Corte costituzionale

Ordinanza n. 463/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/11/2000 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni

di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 2000

dal tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, nel procedimento

civile vertente tra Zucchi Federico e la Medi Baldini s.r.l.,

iscritta al n. 105 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal conduttore di

un immobile urbano nei confronti del locatore per la ripetizione di

quanto versato in eccedenza rispetto alla misura dell'equo canone, il

giudice unico della sezione distaccata di Jesi del tribunale di

Ancona, con ordinanza del 15 gennaio 2000, ha sollevato - in

riferimento all'art. 3 della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 80, secondo comma, della legge 27 luglio

1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella

parte in cui, nel caso di decadenza del locatore dall'azione di

risoluzione del contratto per il parziale mutamento di destinazione -

da parte del conduttore - dell'uso pattuito dell'immobile locato,

prevede l'applicazione del regime giuridico corrispondente all'uso

effettivo prevalente;

che il rimettente, premesso che il rapporto di locazione

dedotto in giudizio è disciplinato dalla normativa di cui alla legge

n. 392 del 1978 e che, nella specie, l'immobile, locato per uso

abitativo ("seconda casa"), era stato - invece - parzialmente

destinato, in misura non prevalente, all'uso di ufficio, rileva che

il locatore aveva tardivamente proposto la domanda riconvenzionale di

risoluzione del contratto per tale mutamento di destinazione,

incorrendo nella decadenza di cui all'art. 167 cod. proc. civ., oltre

che in quella del termine trimestrale (decorrente dalla conoscenza

del mutamento) di cui all'art. 80, primo comma, della legge 392 del

1978, così da rendere applicabile alla fattispecie il regime di

predeterminazione legale del canone corrispondente all'uso effettivo

prevalente dell'immobile, ai sensi dell'art. 80, secondo comma, della

legge n. 392 del 1978;

che, secondo il giudice a quo la norma denunciata, non

consentendogli di escludere dalle somme da restituire al conduttore

la quota corrispondente all'uso non abitativo dell'immobile (che

sarebbe stato soggetto - per tale parte - ad un regime di canone

libero), vi'ola l'evocato parametro costituzionale: a) per

l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'art. 1455

cod. civ. e al primo comma dello stesso art. 80 della legge n. 392

del 1978, per i quali, ai fini della risoluzione del contratto

(allorché sia esercitabile tale azione), occorre aver riguardo

all'importanza dell'inadempimento e, dunque, nell'ipotesi di

mutamento parziale unilaterale della destinazione d'uso dell'immobile

locato, alla non scarsa importanza di tale mutamento, senza che sia

necessario considerare anche la prevalenza del nuovo uso; b) per

l'irragionevolezza di favorire ora il conduttore ora il locatore, a

seconda della contingente prevalenza ("anche per poco")

dell'instaurato nuovo uso, abitativo o non abitativo, dell'immobile

locato, rispetto al vecchio uso;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo la declaratoria di infondatezza della sollevata questione.

Considerato che il rimettente sostanzialmente lamenta che la

norma denunciata - nel caso di non tempestivo esercizio da parte del

locatore dell'azione di risoluzione di cui all'art. 80, primo comma,

della legge 392 del 1978 - sancisca il criterio dell'assorbimento nel

regime giuridico corrispondente all'uso effettivo prevalente

dell'immobile locato, rendendo così del tutto irrilevante

l'inadempimento (anche se di non scarsa importanza) del conduttore,

il quale abbia unilateralmente mutato in parte - ma in misura

minusvalentela pattuita destinazione d'uso dell'immobile locato;

che, tuttavia, è palesemente errato - data l'assoluta

disomogeneità dei termini di comparazione prospettati dal giudice a

quo - porre a confronto i criteri di rilevanza dell'inadempimento

stabiliti dal legislatore ai fini della risoluzione del contratto,

con i criteri di individuazione del regime giuridico unitario da

applicarsi nel caso di conservazione del contratto, allorché ne sia

esclusa per intervenuta decadenza dell'azione - la risoluzione

(esclusione, questa, che non è oggetto di censura da parte del

rimettente);

che, d'altronde, non è irragionevole il criterio

dell'assorbimento adottato dal legislatore al fine di configurare un

regime giuridico unitario per il contratto di locazione che si sia

conservato nonostante l'unilaterale instaurazione, contra pacta, da

parte del conduttore, di un uso effettivo promiscuo dell'immobile

locato;

che, in particolare, la totale irrilevanza - dopo il decorso

del termine di decadenza dall'azione di risoluzione contrattuale di

cui all'art. 80, primo comma, della legge n. 392 del 1978 -

dell'inadempimento parziale del conduttore, il quale abbia utilizzato

l'immobile in modo diverso da quello pattuito, ma in misura

minusvalente, è giustificata dalla specialità del rapporto locativo

e dalle connesse peculiari esigenze (anche sociali) di certezza,

stabilità ed univocità della disciplina;

che il regime giuridico alternativo, ipotizzato dal

rimettente sulla base della generica combinazione delle

(confliggenti) discipline corrispondenti ai diversi usi effettivi

dell'immobile locato, costituirebbe semmai uno dei tanti modelli

normativi astrattamente possibili, che solo il legislatore potrebbe

nella sua discrezionalità adottare;

che, pertanto, la sollevata questione - sotto tutti i profili

- è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione -

dal giudice unico del tribunale di Ancona, sezione distaccata di

Jesi, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:463 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte