Corte costituzionale

Ordinanza n. 466/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1998 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22

gennaio 1998 dal pretore di Ancona nel procedimento penale a carico

di Ferretti Luigi e altro, iscritta al n. 360 del registro ordinanze

1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 - 1

serie speciale - dell'anno 1998;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, innanzi al

pretore di Ancona, l'imputato chiedeva la rimessione di questo e

altri processi a suo carico, dichiarata in seguito inammissibile

dalla Corte di cassazione:

che proponeva successivamente la ricusazione dello stesso

giudice, al quale erano stati assegnati diversi procedimenti penali

che lo vedevano imputato;

che tale istanza era dichiarata inammissibile dal tribunale di

Ancona;

che l'istanza, reiterata, era nuovamente dichiarata inammissibile

dal predetto tribunale;

che avverso tale decisione veniva proposto ricorso per

cassazione, a sua volta dichiarato inammissibile;

che, alla nuova udienza, l'imputato presentava ulteriore istanza

di ricusazione, e il pretore sollevava, in riferimento agli artt. 3,

25 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale;

che, pur non ignorando la sentenza n. 10 del 1997 di questa

Corte, il rimettente sostiene ch'essa non impedirebbe al prevenuto di

trovare a ogni udienza un nuovo motivo di ricusazione;

che la parziale declaratoria di illegittimità costituzionale del

citato art. 37, comma 2, non precluderebbe la deduzione di nuovi

motivi a sostegno della ricusazione, con la conseguente paralisi

dell'azione penale e la sottrazione dell'imputato al proprio giudice

naturale;

che la questione sarebbe rilevante, perché - esaurito il

dibattimento - il pretore non potrebbe pronunciare la sentenza,

dovendo attendere la decisione del tribunale di Ancona sulla nuova

dichiarazione di ricusazione.

Considerato che è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3,

25 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, perché non

sarebbe di ostacolo al susseguirsi di reiterazioni della istanza di

ricusazione, ancorché in base ad asseriti nuovi motivi:

che si inibirebbe la pronuncia della sentenza, paralizzando in

tal modo l'azione penale e sottraendo l'imputato al suo giudice

naturale;

che questa Corte ha dichiarato, con la sentenza n. 10 del 1997,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui, qualora sia riproposta

l'istanza di ricusazione, "fondata sui medesimi motivi", fa divieto

al giudice di pronunciare (o concorrere a pronunciare) la sentenza

fino a che non intervenga l'ordinanza che la dichiara inammissibile o

la rigetta;

che con l'ordinanza n. 312 del 1997 questa Corte ha dichiarato

manifestamente inammissibile analoga questione;

che a tale esito non sfugge neppure l'ordinanza del pretore di

Ancona, in quanto la disposizione è stata caducata proprio nella

parte in cui non consentiva di rimuovere il rischio che il processo

restasse paralizzato dall'abuso della richiesta di ricusazione;

che, in base alla sentenza n. 10 del 1997, non si fa più divieto

al giudice di pronunciare la sentenza prima dell'ordinanza che

dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, ove l'istanza venga

riproposta sulla base degli stessi elementi intesi sia in senso

formale che materiale (vale a dire, con l'utilizzazione di argomenti

speciosi che, privi di un serio raccordo con la realtà fattuale,

dimostrino la loro totale inconsistenza e vacuità).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101

della Costituzione, dal pretore di Ancona, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:466 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte