Corte costituzionale

Ordinanza n. 460/1992

Altra decisione · depositata il 17/11/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

citata

  • art. 27legge 87/1953
  • art. 406legge 87/1953
  • art. 6legge 306/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 406, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 17 dicembre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Venezia, nel procedimento penale a carico di Coin

Piergiorgio, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Venezia, con ordinanza del 17 dicembre 1991, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 112

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 406, primo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente la

proroga del termine delle indagini preliminari solo "prima della

scadenza";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, con sentenza n. 174 del 1992, la Corte ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 406, primo

comma, e 553, secondo comma (quest'ultimo riferito alla proroga delle

indagini nel processo pretorile), del codice di procedura penale,

nelle parti in cui prevedono che il giudice possa prorogare il

termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del

termine stesso, nonché, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 406, secondo comma, dello

stesso codice, nella parte in cui prevede che il giudice possa

concedere ulteriori proroghe del termine per le indagini preliminari

solo "prima della scadenza del termine prorogato" (cfr., altresì, le

successive ordinanze di manifesta inammissibilità n. 224 del 1992 e

n. 228 del 1992);

che, peraltro, l'art. 406 del codice di procedura penale è

stato sostituito dall'art. 6, secondo comma, del decreto-legge 8

giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 1992, n. 356;

e che, quindi, appare necessario restituire gli atti al giudice

a quo perché verifichi se, alla stregua della normativa

sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:460 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte