Corte costituzionale

Ordinanza n. 462/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 4legge 1578/1933
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1997

dal pretore di Padova, nel procedimento penale a carico di Campiglio

Pierluigi, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il pretore di Padova, nel corso di un procedimento

penale a carico di un avvocato iscritto all'albo dell'Ordine degli

avvocati e procuratori di Padova, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura penale, nella

parte in cui la norma "non si applica agli iscritti all'albo di uno

degli ordini degli avvocati e dei procuratori del distretto cui

appartiene l'ufficio giudiziario competente per il giudizio";

che ad avviso del rimettente le ragioni che giustificano la

deroga alle ordinarie regole della competenza per territorio nei

procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato

ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato - riconducibili

all'esigenza di "assicurare oggettivamente un giudizio il più

possibile scevro da inevitabili condizionamenti ambientali", nonché

di "valorizzare pubblicamente il requisito della terzietà del

giudice rispetto ai soggetti comunque coinvolti nelle cause che deve

decidere" - sussisterebbero anche nei confronti degli esercenti la

professione forense;

che "la condanna a vivere insieme che accomuna magistrati e

legali" comporterebbe, secondo il rimettente, le medesime conseguenze

negative, sotto il profilo "dei rapporti professionali

interpersonali" e della "immagine pubblica dell'amministrazione della

giustizia", che la disciplina dell'art. 11 cod. proc. pen. mira ad

evitare nei confronti dei magistrati, e giustificherebbe quindi

l'estensione della deroga dettata per i magistrati agli iscritti

all'albo degli avvocati e procuratori;

che l'obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione non

sarebbero pertinenti, in quanto istituti attinenti a situazioni

diverse e non idonei a fronteggiare le esigenze per le quali è

prevista la disciplina di cui all'art. 11 cod. proc. pen;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto

le situazioni che il rimettente erroneamente ritiene analoghe sono in

realtà diverse, non sussistendo tra magistrati e avvocati quella

"condivisione di esperienze e di vita professionale" che caratterizza

i rapporti tra gli appartenenti all'ordine giudiziario;

Considerato che le ragioni della deroga alle regole ordinarie di

competenza predisposta dall'art. 11 cod. proc. pen. vanno ravvisate

nella necessità di assicurare la serenità e obiettività dei

giudizi, nonché l'imparzialità e la terzietà del giudice (v.

sentenze n. 109 del 1993 e n. 390 del 1991), anche con riferimento

all'esigenza di eliminare presso l'opinione pubblica qualsiasi

sospetto di parzialità determinato dal rapporto di colleganza e

dalla normale frequentazione tra magistrati operanti in uffici

giudiziari appartenenti al medesimo distretto di corte di appello;

che tali ragioni non possono ritenersi sussistenti in relazione a

procedimenti riguardanti iscritti agli ordini degli avvocati del

distretto cui appartiene l'ufficio giudiziario competente per il

giudizio, per la diversa natura dei rapporti fra magistrati e

soggetti che esercitano la professione legale;

che, infatti, l'abituale frequentazione fra magistrati ed

avvocati (non dissimile, del resto, da quella che si determina fra

magistrati e personale di cancelleria, ovvero altro operatore della

giustizia) non riveste i caratteri propri del rapporto di colleganza

fra appartenenti all'ordine giudiziario, rapporto ragionevolmente

individuato dal legislatore come situazione tipica potenzialmente

idonea a ledere il principio di imparzialità del giudice, anche

sotto il profilo della sua immagine di terzietà e di neutralità

presso l'opinione pubblica;

che, inoltre, l'art. 4, regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.

1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore),

abilita gli iscritti all'albo ad esercitare la professione "davanti a

tutte le corti d'appello, i tribunali e le preture della Repubblica",

senza alcun limite territoriale (limite che, invece, era stabilito

nei confronti dei procuratori legali prima della entrata in vigore

della legge 24 febbraio 1997, n. 27), e non pone quindi alcun

ostacolo all'esercizio, anche abituale, delle funzioni difensive

fuori delle circoscrizioni territoriali, di natura meramente

amministrativa, cui fanno capo i vari albi degli avvocati;

che anche sotto questo profilo non vi è dunque alcuna analogia

fra le situazioni poste a raffronto, poiché l'iscrizione all'albo

degli avvocati non implica l'esercizio di funzioni professionali

nell'ambito di un determinato distretto giudiziario, diversamente da

quanto postula l'art. 11 cod. proc. pen. per i magistrati, la cui

attività è necessariamente riferibile a uffici ben individuati,

organizzati secondo regole di competenza territoriale;

che, d'altro canto, ove i rapporti tra il giudice e l'avvocato

parte del processo siano tali da pregiudicare in concreto

l'imparzialità del giudizio, soccorrono gli istituti della

astensione e ricusazione del giudice (v. sentenza n. 390 del 1991 e,

più in generale, sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997);

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore

di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:462 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte