Corte costituzionale

Ordinanza n. 46/1994

Altra decisione · depositata il 17/02/1994 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 344, primo

comma, ultima parte, e 409 del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Salerno nel procedimento penale a

carico di Dino Bargi, iscritta al n. 603 del registro ordinanze 1993

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che, a seguito di dichiarazioni rese da un imputato nelle

quali si riferivano all'autorità giudiziaria fatti costituenti

illecito penale a carico del senatore Dino Bargi, il pubblico

ministero presso il Tribunale di Salerno ipotizzava, a carico dello

stesso parlamentare, i reati di cui agli artt. 110, 81, 319 e 416-bis;

che, successivamente, il pubblico ministero chiedeva al giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno di

disporre l'archiviazione del procedimento nei confronti del Bargi

affermando che le indagini svolte non avevano corroborato le ipotesi

di reato;

che la richiesta di archiviazione veniva formulata dopo il

decorso del termine di trenta giorni per la richiesta di

autorizzazione a procedere previsto dal primo comma dell'art. 344 del

codice di procedura penale;

che il giudice per le indagini preliminari - ritenendo di non

dovere accogliere la richiesta di archiviazione e interpretando il

termine ex art. 344 del codice di rito come perentorio e, pertanto,

preclusivo di ogni successiva richiesta di autorizzazione - con

ordinanza del 24 giugno 1993, ha sollevato d'ufficio, in relazione

agli artt. 3 e 112 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 344, primo comma, ultima parte, del codice

di procedura penale "nella parte in cui prevede un termine perentorio

per l'inoltro della richiesta di autorizzazione a procedere e

comunque . autonomamente . nella parte in cui prevede un termine non

congruo per l'inoltro della detta richiesta";

che, con la stessa ordinanza, il giudice remittente ha sollevato

altresì - sempre in relazione agli artt. 3 e 112 della Costituzione

- la questione di costituzionalità dell'art. 409 del codice di

procedura penale nella parte in cui non prevede la possibilità che

il giudice per le indagini preliminari, in procedimenti relativi a

parlamentari, possa imporre al pubblico ministero di chiedere

l'autorizzazione a procedere o possa surrogarsi a lui nell'iniziativa

della richiesta di autorizzazione a procedere ove ravvisi la

necessità di nuove indagini o di formulazione dell'imputazione;

Considerato che nelle more del giudizio di costituzionalità è

entrata in vigore la legge costituzionale 25 ottobre 1993, n. 3, che,

nel modificare l'art. 68, secondo comma, della Costituzione, ha

soppresso l'autorizzazione della Camera di appartenenza nei confronti

del parlamentare da sottoporre a procedimento penale, conservando

l'istituto soltanto in relazione all'arresto, alla perquisizione

personale o domiciliare ed a qualsiasi altra forma di privazione

della libertà personale;

che, per effetto di tale nuova normativa, non è più operante

per i parlamentari sottoposti a procedimento penale la disciplina di

cui all'art. 344, primo comma, del codice di procedura penale né

sussistono più ostacoli all'adozione da parte del giudice per le

indagini preliminari, in procedimenti relativi a parlamentari, dei

provvedimenti previsti dai commi quarto e quinto dell'art. 409 del

codice di rito e cioè delle ordinanze che dispongono lo svolgimento

di ulteriori indagini e la formulazione dell'imputazione ad opera del

pubblico ministero;

che, pertanto, si rende necessario il riesame da parte del

giudice remittente della rilevanza della questione sollevata, riesame

che comporta la restituzione allo stesso giudice degli atti del

procedimento;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Salerno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte