Sentenza n. 466/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1992 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 6,
della legge della Regione Lazio 5 maggio 1990, n. 41 ("Approvazione
della disciplina contenuta nell'accordo per il triennio 1988-90
riguardante il personale dipendente dalle regioni a statuto
ordinario, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti,
dagli Istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali
degli istituti stessi nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree
di sviluppo industriale"), promosso con ordinanza emessa il 12
dicembre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui
ricorsi riuniti proposti da Ajello Salvatore, ed altri, contro
l'Istituto autonomo case popolari della provincia di Roma, ed altra,
iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Ajello Salvatore, ed altri, e di
Minà Giovanni, ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente
della Giunta della Regione Lazio;
Udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1992 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Uditi gli avvocati Federico Sorrentino per Ajello Salvatore, ed
altri, e Giampiero Pallotta per Minà Giovanni, ed altri e l'avvocato
dello Stato Luigi Criscuoli per la Regione Lazio;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Gli avvocati Salvatore Ajello, Giovanni Minà ed altri, tutti
"professionisti legali" presso l'Istituto autonomo case popolari
della provincia di Roma, hanno adito il T.A.R. del Lazio per ottenere
l'annullamento delle delibere adottate dalla Giunta regionale del
Lazio il 26 febbraio, il 5 marzo e il 25 marzo 1991, in sede di
controllo di legittimità su altrettante delibere del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Roma (in
particolare, la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 1991
approvava solo parzialmente la deliberazione dell'I.A.C.P. di Roma
del 27 novembre 1990, concernente l'attuazione degli istituti
contrattuali regolamentati dalla legge regionale 5 maggio 1990, n.
41).
Il Tribunale adito ha annullato, con decisione parziale (n. 208
del 1992), la delibera del 25 marzo 1991, mentre ha sospeso il
giudizio sulle altre per sollevare questione di legittimità
costituzionale con riguardo all'art. 38, comma 6, della legge
regionale n. 41 del 1990.
Con il citato art. 38, la Regione Lazio ha recepito la
corrispondente disposizione dell'accordo sindacale per il comparto
degli enti locali per il triennio 1988-1990. Detto adeguamento,
secondo il Tribunale rimettente, sarebbe stato effettuato a danno dei
dirigenti di prima qualifica dell'Istituto, avendo la legge regionale
salvaguardato solo i dirigenti direttamente dipendenti dalla regione.
Mentre l'accordo assume come elemento di distinzione tra i dirigenti
l'essere o no preposto alla "direzione di struttura o di staff" (art.
38, comma 3, d.P.R. n. 333 del 1990), l'art. 38, comma 6, richiama,
oltre alla "direzione di struttura", le "posizioni" previste
dall'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36.
Tali "posizioni", sostiene il giudice a quo, possono essere
conferite attualmente solo ai dirigenti regionali, e non anche a
quelli dell'Istituto autonomo: esse sono infatti previste per lo
svolgimento di compiti di studio, ispettivi e di controllo presso il
Consiglio regionale e la Giunta regionale (art. 4 della legge
regionale n. 36 del 1985). In applicazione dell'art. 4 di tale legge
n. 36, sono state poi istituite dieci "posizioni di studio" presso la
Giunta regionale - riservate in via ordinaria al settore "avvocatura"
- da attribuire a funzionari della prima qualifica dirigenziale, ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 36 del 1985.
Queste "posizioni di studio", prosegue il rimettente, non possono
essere istituite, con delibera del Consiglio d'amministrazione,
presso l'ufficio legale dell'Istituto autonomo case popolari, proprio
perché l'art. 38, comma 6, della legge regionale n. 41 del 1990 non
estende ai dirigenti dell'Istituto l'art. 4 della legge n. 36, più
volte menzionata. (Di tale estensione verrebbero a beneficiare i
ricorrenti in virtù della delibera del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto del 27 novembre 1990).
Il T.A.R. del Lazio sospetta, innanzitutto, la violazione del
principio di eguaglianza: gli avvocati dell'ufficio legale dello
I.A.C.P. di Roma - equiparati a tutti gli effetti ai dirigenti di
prima qualifica - subirebbero un trattamento deteriore rispetto ai
colleghi dell'Avvocatura regionale, senza alcuna ragionevole
giustificazione.
Vi sarebbe altresì lesione del principio di buon andamento di cui
all'art. 97 della Costituzione: i ricorrenti, che hanno usufruito
fino al 30 settembre 1990 di un trattamento giuridico ed economico
comprensivo dell'indennità, la verrebbero a perdere dal 1° ottobre
1990, per cui si potrebbero determinare "situazioni di tensione, con
pregiudizio del buon andamento degli uffici".
2. - Si è costituito il Presidente della Giunta della Regione
Lazio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione.
Ricorda l'insegnamento di questa Corte in ordine alla
discrezionalità del legislatore per quanto attiene alla previsione
di trattamenti retributivi diversi e della loro decorrenza (ord. n.
836 del 1988, sent. nn. 138 del 1979, 138 del 1977 e 92 del 1975).
Nel merito, osserva che la legge regionale 29 agosto 1991, n. 41,
ha stabilito la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali
degli Istituti autonomi per le case popolari del Lazio prevedendo,
per l'Istituto di Roma, 4 dirigenti di seconda qualifica e 19
dirigenti di prima qualifica, incrementati di 14 "posizioni di studio" (v. la tabella B dalla legge regionale n. 41 del 1991).
Ora, la legge regionale n. 41 del 1990 (art. 38, comma 3)
conferisce alle singole amministrazioni - compresi gli Istituti
autonomi case popolari (v. l'art. 1, comma 2, della stessa legge) -
il potere di applicare la norma in questione, individuando i
coefficienti dell'indennità da attribuire alle diverse funzioni,
entro il limite di quanto determinato per i dirigenti regionali di
pari qualifica.
Non sarebbe dunque fondato il dubbio di costituzionalità di detto
art. 38, comma 6.
3. - Si sono costituite le parti private.
Gli avvocati Ajello ed altri ricordano che, in base alla decisione
parziale del T.A.R. adito n. 208 del 1992, il d.P.R. n. 268 del 1987
e la legge regionale n. 41 del 1990 devono interpretarsi nel senso
che sono fatti salvi i profili professionali e gli inquadramenti
previgenti (e, dunque, anche il ruolo legale dello I.A.C.P. di Roma,
con il correlativo trattamento economico). Essi ritengono che non sia
conferente - quale norma applicabile al caso di specie - l'art. 38,
comma 6, della legge n. 41 del 1990. Equiparati, grazie alla sentenza
parziale n. 208 del 1992, i professionisti legali dell'Istituto ai
dirigenti di prima qualifica, erano da applicarsi non il comma 6, ma
i commi 1 e 3 del citato art. 38. La questione di costituzionalità
dovrebbe quindi ritenersi irrilevante.
Gli avvocati Minà ed altri, a loro volta, ricordano che la Giunta
regionale ha annullato la delibera del Consiglio di amministrazione
dell'Istituto autonomo di Roma soltanto su due specifici punti,
confermando che spetta all'Istituto di determinare - ai sensi del
comma 3 dell'art. 38 - i criteri per l'individuazione dei
coefficienti dell'indennità, con il solo limite di non superare
quelli fissati per i dirigenti regionali di pari qualifica. Considerato in diritto
1. - Dubita il T.A.R. del Lazio, III sezione, della legittimità
costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 97 della
Costituzione, dell'art. 38, comma 6, della legge della Regione Lazio
5 maggio 1990, n. 41, nella parte in cui non prevede che ai dirigenti
di prima qualifica dell'Istituto autonomo case popolari di Roma (e
soggetti equiparati), sia applicato l'art. 4 della legge regionale 11
aprile 1985, n. 36, che istituisce "posizioni di studio, ricerca,
ispettive e di controllo". L'Istituto autonomo non potrebbe
riconoscere queste "posizioni" ai suoi dirigenti di prima qualifica
(ed equiparati) che verrebbero così discriminati ingiustamente
rispetto ai dirigenti regionali di pari qualifica, con lesione dei
precetti costituzionali prima individuati.
2. - Il giudice a quo non rileva, però, che lo stesso art. 38
della legge regionale n. 41 del 1990, al comma 3, conferisce alle
"singole amministrazioni destinatarie della legge" il potere di
individuare parametri e criteri delle varie indennità da
corrispondere ai suoi dirigenti, entro il limite dei coefficienti
stabiliti per i dirigenti regionali di pari qualifica.
La stessa legge n. 41 del 1990 chiarisce che fra le
"amministrazioni destinatarie" vi sono gli enti pubblici non
economici dipendenti dalla regione, ivi compresi gli istituti
autonomi case popolari (art. 1, comma 2).
Spetta dunque all'Istituto autonomo case popolari determinare -
considerate le modalità previste dal suo ordinamento interno - le
singole indennità da corrispondere ai dirigenti, secondo gli
incarichi loro conferiti.
Né vale obiettare che ai dirigenti di prima qualifica degli
istituti autonomi case popolari non possono riconoscersi quelle
"posizioni di studio, di ricerca, ispettive e di controllo" di cui
all'art. 4 della legge regionale n. 36 del 1985, con evidenti
riflessi negativi sul regime delle indennità. Come ha ricordato
l'Avvocatura dello Stato, una recente legge regionale (n. 41 del
1991, tabella B) ha previsto, proprio per l'Istituto autonomo di
Roma, 14 posizioni di studio, integrando così, nella sostanza,
l'originaria previsione dell'art. 4 della legge regionale n. 36 del
1985.
3. - Ai fini del giudizio di merito, è dunque inconferente il
dubbio di costituzionalità dell'art. 38, comma 6, della citata legge
n. 41 del 1990, nei termini prospettati dal T.A.R. del Lazio.
Risultando irrilevante la questione proposta, essa va dichiarata
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 38, comma 6, della legge della Regione Lazio 5 maggio 1990,
n. 41 ("Approvazione della disciplina contenuta nell'accordo per il
triennio 1988-90 riguardante il personale dipendente dalle regioni a
statuto ordinario, dagli enti pubblici non economici da esse
dipendenti, dagli Istituti autonomi per le case popolari, dai
consorzi regionali degli istituti stessi nonché dai consorzi e dai
nuclei per le aree di sviluppo industriale"), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal T.A.R. del
Lazio, III sezione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:466 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte