Corte costituzionale

Ordinanza n. 46/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 60legge 689/1981

citata

  • art. 590Codice penale
  • art. 11legge 306/1992
  • art. 3legge 296/1993
  • art. 5legge 895/1967
  • art. 54legge 187/1993
  • art. 5legge 187/1993
  • art. 21legge 319/1976
  • art. 22legge 319/1976
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con

ordinanze emesse:

1) il 17 novembre 1994 dal pretore di Torino nel procedimento

penale a carico di Quaglia Silvana, iscritta al n. 132 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) l'8 febbraio 1995 dal tribunale di Pesaro nel procedimento

penale a carico di Farsetti Luca, iscritta al n. 166 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che nel corso del processo penale a carico di persona

imputata del delitto di falsa testimonianza commesso antecedentemente

alla sostituzione dell'art. 372 del codice penale ad opera dell'art.

11 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7

agosto 1992, n. 356, il pretore di Torino ha, con ordinanza del 17

novembre 1994, sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 60, primo comma,

della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui non

consente di applicare le sanzioni sostitutive previste dalla medesima

legge al reato di cui all'art. 372 c.p. così come previsto nella sua

originaria formulazione relativamente alla pena edittale";

che il giudice a quo, richiamate le sentenze n. 249 del 1993 e n.

254 del 1994, osserva che, avendo l'art. 11, comma 1, del

decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del

1992, introdotto il delitto di false informazioni al pubblico

ministero, punito con la reclusione da uno a cinque anni, senza che,

in relazione a tale reato, venga predisposta alcuna prescrizione

ostativa quanto all'applicabilità delle sanzioni sostitutive,

l'operatività delle dette sanzioni in ordine al reato di falsa

testimonianza previsto dall'art. 372 del codice penale nel testo

originario si rivelerebbe assolutamente irrazionale, venendo in

considerazione precetti che tutelano uno stesso bene giuridico (il

corretto funzionamento, cioè, dell'attività giudiziaria);

Ritenuto, altresì, che nel corso del processo penale a carico di

persona imputata di reato concernente le armi punito con pena

detentiva non alternativa, il tribunale di Pesaro ha, con ordinanza

dell'8 febbraio 1995, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 60 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella sua interezza", ravvisando

un'intrinseca irrazionalità nelle singole previsioni di divieto di

applicazione delle sanzioni sostitutive che - a seguito delle

novazioni normative succedutesi nel tempo - hanno finito per

coinvolgere solo i "reati più lievi"; un'irrazionalità divenuta

ancor più grave in conseguenza dell'elevazione dei livelli di pena

sostituibili, in forza del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187,

convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, e del regime della

diminuzione di pena in caso di "patteggiamento";

e che, dunque, risulterebbero violati, non soltanto l'art. 3, ma

anche l'art. 27 della Costituzione, "nella parte in cui sancisce il

principio di proporzione fra quantità della pena e gravità

dell'offesa";

che, più in particolare, l'esclusione di determinate categorie

di reati distinte per materia preclude in modo indiscriminato e

generalizzato di applicare le sanzioni sostitutive, senza che assuma

alcun rilievo l'offensività della figura criminosa; un risultato

particolarmente evidente proprio nella materia dei reati concernenti

le armi da sparo, ove il legislatore ha mancato anche di considerare

le circostanze che qualificano favorevolmente la condotta (v., ad

esempio, l'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895);

che, mentre nel primo giudizio non si è costituita la parte

privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

Ministri, nel secondo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o comunque non fondata;

che, secondo l'Avvocatura, l'inammissibilità deriverebbe

dall'avere il rimettente coinvolto l'art. 60 della legge n. 689 del

1981 nella sua interezza, pur riferendosi il processo a quo ad uno

specifico reato concernente le armi da sparo; l'infondatezza della

questione sarebbe, invece, ricavabile dalle statuizioni della

sentenza n. 249 del 1993, in quanto la ratio decidendi della parziale

dichiarazione d'illegittimità della norma allora impugnata derivava

dall'irrompere di un sistema normativo che impediva l'applicazione

delle sanzioni sostitutive ad un reato meno grave, mentre la

consentiva relativamente ad un reato più grave; in più precisando

come la coerenza interna del sistema avrebbe potuto essere

ripristinata anche mediante un intervento del legislatore che

collocasse il reato più grave fra quelli esclusi dal regime delle

sanzioni sostitutive;

che, inoltre, l'intervenuta abrogazione dell'art. 54 della legge

n. 689 del 1981 ad opera dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge

14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n.

296, ha scardinato una delle originarie condizioni per accedere ai

"benefici", cioè l'appartenere il reato alla competenza pretorile:

mutata poi la competenza del pretore in sede di riforma del codice di

procedura penale, "il sistema non è divenuto irrazionale in se

stesso, ma solo in relazione ad alcune particolari ipotesi", in

quanto, abrogato l'art. 54, molti altri reati rientrano ora nei

limiti di operatività del beneficio;

che il fatto che le esclusioni oggettive di cui all'art. 60 della

legge n. 689 del 1981 siano rimaste immutate ha creato una

inadeguatezza sia per eccesso sia per difetto: sotto il primo profilo

sono ammessi, infatti, al regime delle sanzioni sostitutive anche

reati più gravi di quelli che restano compresi nell'elencazione

delle esclusioni; sotto il secondo profilo, il beneficio è stato

progressivamente esteso a più gravi reati, senza alcun intervento

determinante nuove esclusioni;

che, comunque, ad un "aggiornamento critico" della disciplina

delle esclusioni oggettive - indubbiamente necessario - non potrebbe

pervenirsi attraverso l'intervento della Corte, perché la

restaurazione di un equilibrio sistematico nella materia non può

essere che la risultante di un'attività legislativa, "anche in vista

di individuare ed applicare una chiara "politica legislativa",

scegliendo tra una linea più permissiva, che propone l'abolizione"

di ogni esclusione oggettiva ed una linea più rigorosa, in vista di

un aggiornamento di tali esclusioni;

Considerato che i giudici a quibus sollevano questioni analoghe,

donde la riunione dei relativi giudizi;

che la prima questione è manifestamente infondata, per essere

assunte come termini di raffronto fattispecie non omogenee sul piano

sanzionatorio: cioè, da un lato, la falsa testimonianza quale

disciplinata antecedentemente alle innovazioni che hanno coinvolto

l'art. 372 del codice penale, in forza dell'art. 11, secondo comma,

del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7

agosto 1992, n. 356, da cui è scaturito un aumento della misura

della pena edittale, originariamente prevista nella reclusione da sei

mesi a tre anni (nel vigente sistema è, invece, comminata la pena

della reclusione da due a sei anni), dall'altro lato, l'art. 371-bis

introdotto dall'art. 11, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 306

del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, che prevede la pena

della reclusione da uno a cinque anni per il reato di false

informazioni al pubblico ministero; con la conseguenza che, per

essere soltanto questi ultimi i possibili termini di raffronto, la

norma adesso denunciata non appare irrazionale e contrastante con il

principio di eguaglianza mancando fino al termine della vigenza del

precetto dell'originario art. 372 del codice penale il tertium

comparationis indicato dal giudice a quo; il tutto senza che venga

vulnerato il principio di ragionevolezza con riferimento alla

esclusione della falsa testimonianza, sia nel testo previgente sia

nel testo "riformato", dal regime delle sanzioni sostitutive;

che, dunque, non informato a criteri di assoluto rigore

interpretativo appare il richiamo alle sentenze n. 249 del 1993 e n.

254 del 1994, entrambe riferite a fattispecie coesistenti

nell'ordinamento e rispetto alle quali le esclusioni oggettive dal

beneficio delle sanzioni sostitutive delle ipotesi di reato

contemplate dalle norme sottoposte al vaglio di legittimità venivano

a risultare arbitrarie, prevedendo l'art. 60 della legge 24 novembre

1981, n. 689, nell'un caso l'impossibilità di applicare le sanzioni

sostitutive al reato di lesioni colpose previsto dall'art. 590,

secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti

commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano

determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, e dal

secondo comma dell'art. 583 del codice penale, sanzioni che

restavano, invece, applicabili all'omicidio colposo previsto

dall'art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle stesse

norme (sentenza n. 249 del 1993); e nell'altro caso la

insostituibilità delle pene per i reati previsti dagli artt. 21 e

22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle

acque dall'inquinamento), per la discrasia scaturente dall'assenza di

analoghe norme di sbarramento nella stessa specifica materia, così

da farne derivare "la sopravvenuta irragionevolezza del permanere di

un regime preclusivo rispetto a fattispecie di reato conformate in

modo tale da provocare una disciplina ingiustificatamente più severa

nonostante l'identità dell'interesse protetto ed i giudizi di valore

ancor più negativi espressi sotto il profilo sanzionatorio delle

successive previsioni" (sentenza n. 254 del 1994);

Considerato altresì che la seconda questione, con la quale viene

denunciato "nella sua interezza" l'art. 60 della legge 24 novembre

1981, n. 689, risulta sprovvista del necessario requisito della

rilevanza, essendo il giudice a quo chiamato ad applicare solo la

norma che sancisce il divieto di operatività delle sanzioni

sostitutive per i reati in materia di armi da sparo;

che, comunque, l'esclusione oggettiva sancita dall'art. 60,

terzo comma, della legge n. 689 del 1981, relativamente ai reati "in

materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi quando per i detti

reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria", si

inserisce in un contesto normativo nell'ambito del quale le

prescrizioni sopravvenute non hanno inciso nella specifica materia

all'esame del giudice a quo, e ciò in forza del tipo di esclusione

derivante dall'art. 60, terzo comma, della legge n. 689 del 1981,

esclusione strutturata in termini generali e riferibile a tutti i

casi in cui la pena detentiva non sia alternativa a quella

pecuniaria;

che, peraltro, come già è stato puntualizzato nella rammentata

sentenza n. 254 del 1994, questa Corte non può fare a meno di

stigmatizzare come il permanere del regime delle esclusioni oggettive

quale delineato dall'art. 60 della legge n. 689 del 1981 può

rivelarsi fonte di incongruenze e disparità di trattamento non

sempre giustificate; anche considerando che il "decreto-legge 14

giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296,

mentre, per un verso, ha ampliato l'ambito di operatività delle

sanzioni sostitutive, estendendo l'entità della pena concretamente

irrogata, per un altro verso, ha soppresso - coerentemente al decisum

della ricordata sentenza n. 249 del 1993 - ogni legame con le regole

relative alla competenza; con una diretta incidenza di tali

disposizioni sul regime dell'applicazione della pena su richiesta

delle parti di cui agli artt. 444 e seguenti del codice di procedura

penale, una volta affermata la cumulabilità delle due richieste, i

cui conseguenti effetti deflattivi possono risultare consistentemente

rafforzati";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Torino con

ordinanza del 17 novembre 1994;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di

Pesaro con ordinanza dell'8 febbraio 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte