Sentenza n. 464/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1999 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 72d.lgs. 507/1993
- art. 4legge 421/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, concernenti il riordino della finanza locale), promosso
con ordinanza emessa il 16 dicembre 1997 dalla Commissione tributaria
provinciale di Genova sul ricorso proposto dalla Segheria Levante
s.r.l. contro il comune di Genova, iscritta al n. 135 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti l'atto di costituzione della Segheria Levante s.r.l. nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Uditi l'avvocato Gianni Marongiu per la Segheria Levante s.r.l. e
l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In pendenza del ricorso proposto da una società avverso
l'avviso di accertamento della tassa di smaltimento rifiuti solidi
urbani dovuta per gli anni 1993-1996, il comune di Genova ha
proceduto all'iscrizione a ruolo del tributo nella misura intera, con
relative soprattasse ed interessi.
La contribuente ha impugnato la cartella esattoriale, deducendo la
illegittimità della iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 15
del d.P.R. n. 602 del 1973. Tale disposizione consentirebbe la
graduale riscossione dei crediti d'imposta non ancora definitivamente
accertati.
La Commissione tributaria provinciale di Genova, investita della
richiesta di sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale,
almeno per gli importi eccedenti le misure previste dal citato art.
15 e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 47 del
decreto legislativo n. 546 del 1992, ha accordato l'invocata misura
cautelare ed ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province
nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente
il riordino della finanza locale), nella parte in cui (comma 1, 4 e
5) non prevede, nel caso di accertamento non ancora divenuto
definitivo, che l'iscrizione a ruolo del tributo possa essere
disposta nella sola misura prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 602
del 1973.
Il giudice rimettente osserva che l'obbligazione tributaria,
essendo ancora pendente l'impugnazione, non si è ancora
perfezionata; cionondimeno le disposizioni di cui all'art. 72 del
decreto legislativo n. 507 del 1993, conferendo formale legittimità
al ruolo ed alla cartella di pagamento impugnata, obbligano il
contribuente all'assolvimento immediato e per intero della pretesa
fiscale.
Osserva, altresì, il rimettente che il d.P.R. n. 602 del 1973, in
realtà, presiede alla riscossione della maggior parte dei tributi ed
in esso possono essere ravvisati i principi generali della
riscossione, mentre il d.P.R. n. 43 del 1988 assoggetta alla
disciplina del predetto d.P.R. n. 602 del 1973 la riscossione di vari
altri tributi, nonché la riscossione anche coattiva dei tributi e
delle altre entrate dello Stato.
Anche l'art. 72 del decreto legislativo n. 507 del 1993 fa richiamo
esplicito al sopra menzionato d.P.R. n. 602 del 1973, pur escludendo
l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 15 relativa alle
iscrizioni provvisorie in base ad accertamenti non definitivi.
Tale esclusione comporterebbe, ad avviso del giudice a quo la
violazione dell'art. 3 della Costituzione per l'irragionevole
disparità di trattamento fra contribuenti versanti nella medesima
situazione, caratterizzata dalla non definitività dell'accertamento
fiscale, e la violazione del diritto di difesa, garantito dall'art.
24 della Costituzione, nei confronti dei cittadini assoggettati ad
accertamento ed a riscossione di tributi comunali.
2. - Si è costituita in giudizio la Società contribuente,
ricorrente nel giudizio a quo la quale ha insistito per la
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata,
sottolineando, in particolare, un aspetto ulteriore, consistente
nella violazione del secondo comma dell'art. 53 della Costituzione,
in quanto il principio programmatico contenuto in detta norma,
secondo cui il sistema tributario deve essere informato a criteri di
progressività, a maggior ragione deve valere anche nella fase della
riscossione dei tributi.
3. - Ha, altresì, spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,
sostenendo la infondatezza del ricorso.
In particolare la difesa dello Stato dubita della rilevanza della
questione nella controversia in esame, giacché la misura cautelare,
in concreto, avrebbe, in attesa della definizione della causa,
limitato il potere esattivo dell'Ente, conformandolo al modello di
cui all'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con la
conseguenza che risulterebbe inammissibile - prima che infondato - il
profilo della questione attinente alla pretesa violazione dell'art.
24 della Costituzione.
Ed invero, ad avviso della difesa erariale, il giudice rimettente
non ha avuto alcun dubbio sulla compatibilità della norma applicata
con il primo comma dell'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 e, quindi,
sulla esperibilità dei rimedi giurisdizionali atti a salvaguardare
gli interessi del contribuente nelle more della decisione di merito.
Tuttavia, considerato che, a prescindere dalla fase cautelare ormai
esaurita, dovrà farsi luogo alla decisione di merito, la questione
di legittimità costituzionale conserverebbe la sua rilevanza.
L'Avvocatura generale dello Stato contesta, inoltre, l'intervento
ermeneutico operato dal giudice rimettente, che motiva la sospetta
violazione dell'art. 3 della Costituzione con il rilievo del mancato
richiamo, nel quarto comma del denunciato art. 72 del d.lgs. n. 507
del 1993, del meccanismo di graduale riscossione dei tributi non
ancora accertati in via definitiva di cui all'art. 15 del più volte
ripetuto d.P.R. n. 602 del 1973.
Ed invero, secondo la difesa erariale, la disposizione del quarto
comma dell'art. 72 è preordinata a regolamentare una serie di
adempimenti procedimentali in contrapposto alle attribuzioni del
sindaco in tema di concessione di maggior rateazione del carico
d'imposta, giustificando così l'omesso richiamo all'art. 15 del
d.P.R. n. 602 del 1973, tanto più che quest'ultima disposizione
dovrebbe ritenersi compresa - perché non espressamente esclusa - nel
generale rinvio operato dal quinto comma dello stesso art. 72.
4. - Nell'imminenza della data stabilita per la pubblica udienza,
la società, ricorrente nel giudizio che ha dato luogo all'ordinanza
di remissione, ha depositato una memoria, con cui ribadisce le
proprie conclusioni in ordine alla illegittimità costituzionale
della normativa impugnata.
In particolare, sottolinea che la disciplina dettata dall'art. 15
si applica per la quasi totalità dei tributi comunali, giacché per
la riscossione, anche coattiva, di quasi tutti i tributi si fa
riferimento alle disposizioni di cui al d.P.R. 28 gennaio 1988, n.
43. Quest'ultimo, all'art. 63, richiama espressamente le disposizioni
del d.P.R. n. 602 del 1973, mentre solo per la riscossione della
tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) viene adottato il contrario
sistema dell'iscrizione al ruolo provvisorio per l'intero, con palese
violazione del principio secondo cui l'iscrizione a ruolo deve
avvenire in base ad un titolo incontrovertibile o, almeno, suffragato
da una presunzione ragionevole di legittimità.
D'altro canto, le ragioni logico-giuridiche - sempre secondo
l'assunto di parte - non potrebbero poggiare su mere esigenze di
bilancio dei comuni, come si rileva dalla circolare 15 gennaio 1994,
n. 1/5-94.
La parte privata ribadisce, infine, come la disciplina denunciata
concretizzerebbe anche una violazione del diritto di difesa, in
quanto, per i contribuenti assoggettati all'accertamento ed alla
riscossione della TARSU, verrebbe, di fatto, preclusa ogni tutela
cautelare in sede giurisdizionale, atteso che la cartella di
pagamento (formalmente immune da vizi propri per essere stata emessa
in base al precetto normativo in questione) non potrebbe essere
oggetto di autonoma impugnazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale, sottoposta in via
incidentale all'esame della Corte, riguarda l'art. 72 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), nella
parte in cui (comma 1, 4 e 5) non prevede, nel caso di accertamento
non ancora divenuto definitivo, che l'iscrizione a ruolo del tributo
possa essere disposta per il solo tributo principale e nella sola
parte non eccedente la misura prevista dall'art. 15 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602.
La questione è proposta dall'ordinanza di remissione sotto i
profili della violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione,
rispettivamente per disparità di trattamento rispetto alla più
favorevole previsione dell'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 e in
relazione alla preclusione di fatto della tutela cautelare, non
potendo la cartella di pagamento, formalmente immune da vizi propri,
essere oggetto di autonoma impugnazione ai sensi dell'art. 19 del
d.lgs n. 546 del 1992.
2. - Preliminarmente deve essere chiarito che l'ambito del presente
giudizio incidentale resta delimitato dall'ordinanza del giudice a
quo che, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, deve
contenere "i termini e i motivi" delle questioni sottoposte alla
Corte; di conseguenza sono inammissibili i profili relativi alla
pretesa violazione dell'art. 53, secondo comma, della Costituzione,
invocati dalla parte privata interveniente, a prescindere
dall'assoluta estraneità alla materia del criterio di
progressività, attinente al sistema (impositivo) tributario nel suo
complesso, e non certamente alla fase della riscossione.
3. - I dubbi avanzati dalla difesa dello Stato sulla rilevanza
delle questioni sono privi di fondamento, in quanto l'accoglimento
della istanza di sospensione lascia impregiudicata la problematica
della legittimità della iscrizione provvisoria per il totale del
debito tributario, quantomeno per le conseguenze del ritardo dei
pagamenti.
4. - Le questioni sollevate non sono fondate, quale che sia la
interpretazione delle norme denunciate, cioè se il combinato
disposto dell'art. 72, comma 4 e 5, consenta la iscrizione
provvisoria del totale del tributo o imponga, invece, una iscrizione
frazionata, secondo le tesi al riguardo affermate, rispettivamente,
dalla difesa dello Stato e dal giudice a quo.
Infatti, sotto il profilo della disparità di trattamento, è
sufficiente osservare che trattasi di imposizione tributaria di tassa
di smaltimento di rifiuti solidi urbani, che, per natura, per
soggetto impositore, per modalità di commisurazione della tassa in
base a tariffa e per i rapporti (legislativamente fissati) tra
gettito complessivo e costo di esercizio del servizio, si differenzia
dalle imposte cui è applicabile direttamente l'art. 15 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito). Di conseguenza il legislatore non è tenuto sul piano
costituzionale ad una identità di scelte in ordine ai tempi e
modalità di esazione e iscrizione a ruolo provvisoria.
5. - Anche per il profilo attinente alla violazione dell'art. 24
della Costituzione si perviene alla soluzione di infondatezza.
Invero, di fronte ad una pretesa impositiva patrimoniale (in base a
legge) della pubblica Amministrazione, l'esigenza, costituzionalmente
garantita, di adeguata tutela del soggetto, che subisce
l'imposizione, non comporta necessariamente che l'esazione coattiva
dell'intero debito debba essere preceduta dalla pronuncia di un
giudice che abbia definito il tributo dovuto. Infatti, per il
principio di esecutività degli atti provenienti da un'autorità
nell'esercizio di pubblici poteri, il soggetto privato è tenuto ad
adempiere e l'adeguata tutela di fronte all'Amministrazione può
risultare dalla facoltà riconosciuta di ricorrere ad un giudice
entro un termine ragionevole, in modo da poter ottenere la
sospensione della esecuzione dell'atto impugnato. L'adeguata tutela
dei propri diritti, attraverso la possibilità riconosciuta a tutti
di agire in giudizio, non esige come soluzione obbligata per il
legislatore, né l'indifferenziata sospensione ope legis della
esecuzione per il fatto della impugnazione, né una graduazione o
frazionamento della esazione coattiva. Nella ipotesi considerata
relativa a tributo comunale attribuito alla giurisdizione delle
commissioni tributarie è previsto, in via generale, che il
ricorrente possa chiedere ed ottenere la sospensione dell'atto
impugnato in presenza di danno grave ed irreparabile (ipotesi nella
specie verificatasi) e, in caso di eccezionale urgenza, è prevista
la possibilità di provvisoria sospensione con decreto del presidente
del collegio in attesa della pronuncia del collegio stesso.
Pertanto il vigente ordinamento processuale tributario assicura
adeguati strumenti di tutela, tali da escludere il vizio di
legittimità costituzionale della norma denunciata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
(Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità
e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province
nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza locale), sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale
di Genova, con ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:464 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte