parti private rilevano l'assoluta identità di
presupposti per l'assunzione da parte tanto del Consiglio di Facoltà
quanto del Consiglio di Amministrazione, stante - peraltro - l'assenza
di criteri obiettivi, normativamente determinati in entrambi i casi,
cosicché il privilegio accordato ai sanitari assunti con delibera del
Consiglio di Amministrazione è privo di qualsiasi giustificazione.
5. - È intervenuto anche in questo giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione sollevata
dal TAR di Torino.
Assume l'Avvocatura che la scelta del legislatore risponde ad
un'obiettiva diversità di situazioni, in quanto i medici interni
assunti dal Consiglio di Facoltà, addirittura in sede di ratifica di
provvedimenti dei titolari di cattedra, hanno acquisito uno status, che
non comportava alcun onere finanziario per l'Università - secondo la
stessa Avvocatura - e dava solo titolo a partecipare ai concorsi per i
contratti quadriennali previsti dall'art. 5 del D.L. 5 ottobre 1973, n.
580 convertito con modificazioni con L. 30 novembre 1973, n. 766.
Diverso sarebbe lo status dei medici interni nominati dal Consiglio
di Amministrazione dell'Università, che è l'unico organo legittimato
- ai sensi dell'art. 15 del Regolamento generale universitario
approvato con R.D. 6 aprile 1924, n. 674 - a deliberare su tutti i
provvedimenti che comportino un onere per il bilancio. Tali nomine,
infatti, rispondevano a precise esigenze delle cliniche e degli
istituti di cura universitari.
Le due situazioni, quindi, sarebbero diverse sia soggettivamente,
per il diverso tipo di nomina (per delibera del Consiglio di
Amministrazione) sia oggettivamente, per le esigenze che tali nomine
avevano determinato Considerato in diritto :
1. - La questione sollevata dal TAR per il Veneto con l'ordinanza
n. 296/1982 è se contrasti o meno con gli artt. 3, 51, 76 e 97 della
Costituzione l'art. 58, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n.
382, nella parte in cui - nell'ammettere ai giudizi di idoneità per
l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati
coloro che abbiano svolto l'attività di contrattisti, borsisti,
assistenti, lettori, ecc. per almeno due anni, anche non consecutivi,
nel periodo tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979 - precisa che
tale biennio può essere realizzato anche con periodi di effettivo
servizio di almeno sei mesi in ciascuno dei due anni accademici.
Con questa norma il legislatore delegato avrebbe escluso dal
giudizio di idoneità chi abbia svolto tale attività in due periodi
semestrali ricadenti in due distinti anni solari, anziché in due anni
accademici. Da ciò risulterebbe sia un eccesso della delega conferita
al Governo dall'art. 7, lett. d. della legge 21 febbraio 1980, n. 28
dove non si fa mai riferimento all'anno accademico; sia una violazione
del principio di uguaglianza con particolare riguardo all'accesso dei
cittadini ai pubblici uffici; sia infine una lesione del principio del
buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione.
2. - La questione, nei suoi diversi profili, non è fondata.
La legge 21 febbraio 1980, n. 28 (delega al Governo per il riordino
della docenza universitaria) prevede all'art. 7, comma ottavo, che
nella prima applicazione della nuova disciplina siano inquadrati, a
domanda, nella fascia dei ricercatori confermati, previo giudizio di
idoneità, gli appartenenti alle categorie ivi indicate (tra cui quella
degli assistenti incaricati) che "abbiano svolto la loro attività per
almeno due anni anche non consecutivi entro il periodo compreso tra il
31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979".
La norma impugnata (art. 58, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382), nel ribadire i requisiti prescritti dalla legge delega,
stabilisce che i due anni pur non consecutivi "si intendono realizzati
anche con periodi di effettivo servizio di almeno sei mesi in ciascuno
dei due anni accademici".
L'ordinanza di rimessione non pone in dubbio la legittimità
costituzionale (sotto il profilo del rispetto dei limiti della delega)
della norma mediante la quale il legislatore delegato ha indicato il
semestre quale frazione minima sufficiente per ciascun anno ad
integrare il periodo fissato dalla legge di delega (indicazione che
chiaramente favorisce i destinatari della norma, riducendo a sei mesi
la attività richiesta); si denuncia invece l'aver prescritto che
questi sei mesi si svolgano nell'ambito dell'anno accademico, anziché
dell'anno solare. E si assume inoltre che tale disposizione leda i
parametri costituzionali che vengono invocati.
Senonché razionale e giustificata si rivela la prescrizione del
legislatore delegato nel momento in cui, nel favorire l'applicazione
della legge riducendo a sei mesi il periodo annuale richiesto, vuole
nel contempo che esso si riferisca alla normale attività didattica
dell'università e non invece al periodo feriale.
Nessun eccesso di delega, sotto il profilo denunciato
dall'ordinanza di rimessione, ha quindi commesso il legislatore
delegato nel formulare la norma impugnata che si ispira ad un criterio
razionale e sostanzialmente più favorevole ai destinatari della norma
stessa.
Né si ravvisa violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione per
disparità di trattamento con categorie similari, dal momento che la
norma impugnata (secondo comma dell'art. 58 cit.) si riferisce a tutte
le categorie indicate al primo comma dello stesso articolo (compresi i
borsisti e i lettori menzionati nell'ordinanza di rinvio), che
coincidono con quelle previste dalla norma delega (art. 7 legge n.
28/1980).
Né infine, v'è lesione dell'art. 97 della Costituzione, non
determinando la norma impugnata, per le ragioni su esposte, né
parzialità dell'amministrazione, né pregiudizio del suo buon
andamento, essendo essa al contrario diretta proprio a conferire
maggior razionalità al funzionamento delle attività accademiche e
alla selezione del personale ad esse destinato.
3. - Con l'ordinanza del TAR del Piemonte del 16 giugno 1982 si
chiede alla Corte se contrastino o meno con l'art. 3, primo comma,
della Costituzione, gli artt. 7, lett. h. della legge 11 febbraio 1980,
n. 28, e 58, primo comma, lett. i, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,
nella parte in cui richiedono ai medici interni universitari, per
l'ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei
ricercatori universitari confermati, che la loro assunzione sia
avvenuta con delibera nominativa del Consiglio di Amministrazione
dell'Università o a seguito di pubblico concorso.
Si dubita nell'ordinanza di rimessione che tali norme, escludendo
dal giudizio di idoneità i medici interni assunti a seguito di
delibera nominativa del Consiglio di Facoltà, determinino una
ingiustificata disparità di trattamento tra candidati che si trovano
nelle medesime condizioni, avendo svolto identiche mansioni ed
acquisito lo stesso livello di professionalità.
4. - La questione, nei termini proposti, è fondata
Prima dell'emanazione della legge n. 28/1980 e del d.P.R. n.
382/1980 la posizione giuridica dei medici interni universitari con
compiti assistenziali difettava di una disciplina specifica,
attributiva di competenza a provvedere in ordine alla loro assunzione.
Infatti l'art. 5 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580 convertito con
modificazioni con legge 30 novembre 1973, n. 766, nel prevedere per la
prima volta la figura atipica di "docente precario", per la
stipulazione di contratti quadriennali con le Università, non
definì le funzioni e la figura professionale né disciplinò le
modalità di reclutamento, che restarono così affidate
all'autodeterminazione discrezionale delle singole università. In
alcuni atenei, quindi, le assunzioni potevano avvenire per pubblico
concorso, in altri a seguito di deliberazioni nominative del Consiglio
di Amministrazione, in altri ancora con deliberazioni nominative del
Consiglio di Facoltà, come nel caso dell'Università di Torino - cui
si riferisce il procedimento de quo - dove appunto le assunzioni dei
medici interni universitari con compiti assistenziali sono avvenute con
delibera del Consiglio di Facoltà e nel rispetto delle prescrizioni
contenute nel provvedimento rettorato del 7 luglio 1976, prot. 27985.
Al momento delle nomine oggetto di contestazione queste infatti
provenivano da un organo che, in assenza di normativa contraria, era
perfettamente legittimato ad adottarle, essendo tra l'altro il
Consiglio di Facoltà l'unico organo collegiale idoneo a valutare sia
le motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura
universitari (presupposto giustificativo del ricorso all'opera dei
medici interni universitari con compiti assistenziali), sia le qualità
professionali dei candidati alla luce dell'attività da essi già
svolta nelle cliniche e negli istituti stessi. Nessun rilievo aveva
all'epoca che l'assunzione nominativa fosse stata deliberata, o anche
semplicemente ratificata - come è avvenuto in alcuni atenei - dal
Consiglio di Amministrazione dell'Università, i cui compiti
istituzionali riguardano l'impegno finanziario dell'ateneo e non le
valutazioni di merito circa l'idoneità o meno dei candidati alla
assunzione.
Nel caso dell'Università di Torino, inoltre, la nomina a medico
interno universitario era stata sollecitamente comunicata dal Consiglio
di Facoltà agli organi amministrativi dell'ateneo per quanto di loro
competenza (cfr. citato provvedimento del Rettore del 7 luglio 1976),
senza che venissero sollevati rilievi di sorta.
In tale situazione giuridica il legislatore del 1980 ha
disciplinato in modo diverso posizioni sostanzialmente uguali, sia sul
piano di fatto che di diritto, in base a distinzioni formali che non
trovavano riscontro in alcuna normativa precedente.
Pertanto con le norme denunciate si sono create irrazionali e
ingiustificate disparità di trattamento tra medici interni che avevano
svolto le stesse mansioni (nel periodo considerato e per una durata
minima determinata) ed erano stati assunti nelle cliniche e negli
istituti universitari in base agli stessi presupposti obiettivi e
soggettivi (esigenze delle cliniche ed adeguatezza delle qualità
professionali) e con le medesime garanzie di imparzialità e
obiettività di criteri.
Le norme impugnate con l'ordinanza del TAR piemontese vanno quindi
dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui non
prevedono l'ammissione al giudizio di idoneità per ricercatori
confermati anche dei medici interni universitari assunti a seguito di
delibera nominativa del Consiglio di Facoltà per esigenze motivate
delle cliniche o degli istituti di cura
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 7, lett.
h. della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 58, lett. i, d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382 (riordinamento della docenza universitaria), in
riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono
l'inclusione - ai fini della ammissione al giudizio di idoneità per
l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati -
anche dei medici interni universitari assunti con delibera nominativa
del Consiglio di Facoltà per motivate esigenze delle cliniche o degli
istituti di cura universitari.
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 58, secondo comma, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 sollevata
dal TAR del Veneto, in relazione agli artt. 3, 51, 76 e 97 della
Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte