Sentenza n. 463/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/11/1992 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 816/1985
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 8, della
legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 ("Norme per
l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985,
n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli
amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i
componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in
materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri
comunali, provinciali e di quartiere"), promosso con ordinanza emessa
il 14 gennaio 1992 dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento
civile vertente tra Esperabé Nicole ed Imbraguglio Nicolò, ed
altri, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Esparabé Nicole;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La signora Nicole Esperabé, iscritta nelle liste elettorali
del comune di Cefalù, ha presentato ricorso innanzi al Tribunale di
Termini Imerese, ex art. 9- bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
come modificato dall'art. 5 della l. 23 dicembre 1966, n. 1147, per
la dichiarazione di decadenza del signor Nicola Imbraguglio dalla
carica di consigliere comunale di Cefalù. Afferma la ricorrente che
l'Imbraguglio, dipendente della unità sanitaria locale n. 49, è
divenuto, successivamente all'elezione a consigliere comunale di
Cefalù, membro dell'ufficio di direzione della stessa unità
sanitaria locale. Tale circostanza - che se verificatasi prima
dell'elezione avrebbe costituito causa di ineleggibilità - porta
comunque alla decadenza dell'eletto, dal momento che questi non ha
optato nei termini di legge fra le due cariche incompatibili. Nel
ricorso, si prospetta un'interpretazione dell'art. 9, n. 8, della
legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (che determina le
cause di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale e
provinciale) tale da ricomprendere anche l'ipotesi della "unità
sanitaria locale pluricomunale", conformemente al dettato della
sentenza n. 43 del 1987 di questa Corte; dovendosi altrimenti
sollevare questione di legittimità in riferimento agli artt. 3 e 51
della Costituzione.
2. - Il Tribunale di Termini Imerese ha ritenuto di non seguire
l'interpretazione adeguatrice suggerita dalla ricorrente: l'art. 9,
n. 8, della legge regionale non ricomprende l'ipotesi della "unità
sanitaria locale pluricomunale". Tale interpretazione conduce
tuttavia al sospetto di incostituzionalità di detta norma, nella
parte in cui non prevede l'ineleggibilità dei dipendenti delle
unità sanitarie locali facenti parte dell'ufficio di direzione e dei
coordinatori dello stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a
costituire l'unità sanitaria da cui dipendono. La disposizione
impugnata sarebbe lesiva degli artt. 3 e 51 della Costituzione, in
quanto nega l'eleggibilità ai dipendenti delle unità sanitarie
"monocomunali" e "subcomunali", mentre la riconosce ai dipendenti
delle unità sanitarie pluricomunali. La sent. n. 43 del 1987 ha,
d'altronde, dichiarato illegittima analoga disposizione, introdotta
dall'art. 2, n. 8, della legge n. 154 del 1981. In punto di
rilevanza, osserva il remittente che la decisione della controversia
dipende in modo esclusivo dall'applicazione della disposizione
denunciata.
3. - Ha presentato tardivamente deduzioni (il 30 maggio 1992) la
signora Esperabé. Considerato in diritto
1. - Dubita il Tribunale di Termini Imerese della legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione,
dell'art. 9, n. 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno
1986, n. 31, nella parte in cui non prevede l'ineleggibilità dei
dipendenti delle unità sanitarie locali facenti parte dell'ufficio
di direzione e dei coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli
dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale.
2. - La questione è fondata.
L'art. 51 della Costituzione - che, nel fare specifica e
circostanziata applicazione del principio di eguaglianza alla materia
della eleggibilità, pone canoni direttamente disciplinanti la
materia stessa (sentt. nn. 166 del 1972 e 46 del 1969) - assicura a
tutti i cittadini il libero accesso alle cariche elettive, rinviando
alla legge la determinazione dei necessari requisiti. Il sistema
delle cause di ineleggibilità, come individuato dal legislatore,
dovrà comunque rispondere a criteri di razionalità, secondo quanto
sottolineato più volte da questa Corte (sentt. nn. 510 del 1989,
1020 del 1988, 43 del 1987, 172 del 1982, 129 del 1975, 58 del 1972,
46 del 1969). E certamente non si giustifica sotto il profilo della
razionalità il regime privilegiato fin qui concesso ai dipendenti,
sopra menzionati, delle unità sanitarie locali "pluricomunali" della
Regione siciliana: anche in tale ipotesi deve valere la salvaguardia
della libera espressione del voto, che è alla base della
ineleggibilità dei dipendenti delle unità sanitarie "monocomunali"
e "subcomunali".
D'altra parte, in base al principio più volte enunciato dalla
Corte (v. le sentt. nn. 571 del 1989, 235 del 1988, 432 e 130 del
1987, 45 del 1977 e 108 del 1969), non sussistono quelle situazioni
peculiari che sole potrebbero giustificare, per la Regione siciliana,
una disciplina differenziata rispetto a quella che ormai vale
nell'ordinamento generale dello Stato, a seguito della sentenza n. 43
del 1987 di questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3 e 51 della Costituzione, dell'art. 9, n. 8, della legge della
Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 ("Norme per l'applicazione
nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816,
concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori
locali. Determinazione delle misure dei
compensi per i componenti delle commissioni provinciali di
controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per
i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere"), nella parte in
cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità
sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione e dei
coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli dei comuni che
concorrono a costituire l'unità sanitaria locale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:463 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte