Corte costituzionale

Ordinanza n. 462/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 162-bis,

introdotto dall'art. 126 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale) del codice penale, promossi con

ordinanze emesse il 25 novembre 1982 dal Pretore di Genova e il 9

novembre 1984 dal Pretore di Bassano del Grappa, iscritte

rispettivamente al n. 128 del registro ordinanze 1983 e al n. 81 del

registro ordinanze 1985, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 191 dell'anno 1983 e n. 137- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe:

1) il Pretore di Genova ha sollevato - con riferimento all'art.

3 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 162- bis

Cod. pen., quale introdotto dall'art. 126 della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non

prevede l'applicabilità dell'oblazione per i delitti puniti con la

sola pena della multa mentre la prevede per le contravvenzioni

sanzionate con l'ammenda e l'arresto (R.O. n.128/1983);

2) ed il Pretore di Bassano del Grappa ha sollevato - con

riferimento al medesimo parametro di costituzionalità - questione di

legittimità costituzionale dell'art.162 Cod. pen., nella parte in

cui non estende la possibilità dell'oblazione alle ipotesi di

contravvenzioni sanzionate con la pena detentiva in forma esclusiva o

congiuntamente con la pena pecuniaria (R.O. n. 81/1985);

Considerato che trattasi di questioni analoghe e pertanto possono

essere decise congiuntamente;

che rientra palesemente nella discrezionalità del legislatore,

in relazione al maggior disvalore tradizionalmente assegnato ai

delitti rispetto alle contravvenzioni, prevederne o meno l'estinzione

per oblazione;

che tale discrezionalità non solo non si palesa essere stata

esercitata in modo assolutamente irrazionale ma si rivela invece

essere stata usata in maniera pienamente razionale, tenuto conto,

appunto, del maggior disvalore dei delitti rispetto alle

contravvenzioni;

che, del pari, analoga discrezionalità vale per i reati puniti

con pena detentiva rispetto a quelli puniti con pena pecuniaria,

poiché anche quest'ultima discrezionalità è stata esercitata in

modo pienamente razionale, tenuto conto del maggior disvalore dei

reati puniti con pena detentiva;

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 162- bis Cod. pen., come introdotto

dall'art. 126 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 162 Cod. pen.,

sollevate, con riferimento all'art. 3 Cost., rispettivamente, dai

Pretori di Genova e di Bassano del Grappa con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:462 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte