Sentenza n. 466/1994
Altra decisione · depositata il 30/12/1994 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8
del disegno di legge n. 549 della Regione Siciliana approvato il 6
agosto 1994 (Provvedimenti per il Consorzio per l'autostrada
Siracusa-Gela), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per
la Regione Siciliana, notificato il 16 agosto 1994, depositato in
cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 55 del registro
ricorsi 1994;
Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe Orazio Russo per il
ricorrente e gli Avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per
la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha
impugnato gli artt. 1, 2, 3 e 8 del disegno di legge n. 549
(Provvedimenti per il Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela),
approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1994, per
violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
L'art. 1 del provvedimento impugnato prevede la possibilità di
trasferimento del personale di ruolo del sopprimendo Consorzio
autostradale Siracusa-Gela nei posti corrispondenti, per qualifica e
livello, dell'organico del Consorzio autostradale Messina-Catania-Siracusa. Il legislatore regionale assume a proprio carico l'onere
finanziario di 2.800 milioni di lire, per far fronte alle spese
derivanti dalla corresponsione degli emolumenti al personale
trasferito (art. 8).
Ma, osserva il Commissario dello Stato, tale previsione di spesa
è limitata al solo 1994, realizzando una violazione dell'art. 81,
quarto comma, della Costituzione, sotto il profilo dell'assenza di
copertura finanziaria per quanto attiene agli anni successivi. In
particolare la copertura finanziaria mancherebbe per la
corresponsione di emolumenti del personale da collocare in
soprannumero nel Consorzio autostradale Messina-Catania-Siracusa,
che, stando ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione regionale,
ammonterebbe a 19 unità.
2. - La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che
sia dichiarata la non fondatezza della questione sottoposta all'esame
della Corte.
La Regione ritiene che, poiché i consorzi autostradali non
rientrano nella nozione di finanza pubblica allargata, come definita
dall'art. 25 della legge n. 468 del 1978, dovrebbe escludersi
l'obbligo per il legislatore regionale di indicare puntualmente i
mezzi con cui il Consorzio deve fare fronte alle nuove spese
derivanti dalla legge. La Regione rileva, inoltre, che nella pianta
organica del Consorzio per l'autostrada Messina-Catania-Siracusa
risultano vacanti 33 posti ed osserva che, poiché il personale del
Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela è composto di sole 21
unità, anche nell'ipotesi in cui tutti i dipendenti chiedessero il
trasferimento, essi sarebbero in numero inferiore rispetto a quello
dei posti vacanti, di modo che la spesa relativa agli emolumenti loro
spettanti potrebbe essere coperta dal bilancio dell'ente.
La Regione contesta che l'obbligo di copertura finanziaria di cui
all'art. 81, quarto comma, della Costituzione imponga al legislatore
regionale, in caso di spese continuative, di indicare i mezzi di
copertura anche per tutti gli anni a venire (richiamando a questo
proposito le pronunce della Corte costituzionale n. 369 del 1992 e n.
26 del 1991), specie quando, come nel caso in esame, l'onere
finanziario non è certo, dato che il trasferimento del personale
deve avvenire a domanda e che non è escluso che alcuni dipendenti
preferiscano rinunciare alla domanda di trasferimento.
3. - In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha
presentato una memoria per chiedere che sia dichiarata la cessazione
della materia del contendere, dal momento che la delibera legislativa
della Regione Siciliana 6 agosto 1994, n. 549 è stata espressamente
abrogata dall'art. 8 della legge 3 novembre 1994, n. 44, che ha
interamente ridisciplinato la materia. Considerato in diritto Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal
Commissario dello Stato sono gli artt. 1, 2, 3 e 8 della delibera
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 6 agosto 1994, n. 549
(Provvedimenti per il Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela). Ad
avviso del ricorrente tali disposizioni violerebbero l'art. 81,
quarto comma, della Costituzione, avendo previsto, per le spese di
carattere continuativo e ricorrente, derivanti dalla corresponsione
degli emolumenti al personale trasferito al Consorzio per
l'autostrada Messina-Catania-Siracusa e collocato in soprannumero, la
copertura finanziaria solo per l'anno in corso e mancando, invece, la
copertura finanziaria per gli anni successivi al 1994.
Successivamente alla presentazione del ricorso, la Regione
Siciliana ha revocato la delibera legislativa impugnata con l'art. 8
della legge 3 novembre 1994, n. 44 (Provvedimenti per il Consorzio
per l'autostrada Siracusa-Gela. Abrogazione di norme). Quest'ultima
legge, infatti, ha interamente disciplinato la materia oggetto della
delibera legislativa impugnata, provvedendo altresì, all'art. 9, ad
individuare la copertura finanziaria per le spese derivanti
dall'applicazione della legge stessa, anche in riferimento agli anni
successivi al 1994.
Di conseguenza va accolta, in conformità alla giurisprudenza
costante di questa Corte (v., ad esempio, sentenze nn. 309 del 1994,
206 del 1993, 145 e 137 del 1992, 94 del 1991), la richiesta della
parte ricorrente, condivisa in udienza dalla difesa della Regione,
che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:466 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte