Sentenza n. 465/1999
Altra decisione · depositata il 30/12/1999 · relatore Riccardo Chieppa
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6,
della legge della Regione Siciliana approvata il 23 dicembre 1997,
recante "Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di
proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma
dei carabinieri operanti in Sicilia", promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 31
dicembre 1997, depositato in cancelleria l'8 gennaio 1998 ed iscritto
al n. 2 del registro ricorsi 1998.
Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Udito l'Avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R.Ric. n. 2
del 1998) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha
sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale
della disposizione di cui all'art. 11, comma 6, della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (Disposizioni
in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di
finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei
carabinieri operante in Sicilia), per violazione degli artt. 14 e 17
dello statuto speciale, nonché dell'art. 114 della Costituzione.
In particolare, il ricorrente, ha impugnato l'art. 11, comma 6,
della predetta legge, nella parte in cui proroga, ulteriormente, al
31 dicembre 1998, il termine previsto dal comma 37, dell'art. 2,
lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già prorogato alla
data del 31 dicembre 1997.
Tale previsione, secondo il ricorrente, limitandosi ad un episodico
ed irragionevole intervento sui termini senza alcun carattere di
organicità nella materia, opera una estemporanea modifica nel corpo
della normativa statale vigente, alterando il sistema della gerarchia
delle fonti, con evidente violazione delle norme dinanzi riportate.
2. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza
l'Avvocatura generale dello Stato ha fatto rilevare che il Presidente
della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata (legge 23
gennaio 1998, n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 5 del 28 gennaio 1998) omettendo la previsione dell'art.
11, comma 6, con conseguente cessazione della materia del contendere. Considerato in diritto Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato in
via principale, con riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto
speciale ed all'art. 114 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997
(Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga di
finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei
carabinieri operante in Sicilia).
La legge sopra menzionata è stata, peraltro, fatta oggetto di
promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione
Siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge
regionale 23 gennaio 1998, n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 5 del 28 gennaio 1998).
L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita
necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo
deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la
possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di
promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia,
privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v.,
da ultimo, sentenza n. 352 del 1999).
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del
contendere del presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:465 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte