Sentenza n. 461/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/10/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 202 cpv., 169, ultimo comma, e 175 del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1986
dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalle parti civili
Giannini Giannino ed altri nel procedimento penale a carico di
Iannarello Riccardo ed altro, iscritta al n. 385 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Luigi Mengoni.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 9 febbraio 1989, pervenuta alla Corte
costituzionale il 30 maggio 1990, la Corte di cassazione ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 202, secondo comma, 169, ultimo comma, e 175 del codice di
procedura penale del 1930 nella parte in cui anche per le
impugnazioni di una sentenza o di un altro provvedimento penale
proposte per i soli interessi civili, quando siano notificate nelle
forme di cui all'art. 169, ultimo comma, considera perfezionata la
notificazione nel momento del recapito al destinatario della
raccomandata recante l'avviso di deposito nella casa comunale di
copia dell'atto.
Esclusa la possibilità di una interpretazione restrittiva, pur
accolta da qualche sentenza della stessa Cassazione, o nel senso che
il termine di decadenza prescritto dall'art. 202, secondo comma,
dovrebbe ritenersi rispettato allorché entro lo stesso l'interessato
abbia richiesto la notifica all'ufficiale giudiziario ovvero nel
senso che la decadenza non si verificherebbe allorché l'inosservanza
sia imputabile a negligenza dell'ufficiale giudiziario o del servizio
postale, il giudice a quo reputa la normativa denunciata contrastante
anzitutto col diritto di difesa, in quanto fa dipendere l'esercizio
di un diritto, soggetto a un breve termine di decadenza, "da
un'attività del tutto indipendente dal titolare e persino dallo
stesso pubblico ufficiale preposto alle notifiche, dall'attività,
cioè, dell'ufficio postale, cui rimangono ignote le esigenze di cui
all'art. 202 cpv.".
In secondo luogo è ritenuto violato anche il principio di
eguaglianza, non trovando alcuna giustificazione il diverso regime
applicato dalle norme in questione alla notifica delle impugnazioni
di sentenze penali per i soli interessi civili rispetto a quello
previsto in situazioni analoghe dall'art. 140 cod.proc.civ. per la
notifica delle impugnazioni civili.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Dopo avere ricordato che in riferimento all'art. 24 Cost. la
questione è stata dichiarata inammissibile dalla sentenza n. 33 del
1986, l'Avvocatura osserva che, per quanto concerne l'art. 3 Cost.,
essa appare infondata anche sotto il nuovo profilo della pretesa
irrazionalità della disparità di trattamento rispetto al regime
delle notifiche delle impugnazioni delle sentenze civili. La
disparità è giustificata dalle peculiari esigenze del processo
penale, alle cui modalità l'azione civile deve adattarsi quando si
svolga nel suo ambito. Considerato in diritto
1. - La Corte di Cassazione censura il combinato disposto degli
artt. 202, secondo comma, e 169, ultimo comma, del codice di
procedura penale del 1930, nonché dell'art. 175 dello stesso codice,
giudicandolo contrario agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella
parte in cui, in caso di irreperibilità del destinatario o di
rifiuto di ricevere la copia dell'atto opposto dalle persone indicate
dalla legge, stabilisce che la notificazione alle altre parti della
dichiarazione di impugnazione di un provvedimento penale limitata ai
capi concernenti gli interessi civili, da eseguirsi entro tre giorni
a pena di decadenza, si perfeziona nel momento del recapito al
destinatario della lettera raccomandata recante l'avviso
dell'avvenuto deposito nella casa comunale.
La questione è riproposta in termini più circoscritti (quanto al
petitum) e parzialmente diversi (quanto alla causa petendi) da quelli
già esaminati da questa Corte con la sentenza n. 33 del 1986 e con
le ordinanze nn. 930 e 1135 del 1988. Non è più contestata per se
stessa la brevità del termine di decadenza entro il quale la
dichiarazione di impugnazione deve essere notificata alle altre
parti, ma si concentra la censura sul grave impedimento che
all'esercizio del diritto di impugnazione della parte civile deriva
dalla combinazione del termine col requisito della consegna della
raccomandata al destinatario quale momento perfezionativo della
notifica.
Perciò, ai fini dell'art. 3 Cost., invocato come ulteriore
parametro di incostituzionalità in connessione alla denunciata
violazione dell'art. 24, il termine di comparazione non è più
identificato nell'art. 199- bis dello stesso codice di procedura
penale o nell'art. 325 del codice di procedura civile, bensì
nell'art. 140 di quest'ultimo.
2. - La questione è fondata.
L'unione processuale dell'azione civile a quella penale giustifica
- in considerazione delle esigenze cautelari caratteristiche di
questo tipo di processo - l'assoggettamento della parte che impugna
la sentenza per i soli interessi civili all'onere di notificare la
dichiarazione alle altre parti entro il breve termine di tre giorni,
a pena di inammissibilità dell'impugnazione. Non giustifica, invece,
l'estensione del criterio dell'art. 169 per cui la notifica si
intende perfezionata solo alla data risultante dall'avviso di
ricevimento della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario.
Tale criterio ha una ragion d'essere limitatamente ai casi, come
appunto quelli previsti dall'art. 169, in cui la notifica ha la
funzione di far decorrere un termine assegnato al destinatario per il
compimento di certi atti: la decorrenza degli effetti della
notificazione dal ricevimento della raccomandata garantisce
all'interessato la disponibilità dell'intero termine per prendere
cognizione dell'atto notificato ed esaminare in cancelleria i
documenti inerenti. Quando invece, come nel caso dell'art. 202,
secondo comma, la notifica non stabilisce il dies a quo di un termine
a carico del destinatario, ma è essa stessa soggetta a un termine
che il notificante deve osservare a pena di decadenza dal suo
diritto, la regola che ne fa coincidere il perfezionamento con la
ricezione dell'avviso raccomandato, mentre non soddisfa esigenze di
tutela di interessi apprezzabili delle altre parti, rende alla parte
civile gravemente difficoltoso, se non impossibile, l'esercizio del
diritto di difesa.
3. - La violazione dell'art. 24 Cost. è accentuata da una
valutazione della disciplina in esame riferita anche all'art. 3 Cost.
Tale disciplina, oltre che irragionevole in se stessa per le
considerazioni sopra esposte, lo è anche comparativamente, quando
sia messa a confronto con la disciplina della notifica delle
impugnazioni nel codice di procedura civile. In situazioni analoghe a
quelle di cui è causa l'art. 140 di questo codice considera
perfezionata la notificazione nel momento in cui l'ufficiale
giudiziario, a completamento delle altre formalità prescritte dalla
legge, spedisce la lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
mentre è irrilevante la data di arrivo all'indirizzo del
destinatario.
Il rilievo che nel nostro caso l'azione civile è inserita nel
processo penale non vale a escludere l'omogeneità dei termini del
confronto, e quindi la possibilità di trarre dall'art. 140
cod.proc.civ. un modello normativo al quale riferirsi per riportare
la disciplina delle modalità di notifica della dichiarazione di
impugnazione nei limiti del "rispetto del diritto di difesa e del
principio di razionalità" (cfr. sent. n. 213 del 1975). Poiché
l'onere di notifica imposto all'impugnante dall'art. 202 cod. proc.
pen. non risponde ad esigenze proprie del processo penale, ma è una
formalità derivante dai principi del processo civile relativi alla
costituzione del contraddittorio (formalità, peraltro, non
conservata dal nuovo codice del 1988, secondo il quale alla notifica
provvede senza ritardo il cancelliere: art. 584, integrato dall'art.
164 disp. att.), il criterio di pari trattamento in pari causa vuole
che anche le modalità della notifica dell'avvenuto deposito di copia
dell'atto nella casa comunale siano improntate alla regola del codice
di procedura civile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 169, ultimo comma, 175 e 202, secondo comma, del codice
di procedura penale del 1930, nella parte in cui prevede che la
notificazione nelle forme stabilite dall'art. 169, ultimo comma,
dell'impugnazione di una sentenza o di un altro provvedimento penale
per i soli interessi civili si perfeziona al momento del recapito
dell'avviso raccomandato al destinatario, anziché al momento della
spedizione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:461 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte