Sentenza n. 46/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 7/1963
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
quinto, della legge 9 gennaio 1963, n. 7 (Divieto di licenziamento
delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26
agosto 1950, n. 860: "Tutela fisica ed economica della lavoratrici
madri"), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1992 dal Pretore
di Torino nel procedimento civile vertente tra Bellagarda Paola e AGM
Italiana, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di impugnazione proposto da Paola
Bellagarda contro il licenziamento intimatole, entro l'anno dalla
celebrazione del suo matrimonio, dalla società AGM italiana
nell'ambito di una procedura di mobilità regolata dalla legge 23
luglio 1991, n. 223, il Pretore di Torino, con ordinanza dell'11
maggio 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma, della legge
9 gennaio 1963, n. 7, "nella parte in cui non prevede la facoltà del
datore di lavoro di provare che il licenziamento della lavoratrice è
stato effettuato, oltre che per una delle ipotesi di cui alle lettere
a), b) e c) del secondo comma dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950,
n. 860, anche nell'ambito delle procedure di mobilità previste dalla
legge n. 223 del 1991 e secondo i criteri ivi determinati".
Ad avviso del giudice remittente, l'estensione della tutela delle
lavoratrici madri, disposta dalla legge n. 860 del 1950 alle
lavoratrici sposate da non più di un anno per il solo fatto del
matrimonio, indipendentemente dalla condizione di gravidanza, mentre
si giustifica con riguardo ai licenziamenti individuali, non è
invece plausibile in relazione ai licenziamenti collettivi adottati
nell'ambito di procedure improntate a criteri oggettivi come quelle
regolate dalla legge n. 223 del 1991, mancando qui il preminente
interesse pubblico alla tutela della vita sotteso all'art. 2 della
legge n. 1204 del 1971. Data la facoltà del datore di lavoro, in
caso di reintegrazione di lavoratori licenziati nel corso delle procedure di mobilità, di procedere al licenziamento in numero pari di
altri lavoratori senza dover esperire una nuova procedura (art. 17
della legge n. 223 del 1991), si evidenzia una violazione dell'art. 3
Cost. nella forma di un privilegio ingiustificatamente concesso alle
lavoratrici di cui si discute, in danno dei lavoratori aventi un
interesse più meritevole di tutela alla conservazione del posto di
lavoro secondo i criteri elencati nell'art. 5 della stessa legge. Considerato in diritto
1. - Dal Pretore di Torino è messa in dubbio, in riferimento
all'art. 3 Cost., la legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 7, "nella parte in cui non
prevede la facoltà del datore di lavoro di provare che il
licenziamento della lavoratrice è stato effettuato, oltre che per
una delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma
dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, anche nell'ambito
delle procedure di mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n.
223, e secondo i criteri ivi determinati".
2. - La questione non è fondata.
La ratio dell'art. 1 della legge n. 7 del 1963 non si esaurisce
nell'occasio legis, cioè nella finalità di reagire con una tutela
speciale contro la prassi (allora diffusa) dei licenziamenti di
lavoratrici per causa di matrimonio. A questa finalità si limitava
l'originario disegno di legge, il quale innovava soltanto sul piano
processuale dell'onere della prova, ammettendo una presunzione (iuris
tantum) della "causa di matrimonio" come determinante del recesso
intimato nel periodo compreso tra il giorno della richiesta delle
pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione, con conseguente
nullità del licenziamento per illiceità del motivo (secondo i
principi generali: artt. 1324 e 1345 cod. civ.) qualora il datore di
lavoro non fornisse la prova di un diverso "giusto motivo". Il testo
approvato, invece, avendo ridotto tassativamente la facoltà di prova
contraria ai tre casi indicati nell'art. 3, secondo comma, della
legge n. 860 del 1950 sulla tutela delle lavoratrici madri (ora art.
2, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204), ha
sopravanzato la detta finalità assumendo non semplicemente il valore
di provvedimento repressivo di un'ipotesi di licenziamento
(individuale) illecito particolarmente grave per l'offesa arrecata a
un diritto fondamentale della lavoratrice, ma anche il valore
positivo di provvedimento promozionale del matrimonio e della
famiglia legittima, fondato quindi non solo sugli artt. 2, 4, 35, 37
e 41, secondo comma, Cost., ma anche sugli artt. 29 e 31 della
Costituzione.
Sotto la veste impropria di una presunzione di illiceità del
motivo non superabile se non nei tre casi richiamati nell'ultimo
comma dell'art. 1, la legge innova sostanzialmente garantendo alla
lavoratrice, nel periodo indicato, la stabilità del posto di lavoro
correlata alla sospensione del potere di recesso in capo al datore.
Sotto questo profilo, la condizione della lavoratrice sposata da non
più di un anno è analoga a quella della lavoratrice nel periodo di
comporto per maternità (cfr. sent. n. 61 del 1991). Ne consegue che,
nel tratto di tempo definito dall'art. 1, terzo comma, della legge n.
7 del 1963, la lavoratrice non solo non può essere colpita da un
licenziamento individuale motivato da una causa diversa da quelle
elencate nell'ultimo comma dell'art. 1, ma non può nemmeno essere
assoggettata alle procedure di "messa in mobilità" o di
licenziamento collettivo per riduzione del personale regolate dalla
legge 23 luglio 1991, n. 223.
3. - In quest'ultima ipotesi la scelta del legislatore del 1963 di
coordinare la legge n. 7, oltre che con la politica di tutela dei
lavoratori contro i licenziamenti, anche con la politica di favore
per il matrimonio e di agevolazione della formazione della famiglia
legittima, non può essere commisurata ai criteri di selezione dei
lavoratori da licenziare, specificati nell'art. 5 della legge n. 223
del 1991, e censurata, in riferimento al principio costituzionale di
eguaglianza, perché al posto della lavoratrice protetta dall'art. 1
della legge potrà essere licenziata una lavoratrice sposata da più
di un anno o un lavoratore con maggiore anzianità aziendale e/o con
carichi di famiglia più pesanti. Confronti di questo tipo possono
essere fatti soltanto tra due lavoratori entrambi soggetti al potere
di licenziamento dell'imprenditore, mentre la lavoratrice in
questione a tale potere è sottratta fino a quando non compirà un
anno di matrimonio. Nel dettare i criteri di scelta dei lavoratori da
collocare in mobilità o da licenziare per riduzione del personale ai
sensi dell'art. 24, l'art. 5 della legge n. 223 si riferisce ai
lavoratori per i quali non sussista, in forza di altre leggi, un
divieto di licenziamento. Per quelli tutelati da cause attributive
del diritto alla conservazione del posto non si può dire
propriamente - come si legge nell'ordinanza di rimessione - che altri
lavoratori, eventualmente dotati, ai sensi del citato art. 5, di
maggiori titoli a rimanere in azienda, verranno a trovarsi licenziati
in loro vece.
4. - L'incidenza sulla sfera soggettiva dei lavoratori esposti
alle procedure di collocamento in mobilità o di licenziamento per
riduzione del personale non mette in contrasto l'art. 1 della legge
n. 7 del 1963 con l'art. 3 Cost. neppure sotto il profilo del
principio di razionalità. Il criterio di ragionevolezza, quando è
disgiunto dal riferimento a un tertium comparationis, può trovare
ingresso solo se l'irrazionalità o iniquità delle conseguenze della
norma sia manifesta e irrefutabile (cfr., da ultimo, sent. n. 81 del
1992). Da un giudizio di manifesta eccessività di tutela del diritto
al matrimonio e alla creazione di una famiglia la norma denunciata è
tenuta al riparo - come già osservava conclusivamente la sentenza n.
27 del 1969 - per un verso, dalla considerazione che ad essa è
sotteso non soltanto un interesse individuale (nella forma di un
diritto fondamentale), ma altresì l'interesse pubblico, tutelato
dall'art. 31 Cost., che sia favorita la formazione della famiglia
legittima fondata sul matrimonio, per altro verso, dalla
considerazione del limite ben definito di durata entro cui è
contenuto il divieto di licenziamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, quinto comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 7 (Divieto
di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e
modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: "Tutela fisica ed
economica delle lavoratrici madri"), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte