Sentenza n. 460/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1995 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 3,
e 49, ultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 12 luglio 1994 dalla Corte d'appello di Trieste
nel procedimento penale a carico di Pahor Samo, iscritta al n. 545
del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice
relatore Francesco Guizzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento penale a carico di Pahor Samo la Corte
d'appello di Trieste ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 46, comma 3, e 49, ultimo comma, del
codice di procedura penale. Dopo aver presentato con atti del 9 marzo
e del 5 ottobre 1993 due istanze di rimessione del procedimento,
rigettate dalla Corte di cassazione con sentenze del 5 maggio 1993 e
19 gennaio 1994, l'imputato - avvalendosi della possibilità
offertagli dalla normativa citata - ne aveva riproposto altra sulla
base di fatti nuovi rispetto a quelli in precedenza addotti.
Osserva il Collegio che la Corte di cassazione ha sempre escluso
ogni possibilità di sindacato da parte del giudice di merito
sull'ammissibilità di siffatta istanza, e ciò anche nel caso (come
quello in esame) in cui vi sia stata reiterazione della richiesta
sulla base di motivi "solo apparentemente nuovi". Tale situazione
costituirebbe, di fatto, fonte di pericolo per l'imminente
prescrizione dei reati. E palesandosi una violazione del principio di
obbligatorietà dell'azione penale, contenuto nell'art. 112 della
Costituzione, la Corte d'appello di Trieste ha sollevato la già
menzionata questione di costituzionalità, anche per l'implicazione,
vantaggiosa, di "sterilizzare" il termine prescrizionale del reato.
Perché attraverso la reiterazione delle istanze di rimessione (pur
se infondate) l'imputato porrebbe in essere le condizioni atte alla
maturazione della prescrizione, così sottraendosi al giudizio
instauratosi in seguito all'attivazione dell'azione penale.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per
l'infondatezza della questione.
Premette l'Avvocatura che l'istituto della rimessione, se e in
quanto ripetutamente utilizzato, può certo determinare le
conseguenze negative segnalate. Che tuttavia non discendono - come si
sostiene nell'ordinanza della Corte d' appello - dalla mancata
attribuzione al giudice di merito del sindacato di ammissibilità
dell'istanza di rimessione, poiché nulla impedirebbe all'imputato,
dopo la declaratoria di inammissibilità della prima istanza, di
riproporla sulla base di motivi, anche solo apparentemente nuovi,
ottenendo comunque l'effetto di impedire la decisione finale.
L'inconveniente potrebbe essere risolto o attraverso un sistema di
preclusioni tale da impedire la riproposizione della richiesta, o
consentendo al giudice di merito di pronunciare la sentenza (che è
la sola attività processuale ad essergli preclusa, in attesa che la
Cassazione si esprima sulla rimessione), o, infine, non computando
nei termini di prescrizione, nelle ipotesi di rigetto o di
inammissibilità dell'istanza, il periodo in cui il processo rimane
sospeso.
Sebbene sottenda un problema applicativo, la questione - conclude
l'Avvocatura - sarebbe mal formulata: sia perché non risulta
impugnata la norma che disciplina il termine di prescrizione dei
reati, sia perché si richiederebbe alla Corte una pronuncia su una
materia rimessa alle scelte discrezionali del legislatore. Considerato in diritto
1. - È all'esame della Corte, per violazione dell'art. 112 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.
46, comma 3, e 49, ultimo comma, del codice di procedura penale, in
quanto permettono all'imputato di riproporre ad libitum la richiesta
di rimessione del procedimento, basata su motivi anche solo in
apparenza nuovi, così favorendo il decorso del termine di
prescrizione.
2. - La questione è inammissibile.
Non si ignorano in questa sede, né si sottovalutano, gli
inconvenienti lamentati dal giudice a quo, che consistono non
soltanto nella possibilità di un uso distorto della riproposizione,
a fini dilatori, della richiesta di rimessione - stante il potere
esclusivo conferito alla Corte di cassazione di decidere
sull'ammissibilita'e la fondatezza di essa - ma consistono, altresì,
nell'obbligo per il giudice di merito di fermarsi, ai sensi dell'art.
47, comma 1, del codice di rito, alle soglie della sentenza.
Tuttavia, questa Corte non può non rilevare l'imprecisione nella
denuncia della normativa processuale, non essendo coinvolto, in
particolare, il citato art. 47, e soprattutto non può non ricordare
che l'invocato principio costituzionale è inidoneo a garantire,
oltre il momento iniziale dell'impulso dato dal pubblico ministero
(da ultimo, cfr. sentenza n. 280 del 1995), l'efficienza del processo
penale, che pure è bene costituzionalmente protetto.
Tanto, ovviamente, non preclude la possibilità di un riesame
della questione ove adeguatamente definita ai sensi dell'art. 23,
primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 46, comma 3, e 49, ultimo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione,
dalla Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:460 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte