Corte costituzionale

Ordinanza n. 46/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

citata

  • art. 184-bislegge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 184- bis t.u.

29 gennaio 1958 n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte

dirette), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1980 dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Teramo, iscritta al n. 776

del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 13 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Angeloni

Marco ed avente ad oggetto il pagamento della maggiorazione d'imposta

per ritardata iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 184- bis del

testo unico delle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio

1958 n. 645, la Commissione tributaria di secondo grado di Teramo con

ordinanza del 4 aprile 1980 (reg. ord. n. 776 del 1980) sollevava, in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità

costituzionale dello stesso art. 184-bis;

che la Commissione riteneva applicabile la maggiorazione

d'imposta del 2,50 per cento semestrale, prevista in detto articolo,

solo nel caso in cui la dichiarazione del contribuente avesse

indicato un imponibile inferiore di almeno un quarto a quello

definitivamente accertato: ossia soltanto nel caso di "infedele

dichiarazione", così come definita nell'art. 245 stesso d.P.R. agli

effetti della sanzione della soprattassa ivi prevista;

che la ritenuta esclusione della maggiorazione d'imposta ex

art.184- bis cit. per i contribuenti che avessero reso una

dichiarazione infedele non eccedente la misura del quarto sembrava al

collegio rimettente favorire ingiustificatamente i medesimi; da ciò

il dubbio di contrasto della norma impugnata con i principi di

eguaglianza e di capacità contributiva;

che la Presidenza del Consiglio del ministri, intervenuta,

chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;

Considerato che la questione appare manifestamente infondata,

difettando il suo stesso presupposto, ossia la non applicabilità

della maggiorazione d'imposta per le dichiarazioni la cui infedeltà

non superi il quarto dell'imponibile, così come previsto per la

soprattassa di cui all'art. 245 cit.: la più recente giurisprudenza

della Corte di cassazione ritiene infatti che l'infedele

dichiarazione di cui al ricordato art.184- bis non coincide con

quella dell'art. 245 e che la maggiorazione di imposta secondo lo

stesso art. 184- bis è dovuta in ogni caso di denuncia non

rispondente al vero;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 184- bis d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645,

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Teramo con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte