Corte costituzionale

Ordinanza n. 461/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1993 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Angela Reni e la

Società Caffè Lamberti, iscritta al n. 192 del registro ordinanze

1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile di sfratto per

morosità intimato dalla locatrice Angela Reni alla Società Caffè

Lamberti, conduttrice di un immobile adibito ad uso diverso da quello

di abitazione, il Pretore di Verona, con ordinanza emessa il 17

febbraio 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55

della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di

immobili urbani), nella parte in cui esclude che la sanatoria della

morosità nel pagamento del canone si applichi alle locazioni di

immobili urbani ad uso non abitativo stipulate successivamente

all'entrata in vigore della stessa legge;

che il giudice rimettente osserva come l'interpretazione della

disposizione sia tuttora dibattuta. Secondo un indirizzo,

inizialmente fatto proprio dalla Corte di cassazione, la sanatoria

della morosità prevista dall'art. 55 della legge n. 392 del 1978 si

dovrebbe applicare anche alle locazioni di immobili adibiti ad uso

diverso da quello abitativo stipulate successivamente all'entrata in

vigore della legge stessa; secondo un più recente ed opposto

orientamento, accolto dalla stessa Corte, la possibilità di

sanatoria riguarderebbe solo il regime transitorio;

che la disposizione denunciata, seguendo questa seconda e più

restrittiva linea interpretativa, condivisa dal giudice rimettente,

sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto

discrimina il trattamento dei conduttori, dettando una disciplina ad

essi più favorevole nel regime transitorio rispetto a quella loro

riservata con riferimento ai contratti stipulati dopo l'entrata in

vigore della legge n. 392 del 1978;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto

la norma denunciata, limitando nella disciplina a regime ai soli

conduttori di immobili ad uso di abitazione la sanatoria della

morosità, rispetta, sotto il profilo della ragionevolezza, il

principio di eguaglianza. Difatti la situazione da disciplinare nel

passaggio dal precedente al nuovo regime delle locazioni sarebbe

diversa e non comparabile rispetto a quella che si presenta quando la

nuova normativa è operante. In quest'ultimo caso sarebbe ragionevole

la scelta del legislatore di regolare la morosità secondo le norme

generali sull'inadempimento e sulla risoluzione del contratto, mentre

quando una nuova normativa interviene nei rapporti in corso

modificandone alcuni tratti, con l'aumento del canone a scaglioni,

secondo la data di inizio del rapporto, sarebbe giustificato

disciplinare in via transitoria le conseguenze di tali modificazioni,

trattando in modo diverso le differenti situazioni.

Considerato che, a parte quanto questa Corte ha già osservato

incidentalmente in ordine all'applicabilità della norma denunciata a

tutti i contratti di locazione stipulati in regime di equo canone

(ordinanza n. 6 del 1985), la questione sollevata dal Pretore di

Verona concerne una delle interpretazioni dell'art. 55 della legge n.

392 del 1978, che limita la possibilità di sanare la morosità del

conduttore con il pagamento dei canoni scaduti in sede giudiziale

solamente per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore

della legge n. 392 del 1978;

che, anche così interpretata, la norma non è in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, in quanto le due categorie, previste dal

legislatore del 1978, dei rapporti locativi iniziati dopo l'entrata

in vigore della legge n. 392 e di quelli in corso al momento di

entrata in vigore della legge stessa non sono omogenee (ordinanze n.

222 del 1987 e n. 251 del 1983). Difatti nella disciplina transitoria

il mutamento legislativo incide sulla posizione delle parti

contrattualmente stabilita, modificando anche l'ammontare del canone,

e può giustificare la scelta del legislatore di consentire, solo in

questa fase, la possibilità per il conduttore di sanare la morosità

in sede giudiziale;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale

sollevata da Pretore di Verona è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392

(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Verona con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:461 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte