Corte costituzionale

Ordinanza n. 466/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/11/2000 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),

promossi con cinque ordinanze emesse il 25 novembre 1999, quindi il

27 gennaio 2000 con undici ordinanze, il 10 gennaio 2000 con quattro

ordinanze, il 27 gennaio 2000 con sette ordinanze, il 10 gennaio 2000

con 13 ordinanze, il 27 gennaio 2000 con sei ordinanze, il

10 febbraio 2000 con sei ordinanze e il 9 marzo 2000 con sette

ordinanze dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia

rispettivamente iscritte ai nn. dal 117 al 121, dal 213 al 253, dal

417 al 421, 449 e dal 502 al 508 del registro ordinanze 2000 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13, 21, 30 e

31, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Russo Aldo, di De Grazia

Antonio e di Angelillo Giustina, nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2000 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Uditi gli avvocati Giovanni Cocco per Russo Aldo, Umberto Ghezzi

per De Grazia Antonio e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della

Lombardia - investito di ricorsi per l'annullamento di provvedimenti

di non ammissione alle prove orali per l'esame di abilitazione alla

professione di avvocato - con cinquantanove ordinanze di identico

contenuto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi);

che ad avviso del rimettente l'enunciazione dei motivi del

giudizio, ancorché sintetica, è indispensabile affinché il

candidato possa effettuare un riscontro fra il contenuto della prova

e la valutazione sfavorevole, potendosi comprendere il "perché" del

voto soltanto quando esso è accompagnato da un giudizio o trova

illustrazione nella simbologia utilizzata nelle correzioni o, ancora,

quando può essere compiuto il raffronto con criteri predeterminati;

che secondo il diritto vivente, quale risulta dalle decisioni

del Consiglio di Stato, l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 esime la

commissione dall'obbligo di motivare i giudizi d'esame; ma il vincolo

costituito dal diritto vivente - prosegue il Tribunale amministrativo

regionale - non implica che su di esso non possano essere avanzati

dubbi di legittimità costituzionale, come chiarito dalla sentenza di

questa Corte n. 350 del 1997;

che il tribunale amministrativo dubita pertanto della

conformità a Costituzione di tale indirizzo interpretativo,

sostenendo che non sarebbe ragionevole (art. 3) escludere l'obbligo

di motivazione per i giudizi d'esame;

che la tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113) si ridurrebbe

al mero riscontro di profili estrinseci e formali, come quelli

inerenti alle garanzie relative alla collegialità dell'organo

giudicante e alla sua composizione; e che, comunque, il principio di

buon andamento e di imparzialità (art. 97) richiede la piena

trasparenza dell'azione amministrativa;

che il giudice a quo chiede "in subordine", ove si ritenga

conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge

n. 241, quale risulta dal diritto vivente, che sia dichiarata

l'illegittimità di esso, in rapporto ai parametri costituzionali

indicati;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel

senso della inammissibilità e comunque della infondatezza;

che si sono costituite innanzi a questa Corte tre parti

private, aderendo ai dubbi di legittimità costituzionale avanzati

dal tribunale amministrativo;

che è pervenuto, altresì, atto tardivo di costituzione di

altro ricorrente innanzi al tribunale amministrativo.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della

Lombardia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla luce

dell'interpretazione di detta disposizione fornita dal Consiglio di

Stato in pronunce che il rimettente reputa "diritto vivente":

pronunce che hanno escluso l'obbligo di esplicita motivazione per i

giudizi espressi in sede di valutazione degli esami di abilitazione

professionale;

che il Tribunale amministrativo regionale chiede una

pronuncia sulla conformità a Costituzione di tale indirizzo

interpretativo, con riguardo ai principi costituzionali sopra

indicati;

che "in subordine" si chiede la declaratoria di

illegittimità dell'art. 3, citato;

che i giudizi, aventi a oggetto identica norma, vanno riuniti

e decisi con unica pronuncia;

che la questione è palesemente inammissibile, perché essa

non è in realtà diretta a risolvere un dubbio di legittimità

costituzionale, ma si traduce piuttosto in un improprio tentativo di

ottenere l'avallo di questa Corte a favore di una determinata

interpretazione della norma, attività, questa, rimessa al giudice di

merito (v., tra le varie, le ordinanze nn. 70 del 1998 e 436 del

1996), tanto più in presenza di indirizzi giurisprudenziali non

stabilizzati, sì che non è congruente il richiamo alla sentenza di

questa Corte n. 350 del 1997.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990,

n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi), sollevata, in

relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:466 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte