Sentenza n. 46/2000
Altra decisione · depositata il 07/02/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
citata
- art. 18legge 108/1990
- art. 1legge 108/1990
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n.
300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e successive
modificazioni, limitatamente all'art. 18, come modificato dall'art. 1
della legge 11 maggio 1990, n. 108, giudizio iscritto al n. 128 del
registro referendum.
Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato conforme a legge la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice
relatore Massimo Vari;
Uditi gli avvocati Edoardo Ghera e Antonio Vallebona per i
presentatori Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia;
l'avvocato Mario Salerni per l'associazione Progetto Diritti
o.n.l.u.s., per la Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base
e per il Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia; gli
avvocati Piergiovanni Alleva e Vittorio Angiolini per la Federazione
dei Verdi ed altri, per il Comitato per le libertà e i diritti
sociali e per il Partito della Rifondazione comunista.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1999, l'Ufficio centrale
per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, in
applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, ha preso in esame la
richiesta di referendum per sottoporre a votazione popolare il
seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300,
recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento" e successive modificazioni,
limitatamente all'art. 18?".
2. - Detto Ufficio, nel dichiarare che la richiesta di referendum
di iniziativa popolare è conforme alla legge (ai sensi dell'art. 32
della menzionata legge n. 352 del 1970), ha disposto l'integrazione
del testo del quesito con il richiamo alle modificazioni apportate
dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e lo ha così
riformulato:
"Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300,
recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento" e successive modificazioni,
limitatamente all'art. 18, come modificato dall'art. 1 della legge 11
maggio 1990, n. 108?".
Al fine di identificare l'oggetto del referendum, l'Ufficio
medesimo ha, inoltre, stabilito (in applicazione dell'art. 32, ultimo
comma, della già menzionata legge n. 352 del 1970, introdotto
dall'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173) che la denominazione
del referendum sia: "Licenziamenti: Abrogazione delle norme sulla
reintegrazione del posto di lavoro".
3. - Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione della
sopra menzionata ordinanza del 7 dicembre 1999, ha fissato, per le
conseguenti deliberazioni, l'adunanza in camera di consiglio per il
13 gennaio 2000, disponendone comunicazione ai presentatori della
richiesta di referendum ed al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n.
352.
4. - Nell'imminenza della camera di consiglio, Daniele Capezzone,
Mariano Giustino e Michele De Lucia, presentatori della richiesta di
referendum abrogativo di cui in epigrafe, hanno depositato, con il
patrocinio degli avvocati Edoardo Ghera, Sergio Magrini e Antonio
Vallebona, una memoria con la quale chiedono che il referendum sia
dichiarato ammissibile.
5. - L'associazione Progetto Diritti o.n.l.u.s., la Federazione
delle rappresentanze sindacali di base e il Centro di ricerca ed
elaborazione per la democrazia hanno congiuntamente depositato, con
il patrocinio dell'avvocato Mario Salerni, un "atto di intervento e
memoria", al fine di sentire dichiarare inammissibile il quesito.
6. - A loro volta, il Comitato per la libertà e i diritti sociali,
il Partito della Rifondazione comunista, nonché la Federazione dei
Verdi, congiuntamente con l'Associazione nazionale per la sinistra e
con "Alfiero Grandi, nella sua qualità di responsabile del lavoro
dei D.S. - Democratici di Sinistra", hanno depositato, con il
patrocinio degli avvocati Piergiovanni Alleva, Amos Andreoni,
Vittorio Angiolini e Pier Luigi Panici, tre distinti "atti di
intervento, memoria e contributo", nei quali vengono svolte identiche
considerazioni al fine di sentire dichiarare inammissibile il quesito
referendario.
7. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000, l'avv. Antonio
Vallebona, per i presentatori, ha eccepito preliminarmente che gli
altri soggetti che hanno depositato memorie non hanno in realtà
titolo per partecipare al presente giudizio. Tesi, questa,
contrastata dall'avvocato Vittorio Angiolini.
Nel merito, l'avvocato Vallebona, insieme all'avvocato Edoardo
Ghera, ha illustrato le argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità
del referendum prospettate nella memoria.
Essendosi la Corte riservata di decidere in sentenza
sull'ammissibilità delle memorie e dell'audizione dei soggetti
diversi dai presentatori, è stato, altresì, sentito per il Comitato
per la libertà e i diritti sociali, il Partito della Rifondazione
comunista, la Federazione dei Verdi, l'Associazione nazionale per la
sinistra e "Alfiero Grandi nella sua qualità di responsabile del
lavoro dei D.S. - Democratici di sinistra", l'avvocato Piergiovanni
Alleva, il quale ha illustrato le già dedotte ragioni di
inammissibilità della richiesta referendaria. A tali argomentazioni
si è associato l'avvocato Mario Salerni, per l'associazione Progetto
Diritti o.n.l.u.s., la Federazione delle rappresentanze sindacali di
base, il Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia. Considerato in diritto
1. - Va preliminarmente dichiarata, per le ragioni esposte nella
sentenza n. 31 del 2000, la ricevibilità delle memorie depositate
dai soggetti diversi dai presentatori della richiesta di referendum,
con la conseguente illustrazione orale.
2. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui
ammissibilità la Corte è chiamata a pronunziarsi, investe l'art. 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà
e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento), nel testo vigente, quale risulta
dalle modifiche di cui all'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108
(Disciplina dei licenziamenti individuali).
La disposizione oggetto del quesito prevede la c.d. tutela reale
contro il licenziamento, tutela il cui tratto fondamentale è
rappresentato dal potere del giudice, nei casi di recesso inefficace,
nullo ovvero ingiustificato, di ordinare al datore di lavoro di
reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e di corrispondergli
una indennità dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva
reintegrazione.
3. - È opportuno rammentare, brevemente, in prospettiva
diacronica, come l'originaria normativa del codice civile del 1942
contemplasse la piena libertà di recesso (c.d. recesso ad nutum) del
datore di lavoro nel rapporto a tempo indeterminato, con il limite
dell'obbligo di preavviso, ovvero della corresponsione di
un'indennità sostitutiva (art. 2118 cod. civ.); obbligo che,
peraltro, veniva meno in presenza di una giusta causa di risoluzione
del rapporto lavorativo, tale da non consentirne la prosecuzione,
anche provvisoria (art. 2119 cod. civ.).
Detta disciplina sopravvisse, nella sua generale portata, sino alla
legge 15 luglio 1966, n. 604, con la quale fu introdotto il diverso
principio di necessaria giustificazione del licenziamento (art. 1),
richiedendosi a tal fine che l'atto di recesso del datore di lavoro
fosse, comunque, sorretto da una "giusta causa" (art. 2119 cod. civ.)
ovvero da un "giustificato motivo" (art. 3 della legge n. 604 del
1966), alla cui insussistenza conseguiva l'obbligo del medesimo di
riassumere il dipendente o, alternativamente, di versagli una
indennità risarcitoria, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della
stessa legge n. 604. A tale regime, detto di tutela obbligatoria, dal
quale erano esclusi, in linea generale (e salvo ulteriori specifiche
esclusioni), i datori di lavoro che occupassero sino a 35 dipendenti
(art. 11), ha fatto poi seguito la legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d.
statuto dei lavoratori), che, con l'art. 18, ha introdotto, per i
casi di accertata inefficacia, nullità o mancanza di giustificazione
del licenziamento, il regime di c.d. tutela reale del posto di
lavoro, sia pure limitandone l'applicazione (art. 35 della stessa
legge n. 300) alle imprese, industriali e commerciali, che
occupassero più di 15 dipendenti nell'ambito dell'unità produttiva
ovvero nell'ambito dello stesso comune, nonché alle imprese agricole
che occupassero, in analoghe situazioni, più di 5 dipendenti. La
stessa norma ha, inoltre, previsto (dal quarto al settimo comma) una
speciale procedura atta a garantire, nello stesso ambito di materia,
la sollecita risoluzione delle controversie nelle quali è parte il
lavoratore sindacalista.
La c.d. tutela reale, nei termini in cui risulta attualmente
disciplinata dopo l'intervento in materia della legge 11 maggio 1990,
n. 108 (art. 1), comporta, oltre all'obbligo di reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro, quello del risarcimento del danno dal
medesimo subito, in ragione di una indennità commisurata alla
retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello
di effettiva reintegrazione (e in ogni caso, non inferiore a 5
mensilità della retribuzione globale di fatto), cui si aggiunge il
versamento, per lo stesso periodo, dei contributi assistenziali e
previdenziali. Spetta, inoltre, al lavoratore la facoltà di
richiedere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, il
pagamento di una indennità sostitutiva pari a 15 mensilità della
retribuzione globale di fatto.
Dai sopra menzionati interventi normativi è derivato un quadro di
disciplina che, secondo le indicazioni della medesima legge n. 108
del 1990, comporta:
un'area di applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970
che riguarda tutti i datori di lavoro, imprenditori o non,
nell'ambito dei previsti limiti dimensionali, ma con estensione
dell'area stessa all'ulteriore ipotesi di datori di lavoro che
occupino più di 60 dipendenti (art. 1);
un'area di applicazione della legge n. 604 del 1966, estesa ai
datori di lavoro, imprenditori non agricoli e non imprenditori, che
occupino sino a 15 dipendenti (sino a 5 dipendenti nei confronti
degli imprenditori agricoli), ovvero che occupino sino a 60
dipendenti qualora non sia applicabile l'art. 18 della legge n. 300
del 1970, come modificato dalla stessa legge n. 108 del 1990 (art. 2,
comma 1);
l'applicazione della tutela reale, ex art. 18, nel caso di
licenziamento discriminatorio, quale che sia il numero dei dipendenti
occupati, con estensione di siffatta tutela anche ai dirigenti (art.
3);
la restrizione (art. 4), ferma restando la tutela di cui al
precedente art. 3 nell'ipotesi di licenziamento discriminatorio,
dell'area di libera recedibilità a talune circoscritte ipotesi,
specificamente individuate ovvero chiaramente desumibili in via di
interpretazione: lavoro domestico (legge n. 339 del 1958);
lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici
(salvo che abbiano optato per la prosecuzione del rapporto
lavorativo); dirigenti (eccezione ricavabile dal fatto che l'art. 10
della legge n. 604 del 1966 non è stato oggetto di modifica);
l'esclusione (art. 4), infine, della tutela reale nei confronti
delle c.d. "organizzazioni di tendenza" che non abbiano fini di lucro
(le quali, secondo la consolidata giurisprudenza, sono soggette al
regime di tutela obbligatoria).
Per una più esauriente illustrazione delle disposizioni vigenti in
materia, non va ignorata, infine, la legge 9 febbraio 1999, n. 30,
recante "Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea,
riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996". Detta
Carta, entrata in vigore il 1 settembre 1999, contiene disposizioni
volte a circondare di specifiche garanzie la posizione dei prestatori
di lavoro contro i licenziamenti, prevedendo, in particolare (art.
24), l'impegno delle parti contraenti a riconoscere il diritto dei
lavoratori a non essere licenziati senza un valido motivo; il diritto
dei lavoratori licenziati senza valido motivo "ad un congruo
indennizzo o altra adeguata riparazione"; il diritto dei lavoratori
stessi a ricorrere davanti ad un organo imparziale.
3. - Tanto premesso sulla normativa vigente in tema di
licenziamenti individuali, la Corte rileva che il quesito risulta
formulato in modo univoco e chiaro, investendo una disciplina
unitaria, contenuta in un solo articolo di legge, in riferimento ad
un tipo specifico di tutela avverso il licenziamento individuale. Il
tutto in vista di effetti meramente abrogativi e non manipolativi.
4. - Non ricorre, inoltre, alcuna delle ipotesi ostative
espressamente elencate all'art. 75, secondo comma, della
Costituzione.
5. - La richiesta non trova ostacolo nemmeno nei limiti impliciti
al referendum che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato
nella inammissibilità di quesiti che investono leggi c.d. "a
contenuto costituzionalmente vincolato", in quanto vertono su
disposizioni la cui abrogazione si traduce in una lesione di principi
costituzionali. Ipotesi, questa, nella quale la Corte, con
successive puntualizzazioni, è venuta ad annoverare anche le leggi
ordinarie la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di ogni
tutela per situazioni che tale tutela esigono secondo Costituzione.
Sotto questo profilo, va osservato che la disposizione oggetto di
quesito è indubbiamente manifestazione di quell'indirizzo di
progressiva garanzia del diritto al lavoro previsto dagli artt. 4 e
35 della Costituzione, che ha portato, nel tempo, ad introdurre
temperamenti al potere di recesso del datore di lavoro, secondo
garanzie affidate alla discrezionalità del legislatore, non solo
quanto alla scelta dei tempi, ma anche dei modi d'attuazione
(sentenze n. 194 del 1970, n. 129 del 1976 e n. 189 del 1980).
In riferimento a tale discrezionalità, è da escludere, tuttavia,
che la disposizione che si intende sottoporre a consultazione, per
quanto espressiva di esigenze ricollegabili ai menzionati principi
costituzionali, concreti l'unico possibile paradigma attuativo dei
principi medesimi.
Pertanto, l'eventuale abrogazione della c.d. tutela reale avrebbe
il solo effetto di espungere uno dei modi per realizzare la garanzia
del diritto al lavoro, che risulta ricondotta, nelle discipline che
attualmente vigono sia per la tutela reale che per quella
obbligatoria, al criterio di fondo della necessaria giustificazione
del licenziamento. Né, una volta rimosso l'art. 18 della legge n.
300 del 1970, verrebbe meno ogni tutela in materia di licenziamenti
illegittimi, in quanto resterebbe, comunque, operante
nell'ordinamento, anche alla luce dei principi desumibili dalla Carta
sociale europea, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio
1999, n. 30, la tutela obbligatoria prevista dalla legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificata dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, la
cui tendenziale generalità deve essere qui sottolineata.
6. - Non costituisce, d'altro canto, ostacolo alla chiarezza del
quesito l'esistenza di altre disposizioni, non investite dal quesito
stesso, quali gli artt. 5, comma 3, e 17 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, nonché l'art. 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che in
materia, rispettivamente, di procedure di mobilità dei lavoratori e
di licenziamento discriminatorio, rinviano, sotto il profilo
sanzionatorio, alla disciplina vigente dell'art. 18 della legge n.
300 del 1970.
Va da sé, infatti, che, per tali disposizioni, si produrranno,
eventualmente, i normali effetti caducatori o di adattamento, la cui
individuazione esula dai compiti di questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, così
come integrata a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il
referendum del 7-13 dicembre 1999, per l'abrogazione della legge 20
maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e successive
modificazioni, limitatamente all'art. 18, come modificato dall'art.
1 della legge 11 maggio 1990, n. 108; richiesta dichiarata legittima,
con la suddetta ordinanza, dall'Ufficio centrale per il referendum
costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte