Corte costituzionale

Ordinanza n. 467/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223, capoverso,

del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa l'8

maggio 1987 dal Tribunale militare di La Spezia, iscritta al n.814

del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale militare di La Spezia, con l'ordinanza

in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 della legge

24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 del C.P.M.P., osservando che, a

seguito della modifica apportata dal suddetto art. 91 all'art. 582,

secondo comma, c.p., si è venuta a determinare una disparità di

trattamento in ordine al reato di lesioni personali così come

disciplinato dal Codice penale e dal cpmp: per il primo infatti le

lesioni sono perseguibili a querela se comportano una malattia di

durata fino ai venti giorni, mentre per il secondo sono perseguibili

a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente

infondata identica questione con ordinanza n. 229 del 1988;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260

C.P.M.P, promossa dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli

artt. 3 e 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:467 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte