Corte costituzionale

Ordinanza n. 460/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 8legge 419/1991
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 629 del codice

penale promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1997 dal

tribunale di Velletri nel procedimento penale a carico di Mammucari

Massimo iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie

speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un

imputato per il delitto di estorsione il tribunale di Velletri ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 629

cod. pen.;

che a parere del giudice a quo la norma impugnata, così come

modificata dall'art. 8 del d.-l. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito

in legge, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172,

punisce il delitto in parola con la pena edittale minima di anni

cinque di reclusione, da ritenersi del tutto sproporzionata in

relazione a fatti di modesta entità, quale quello sottoposto al

giudizio del tribunale rimettente;

che tale trattamento sanzionatorio è vieppiù irragionevole alla

luce del confronto con i delitti di rapina e di concussione, entrambi

puniti con pena edittale minima inferiore a quella prevista dall'art.

629 cod. pen., pur essendo la concussione un delitto che lede anche

l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione.

Considerato che una questione analoga a quella presente è stata

già dichiarata da questa Corte manifestamente infondata (ordinanza

n. 368 del 1995) in relazione al raffronto tra il delitto di

estorsione e quello di rapina;

che i due delitti ora richiamati appaiono sostanzialmente

diversi, sicché ogni paragone concernente la misura della pena

risulta inconferente, tenendo presente che a questa Corte non è

consentito sindacare le scelte operate dal legislatore in tale

settore, se non in presenza di situazioni viziate da evidente

arbitrarietà;

che il confronto non è instaurabile neppure col delitto di

concussione il quale, pur presentando indubbi margini di affinità

con quello di estorsione, è fattispecie intrinsecamente diversa,

tale da non poter costituire un valido tertium comparationis;

che pertanto, mancando un pertinente ed univoco termine di

raffronto (sentenza n. 217 del 1996), qualsiasi intervento di questa

Corte volto a modificare la pena edittale minima del delitto di

estorsione si risolverebbe in un'indebita invasione della sfera di

discrezionalità riservata al legislatore;

che la questione, dunque, dev'essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 629 cod. pen. sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Velletri con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:460 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte