Sentenza n. 463/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 70/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni, nella legge
13 maggio 1988, n. 154 (Norme in materia tributaria nonché per la
semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1993 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Trieste, sui ricorsi riuniti
proposti da Mocher Laura ed altra contro l'Ufficio del Registro di
Trieste, iscritta al n. 50 del registro ordinanze del 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - A seguito di una compravendita immobiliare era stata
richiesta, nella domanda di voltura, l'attribuzione della rendita
catastale, ex art. 12 della legge 13 maggio 1988, n. 154 (Norme in
materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di
accatastamento degli immobili urbani). Poiché dal certificato
trasmesso dall'Ufficio tecnico erariale al competente Ufficio del
registro era risultato un valore superiore al corrispettivo
dichiarato nell'atto, erano stati notificati alla parte venditrice
due avvisi di liquidazione dell'imposta (relativi all'INVIM ed
all'imposta di registro), conseguenti alla rettifica del valore finale dell'immobile.
Nel corso del giudizio introdotto dal contribuente per
l'annullamento di detti avvisi, la Commissione tributaria di primo
grado di Trieste, con ordinanza emessa il 9 novembre 1993 (pervenuta
alla Corte il 20 gennaio 1995), ha sollevato, in relazione all'art.
24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del citato art. 12 del decreto-legge 14
marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13
maggio 1988, n. 154, nella parte in cui non prevede che il
certificato catastale, attestante l'avvenuta iscrizione con
attribuzione di rendita, trasmesso dall'Ufficio tecnico erariale
all'Ufficio del registro, non venga comunicato o notificato anche al
contribuente.
Il giudice a quo , premessa la rilevanza della questione per essere
decisiva, ai fini dell'accoglimento o del rigetto del ricorso, la
legittimità dell'omessa notifica del certificato, richiama anzitutto
la generale disciplina ( ex art. 51, primo comma, del d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131) che consente all'Ufficio del registro
l'eventuale rettifica del valore dichiarato sulla base di molteplici
parametri, quali i trasferimenti dell'ultimo triennio, la
potenzialità di produzione di reddito, le indicazioni fornite dai
comuni. Dal quadro normativo emergerebbero come principi generali sia
il vincolo dell'amministrazione ad attenersi ai parametri legali di
cui sopra sia il correlativo diritto del contribuente di conoscere
questi ultimi attraverso la notifica dell'avviso di accertamento.
Ciò sarebbe funzionale da un lato alla delimitazione delle ragioni
adducibili dall'Ufficio nella successiva fase contenziosa e
dall'altro lato all'esercizio del diritto di difesa del contribuente
di fronte alla maggiore pretesa fiscale attraverso l'eventuale prova
che essa non è conforme ai parametri legali.
Inoltre la stessa predeterminazione dei citati parametri
dimostrerebbe che il legislatore ha inteso ancorare il valore
imponibile alle condizioni del mercato.
Il criterio della determinazione automatica sarebbe stato
introdotto soltanto per stabilire il livello al di sotto del quale
l'Ufficio può procedere alla rettifica del valore. Perfino in caso
di omessa dichiarazione del corrispettivo sarebbe prevista, ex art.
53 del citato T.U., la determinazione del valore previa notifica
dell'avviso di accertamento. Pertanto la mancata notifica del
certificato di attribuzione della rendita, richiesta dal
contribuente, nell'a'mbito della procedura di cui all'impugnato art.
12, porrebbe questi in una condizione deteriore rispetto a chi non
abbia neppure indicato il corrispettivo. Inoltre, poiché l'Ufficio
procede in modo automatico, calcolando il valore attraverso la
rendita fissata dall'Ufficio tecnico erariale, l'interessato
resterebbe privato della possibilità di far valere in giudizio le
proprie ragioni, avendo preso conoscenza del valore de quo soltanto a
seguito dell'avviso di liquidazione dell'imposta. In ciò
risiederebbe la lesione del diritto di difesa.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'inammissibilità, ovvero per l'infondatezza della questione.
L'Autorità intervenuta rileva che la trasmissione del certificato
catastale altro non è che una modalità del procedimento
amministrativo, sì che la mancata previsione di una comunicazione al
contribuente non può comportare alcuna attenuazione della tutela
giurisdizionale. Pertanto la norma impugnata non sarebbe
correttamente individuata, né sarebbe esattamente evocato l'art. 24
della Costituzione, che non attiene ai procedimenti amministrativi.
Nell'imminenza della camera di consiglio l'Avvocatura ha
depositato una memoria ulteriore, rappresentando la circostanza
dell'intervenuta acquiescenza della parte acquirente alla
determinazione delle imposte risultante dalla valutazione automatica. Considerato in diritto
1. - È denunciato l'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n.
70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n.
154, il quale prevede che in caso di trasferimenti di fabbricati non
ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il
contribuente possa chiedere, contestualmente alla domanda di voltura,
l'attribuzione della rendita stessa e la determinazione dell'imposta
dovuta secondo il meccanismo della c.d. "valutazione automatica" ex
art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (reddito catastale
moltiplicato per 100). La norma è sospettata di violazione dell'art.
24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il
certificato contenente l'attribuzione della rendita da parte
dell'Ufficio tecnico erariale, trasmesso all'Ufficio del registro,
sia anche comunicato e notificato al contribuente. Secondo la
Commissione remittente, quest'ultimo viene infatti "privato
dell'effettiva possibilità di far valere in giudizio le proprie
ragioni, in contraddittorio con la parte avversa, e cioè della
possibilità di prospettare al giudice tributario ogni domanda ed
ogni ragione che non fossero legittimamente precluse".
2. - La questione non è fondata.
2.1. - Come questa Corte ha già avuto occasione di sottolineare,
la valutazione forfettaria, ovvero automatica, del valore dei beni,
prevista dal citato art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, si risolve in
una mera semplificazione del sistema di determinazione dei valori,
riconducibile al generale criterio di utilizzazione delle
presunzioni. Essa non introduce un nuovo sistema di determinazione
dei valori imponibili, ma semplicemente limita il potere di rettifica
che gli uffici finanziari hanno nel caso in cui non ritengano congruo
il valore dei beni dichiarati, impedendo loro di procedere ad una
maggiore valutazione allorché il valore dei beni stessi sia stato
dichiarato in misura non inferiore all'ammontare determinato in modo
automatico (reddito catastale aggiornato moltiplicato per il
coefficiente 100 per i fabbricati: cfr. ordinanze n. 78 del 1991 e n.
586 del 1987).
Subito dopo l'entrata in vigore della legge, era stata avvertita
in dottrina la difformità di trattamento conseguente
all'impossibilità di utilizzare la descritta opportunità nei casi
in cui all'immobile oggetto del trasferimento non risultasse ancora
attribuita la rendita. Ed appunto attraverso il procedimento
descritto nella norma impugnata, il legislatore ha reso possibile
l'auspicata espansione, prevedendo l'applicabilità dell'art. 52
allorché l'interessato dichiari, nell'atto pubblico, di volersene
avvalere e faccia specifica istanza, nella domanda di voltura, per la
determinazione della rendita. In tal caso l'Ufficio tecnico erariale
trasmette al competente Ufficio del registro un certificato catastale
attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione della rendita, la
quale consente di ottenere il risultato di cui sopra; e l'effetto
preclusivo della rettifica si estende anche all'INVIM, come
conseguenza dell'operatività della valutazione automatica.
Il meccanismo tipico di tale valutazione impedisce dunque
all'ufficio finanziario di sottoporre a rettifica il valore
dichiarato: se questo risulta superiore a quello tabellare, frutto
della semplice operazione aritmetica di moltiplicazione per il
coefficiente, l'ufficio stesso si limita a recuperare la differenza
d'imposta.
2.2. - Emerge allora chiaramente come la trasmissione del
certificato in parola rimanga tutta interna al procedimento
impositivo, costituendo semplice atto prodromico della determinazione
del valore imponibile. L'attribuzione della rendita acquista
rilevanza per il contribuente, solo in quanto produttiva della
determinazione forfettaria che egli aveva richiesto (come limite al
potere di accertamento dell'ufficio). Ma, prodottasi questa, nel
giudizio dinanzi alla Commissione tributaria adita per impugnare
l'avviso di riliquidazione dell'imposta di registro (come pure
dell'INVIM), l'interessato ha accesso all'impugnativa dell'atto di
classamento e dunque la possibilità di offrire anche elementi atti a
dimostrare una valutazione dell'immobile erronea e non conforme ai
parametri legali: esattamente come se, venuto a conoscenza attraverso
l'avviso di liquidazione della rendita, egli autonomamente impugnasse
l'atto di attribuzione, ai sensi degli artt. 1 e 16 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 (secondo l'accezione estensiva che la
giurisprudenza ormai consolidata conferisce a quest'ultima norma),
nonché a norma dell'ancor più esplicito dettato degli artt. 2 e 19,
lettera f) , del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Pertanto, non è dato scorgere nella denunciata norma alcun vulnus
del diritto di agire in giudizio, il quale rimane comunque garantito,
venendo "in discussione non già l' an, ma solo il quomodo
dell'accesso alla tutela giurisdizionale avanti le Commissioni
tributarie" (sentenza n. 9 del 1993).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia
tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di
accatastamento degli immobili urbani), convertito, con modificazioni,
nella legge 13 maggio 1988, n. 154, sollevata, in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione
tributaria di primo grado di Trieste con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:463 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte