Corte costituzionale

Ordinanza n. 465/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/11/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 46 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con

ordinanze emesse il 16 febbraio 2000 dalla Commissione tributaria

provinciale di Milano sul ricorso proposto da Spreafico Laura contro

l'Ufficio delle imposte dirette di Milano, iscritta al n. 287 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2000 e il 19 maggio

1997 dalla commissione tributaria provinciale di Biella sul ricorso

proposto da Ronco Osvaldo contro l'Ufficio delle imposte dirette di

Cossato, iscritta al n. 320 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso da un

contribuente avverso un avviso di accertamento notificatogli dal

competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette,

successivamente annullato in pendenza di giudizio, la commissione

tributaria provinciale di Biella, con ordinanza emessa il 19 maggio

1997 (pervenuta alla Corte il 17 maggio 2000: r.o. n. 320 del 2000),

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 46,

comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al

Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),

là dove "non riconosce alla parte vincente il diritto alla rifusione

delle spese, in caso di cessazione della materia del contendere

conseguente al riconoscimento della fondatezza del ricorso da parte

dell'Ufficio";

che, secondo la commissione rimettente, la denunciata norma

si pone in contrasto: a) con l'art. 3 Cost., per irragionevole ed

ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla normativa

vigente del processo civile e di quello amministrativo; b) con gli

artt. 24 e 113 Cost., perché il mancato rimborso delle spese

impedisce una effettiva e piena tutela del diritto azionato e può

costringere il contribuente a non instaurare il giudizio per vedere

riconosciuto il suo diritto;

che, nel corso di analogo procedimento, la commissione

tributaria provinciale di Milano, con ordinanza emessa il 16 febbraio

2000 (r.o. n. 287 del 2000), ha sollevato questione di legittimità

dello stesso art. 46, comma 3, "nella parte in cui prevede che, in

caso di cessazione della materia del contendere, le spese del

giudizio estinto a norma del comma 1 restano sempre a carico della

parte che le ha anticipate";

che la norma viene denunciata per violazione del principio di

uguaglianza, data la disparità di trattamento con l'omologo caso

disciplinato dall'art. 44, nel quale è prevista l'opposta regola per

cui il ricorrente che rinuncia al ricorso deve rimborsare le spese

alle altre parti;

che, nel giudizio promosso con r.o. n. 287 del 2000, è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la

manifesta infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che i giudizi, concernenti la medesima norma, possono

essere riuniti e congiuntamente decisi;

che (successivamente alla proposizione da parte della

commissione tributaria di Biella dell'odierno incidente di

costituzionalità) questa Corte, chiamata al vaglio di identiche

questioni, ne ha dichiarato l'infondatezza con sentenza n. 53 del

1998;

che nella motivazione di tale decisione - oltre che delle

ordinanze n. 368 del 1998, n. 77 e n. 265 del 1999, pronunciate su

analoghe questioni - la Corte ha già dato esaurienti risposte alle

argomentazioni, svolte anche dalla menzionata commissione rimettente,

a sostegno della lamentata violazione del principio di uguaglianza e

di razionalità, così come del diritto di difesa del contribuente;

che, in particolare, questa Corte ha ivi osservato come, in

materia, il legislatore - nell'opera, affidata alla sua

discrezionalità, di conformazione degli istituti del giudizio

tributario a quello civile - non abbia in alcun modo travalicato il

limite della razionalità;

che, infatti, da un lato, la non simmetrica costruzione delle

singole norme in specifici sistemi processuali in sé compiuti e

riguardanti materie non omogenee è inidonea a produrre lesioni al

principio di uguaglianza, non potendo un modello processuale essere

assunto a parametro per un rito; e, dall'altro lato, costituisce

principio insuperabile esclusivamente quello che la parte vittoriosa

non venga gravata, in tutto o in parte, delle spese di lite, mentre

la concreta esplicazione del diritto di azione e di difesa della

parte prescinde dalla possibilità di conseguirne all'esito della

lite la (eventuale) ripetizione;

che, relativamente a quanto ulteriormente prospettato dalla

commissione tributaria di Milano, in riferimento all'asserita

violazione del principio di uguaglianza, basta solo ribadire quanto

già sostenuto nelle richiamate ordinanze (tutte ignorate dalla

rimettente) circa la disomogeneità - in ordine ai presupposti,

nonché agli effetti processuali e sostanziali - fra l'ipotesi di

rinuncia al ricorso e quella di cessazione della materia del

contendere; donde la palese inconfigurabilità della paventata

disparità di trattamento emergente dalla comparazione tra gli

artt. 44 e 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992;

che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate - in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione - dalla

Commissione tributaria provinciale di Biella, e - in riferimento

all'art. 3 della Costituzione - dalla commissione tributaria

provinciale di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:465 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte