Corte costituzionale

Ordinanza n. 464/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1998 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1997

dal pretore di Napoli - Sezione distaccata di Marano, iscritta al n.

131 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il pretore di Napoli - Sezione distaccata di Marano,

ha, con ordinanza del 13 ottobre 1997, sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede la possibilità per il

difensore designato di ufficio, in assenza del codifensore di fiducia

dell'imputato, di richiedere termine per preparare la difesa;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata in

quanto già decisa dalla Corte con sentenza n. 450 del 30 dicembre

1997.

Considerato che effettivamente, con la sentenza indicata

dall'Avvocatura dello Stato nel suo atto intervento, questa Corte ha

già deciso un'identica questione anche allora sollevata dallo stesso

pretore di Napoli - Sezione distaccata di Marano;

che, conseguentemente, non essendo stati proposti argomenti nuovi

o diversi da quelli già esaminati dalla sentenza n. 450 del 1997, la

questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione, dal pretore di Napoli - Sezione distaccata di Marano

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998..

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:464 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte