Sentenza n. 467/1990
Altra decisione · depositata il 16/10/1990 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
citata
- art. 13legge 644/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Piemonte notificato
il 15 maggio 1990, depositato in Cancelleria il 24 successivo, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro
della sanità 16 febbraio 1990, dal titolo "Modificazioni al d.m. 3
novembre 1989, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle
attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo
terapeutico presso l'Istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare
- cattedra di cardiochirurgia dell'Università degli Studi di
Torino", ed iscritto al n. 16 del registro conflitti 1990;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 1990 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte e
l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato nei termini di legge al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità e ritualmente
depositato, la Regione Piemonte ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del
Ministro della sanità 16 febbraio 1990, dal titolo "Modificazioni al
d.m. 3 novembre 1989, concernente l'autorizzazione all'espletamento
delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo
terapeutico presso l'Istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare
- cattedra di cardiochirurgia dell'Università degli studi di
Torino".
La Regione Piemonte ricorda che il d.m. 3 novembre 1989, che
l'atto impugnato intende modificare, autorizza l'Istituto di medicina
e chirurgia cardiovascolare - cattedra di cardiochirurgia
dell'Università degli studi di Torino ad espletare l'attività di
prelievo e di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico,
prevedendo, in particolare, che tale istituto "si avvarrà del
servizio di immunologia dei trapianti dell'Istituto di genetica
medica che svolge la funzione di centro regionale di riferimento"
(art. 5). Questo decreto aveva alle spalle una precedente attività
regionale, dal momento che la Regione Piemonte aveva già provveduto,
con deliberazione consiliare n. 207.7608 del 22 settembre 1982, a
costituire, "ai sensi dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n.
644, e dell'art. 11 del d.P.R. 16 giugno 1977, n. 409", il Centro
regionale di riferimento di immunogenetica dell'istocompatibilità,
che era stato individuato nel Servizio di immunologia dei trapianti,
istituito presso l'Università di Torino in virtù di un'apposita
convenzione stipulata con l'Ospedale Maggiore di San Giovanni
Battista e della Città di Torino, approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 174-26792. Sicché, quando il d.m. 3 novembre
1989 provvide ad abilitare il Centro regionale di riferimento
all'attività di prelievo e di trapianto sopra riferita, fu pacifica
l'individuazione del Centro regionale di riferimento in
quell'istituto universitario.
Il decreto ministeriale impugnato, sostituendo senza alcuna
giustificazione e con un atto viziato per eccesso di potere il Centro
di riferimento regionale con il Centro interregionale Nord Italia
Transplant, si porrebbe in contrasto con le competenze garantite alla
Regione dall'art. 117 della Costituzione, in correlazione con la
legge 2 dicembre 1975, n. 644, e con il d.P.R. 16 giugno 1977, n.
409. Eguale lesione sarebbe sussistente anche in relazione al
contenuto del decreto stesso, che attribuisce al predetto Centro
interregionale il compito di coordinare: a) "la ricerca di anticorpi
linfocitotossici nel siero dei candidati al trapianto e la loro
tipizzazione tissutale; b) il contatto con i centri di prelievo e
trapianto, l'accertamento delle caratteristiche immunogenetiche dei
donatori ed il cross-match tra ricevente e donatore; c) il
collegamento funzionale tra attività di prelievo e quella di
trapianto del cuore"; d) "la costituzione e l'aggiornamento
dell'elenco nazionale dei potenziali riceventi", in attesa
dell'istituzione del Centro nazionale di riferimento. Pertanto, la
ricorrente chiede che, oltre a riconoscere il potere della Regione a
disciplinare la suddetta materia, sia annullato il decreto
ministeriale impugnato.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, ribadendo di essere
l'unico legittimato a contraddire al proposto ricorso, si è
costituito per chiedere il rigetto del ricorso stesso.
Attraverso un esame della legge n. 644 del 1975 e del relativo
regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 409 del 1977), il resistente
sottolinea come quelle norme distinguano le operazioni di prelievo
effettuabili negli ospedali civili e militari, nonché negli istituti
universitari, negli istituti di ricerca e nelle case di cura private
all'uopo autorizzati dal Ministro della sanità (art. 3, comma
secondo), rispetto alle operazioni di trapianto effettuabili
esclusivamente presso gli enti ospedalieri o gli istituti
universitari autorizzati dal Ministro della sanità, previo parere
del Consiglio superiore della sanità in ordine all'idoneità del
luogo di esecuzione dell'innesto (terapeutico o sperimentale) e alla
capacità tecnica degli esecutori (art. 10). Sulla base delle stesse
norme, prosegue l'Avvocatura dello Stato, uno speciale organismo, che
è denominato "Centro di riferimento" e può essere regionale,
interregionale o nazionale, è tenuto a individuare i soggetti idonei
a ricevere il trapianto di organi (artt. 13 e 14 della legge, nonché
11-13 del regolamento).
Dal momento che l'art. 13 della suddetta legge attribuisce alle
regioni soltanto il compito di promuovere la costituzione
(istituzione) dei "centri di riferimento" regionali e interregionali,
l'Avvocatura dello Stato rileva che tale competenza non potrebbe
essere confusa con quella di individuare, fra più centri regionali o
interregionali, il centro di cui dovrà servirsi l'istituto che viene
autorizzato ad effettuare prelievi e trapianti. Ed invero, conclude
la stessa Avvocatura, considerato che la funzione dei centri di
riferimento è quella di individuare i soggetti idonei ad ottenere il
trapianto, non potrebbe esservi autorizzazione ad operare prelievi e
trapianti senza contestuale identificazione del centro destinato ad
accertare quell'idoneità. Sicché l'identificazione dovrebbe esser
configurata come funzione accessoria e propedeutica rispetto a quella
autorizzatoria e, come tale, non potrebbe non rientrare nella
competenza dell'autorità cui spetta l'adozione dell'autorizzazione,
cioè del Ministro della sanità.
In linea di fatto l'Avvocatura dello Stato rileva da ultimo che il
decreto impugnato è diretto a rettificare il precedente d.m. 3
novembre 1989, che aveva erroneamente individuato il centro regionale
di riferimento anziché quello interregionale Transplant come centro
interregionale del Nord Italia. Poiché, dunque, la Regione non ha
impugnato il precedente decreto, che pur aveva esercitato, anche se
erroneamente, il potere di individuazione del centro di riferimento,
l'Avvocatura sottolinea l'incoerenza della Regione stessa, che ha
impugnato oggi il secondo decreto, il quale non contiene altro che
una rettifica del precedente. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione oggetto dell'attuale giudizio è
stato sollevato dalla Regione Piemonte con un ricorso, notificato
entro il termine prescritto sia al Presidente del Consiglio dei
ministri che al Ministro della sanità e regolarmente depositato, con
il quale si contesta allo Stato la invasione delle competenze ad essa
garantite dall'art. 117 della Costituzione, come attuato dalla legge
22 dicembre 1975, n. 644, e dal d.P.R. 16 giugno 1977, n. 409, in
seguito all'emanazione del decreto del Ministro della sanità 16
febbraio 1990, dal titolo "Modificazioni al d.m. 3 novembre 1989,
concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di
prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso
l'Istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare - cattedra di
cardiochirurgia dell'Università degli studi di Torino".
Più precisamente, poiché il provvedimento impugnato afferma di
sostituire l'art. 5 del d.m. 3 novembre 1989 - il quale stabiliva che
l'Istituto di medicina e chirurgia vascolare - cattedra di
cardiochirurgia, ai fini della ricerca dei caratteri immunogenetici
dei donatori e dei riceventi si avvale, quale Centro regionale di
riferimento, del Servizio di immunologia dell'Istituto di genetica
medica dell'Università di Torino, e poiché lo stesso provvedimento
individua nel Centro interregionale di riferimento del Nord Italia
Transplant il detentore di una serie di compiti di coordinamento e
gestionali attinenti alle competenze affidate dalla legge ai centri
di riferimento regionali e interregionali, operanti nell'ambito della
sfera di competenza regionale, la ricorrente ritiene che risultino
lese le attribuzioni conferite alle regioni dall'art. 117 della
Costituzione, come attuato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644.
2. - Premesso che il contradittorio si è regolarmente costituito,
dal momento che, come questa Corte ha costantemente affermato, i
conflitti di attribuzione fra Stato e regioni "devono svolgersi
esclusivamente nel contradittorio del Presidente del Consiglio dei
ministri, da un lato, e del Presidente della Regione, dall'altro, di
qualunque autorità dello Stato o della Regione sia l'atto dal quale
il conflitto deriva" (v., da ultimo, sent. n. 215 del 1988, nonché
sentt. nn. 15 del 1957 e 172 del 1983), e premesso che, dunque,
l'ulteriore notifica del ricorso al Ministro della sanità è un atto
superfluo che non esige alcuna dichiarazione di inammissibilità (v.
sent. n. 44 del 1958), occorre dire che l'attuale giudizio per
conflitto di attribuzione va risolto con l'accoglimento del ricorso
proposto dalla Regione Piemonte.
La ripartizione delle competenze fra Stato e regioni nella materia
dedotta in giudizio è determinata, in immediata attuazione degli
artt. 117 e 118 della Costituzione, dall'art. 6, lettera l), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario
nazionale). La disposizione ivi contenuta - la quale conferma
un'analoga statuizione posta dall'art. 30, lettera l), del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382) - stabilisce che, nell'ambito della
materia "assistenza sanitaria e ospedaliera", sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti "il prelievo di
parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di organi
limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n.
644".
Tale legge, che è stata parzialmente modificata dalla successiva
legge 13 luglio 1990, n. 198, in ordine ai prelievi di parti di
cadavere e ai trapianti terapeutici definisce le attribuzioni dello
Stato nel seguente modo: a) il Ministro della sanità è competente
ad autorizzare le case di cura private ad effettuare le attività di
prelievo e gli enti ospedalieri e gli istituti universitari ad
effettuare le operazioni di trapianto (quest'ultima autorizzazione,
che deve indicare anche i nomi dei sanitari abilitati al trapianto,
viene rilasciata previo parere del Consiglio superiore di sanità e
sul presupposto che l'Istituto superiore della sanità abbia
accertato l'idoneità delle attrezzature esistenti nel settore
dell'intervento chirurgico e in quello dell'organizzazione della
ricerca immunologica e abbia documentato la specifica competenza
medico-chirurgica e biologica dei sanitari preposti agli interventi)
(artt. 3 e 10); b) il "centro nazionale di riferimento per i
trapianti di organi", che deve esser costituito in base alla legge
presso l'Istituto superiore di sanità, ha il compito di determinare
gli standards genetici, biologici e tecnici necessari per stabilire
la compatibilità fra soggetti donanti e soggetti riceventi il
trapianto (art. 14).
La stessa legge, poi, determina le attribuzioni spettanti alle
regioni nella medesima materia disponendo che queste ultime
"promuovono la costituzione" dei centri regionali o interregionali di
riferimento, competenti "per l'individuazione dei soggetti idonei a
ricevere il trapianto di organi", la cui istituzione e la cui
gestione sono regolate da convenzioni, da stipularsi in ogni regione,
fra gli enti ospedalieri, le case di cura private e gli istituti
universitari e di ricerca autorizzati, ai sensi degli artt. 3 e 10,
ad effettuare i prelievi e i trapianti (art. 13, primo e secondo
comma). Nello stesso art. 13, al terzo comma, è poi stabilito che i
centri regionali o interregionali comunicano agli enti convenzionati
"i dati necessari per stabilire la compatibilità genetica tra
soggetto donante e soggetto ricevente il trapianto, sulla base dei
dati forniti dagli stessi".
3. - In definitiva - coerentemente con i principi stabiliti negli
artt. 117 e 118 della Costituzione, per i quali spettano alle regioni
la potestà legislativa e le funzioni amministrative in materia di
assistenza sanitaria e ospedaliera la legge n. 644 del 1975 precisa
la ripartizione delle competenze fra Stato e regioni, riconoscendo al
primo poteri legati a interessi unitari e di rilievo per la
collettività generale (fissazione degli standards, attraverso il
Centro nazionale di riferimento, per la compatibilità fra donanti e
riceventi, nonché autorizzazione a istituti ospedalieri e di ricerca
per l'effettuazione di trapianti) e alle seconde poteri concernenti
le attività operative di organizzazione e di erogazione dei relativi
servizi, fra cui rientra, innanzitutto, la promozione della
costituzione di centri regionali e interregionali di riferimento
aventi il compito di individuare i soggetti idonei a ricevere
l'organo da trapiantare e di effettuare le operazioni e gli
accertamenti necessari per il compimento del trapianto. A questa
ripartizione di competenze, peraltro precisamente riprodotta e svolta
nel relativo regolamento di esecuzione (v. art. 12 del d.P.R. 16
giugno 1977, n. 409), contravviene manifestamente l'impugnato decreto
del Ministro della sanità 16 febbraio 1990.
In primo luogo, quest'ultimo decreto, nell'affermare di sostituire
l'art. 5 del d.m. 3 novembre 1989, è in realtà diretto a
individuare il "centro di riferimento interregionale" per il Nord
Italia, esercitando così una competenza che il già ricordato art.
13 della legge n. 644 del 1975 affida agli enti autorizzati al
prelievo e al trapianto sulla base di convenzioni da stipulare a
livello regionale. Quest'ultimo articolo, in altre parole, esclude
che lo Stato e, per esso, il Ministro della sanità, abbia il potere
di individuare quale centro di riferimento per tutte le regioni del
Nord Italia un istituto che è stato riconosciuto come centro
regionale di riferimento nella Regione Lombardia e con il quale si
sono convenzionati allo stesso scopo istituti autorizzati al prelievo
e al trapianto operanti in regioni diverse dal Piemonte.
In secondo luogo, lo stesso provvedimento impugnato mira ad
attribuire al Centro interregionale di riferimento del Nord Italia
Transplant poteri di coordinamento concernenti attività la cui
disciplina ricade nelle competenze regionali. Come si è appena
ricordato, la legge n. 644 del 1975 (art. 13), nell'imputare ai
centri regionali e interregionali di riferimento le attività
relative al compimento delle operazioni collegate all'effettuazione
del trapianto (individuazione del soggetto ricevente fra quelli in
attesa di trapianto, contatti con i centri di prelievo, raccolta dei
dati di istocompatibilità, esecuzione delle prove immunologiche e di
tipizzazione tissutale, effettuazione di prove incrociate di
compatibilità fra donante e ricevente, etc.), attribuisce alle
regioni le relative funzioni legislative e amministrative, ad
eccezione della fissazione degli standards genetici, biologici e
tecnici, nonché dell'autorizzazione che abilita gli istituti di cura
e di ricerca al prelievo e al trapianto, previo accertamento della
sussistenza delle necessarie capacità tecniche e organizzative.
Sicché, il decreto impugnato, per il solo fatto di intervenire a
fissare le competenze del Centro interregionale di riferimento del
Nord Italia Transplant, invade un campo indubbiamente riservato alle
regioni.
Infine, per motivi analoghi il decreto impugnato è lesivo delle
competenze regionali anche nell'ultimo comma del suo articolo unico,
laddove stabilisce che "in attesa dell'istituzione del Centro
nazionale di riferimento, il centro interregionale del Nord Italia
Transplant è altresì incaricato di coordinare la costituzione e
l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei potenziali riceventi".
Infatti, la surrogazione, seppur temporanea, del Centro nazionale di
riferimento con quello interregionale del Nord Italia Transplant
potrebbe essere compiuta dallo Stato soltanto in relazione alle
funzioni che la legge attribuisce al Centro nazionale - vale a dire
in relazione alla determinazione degli standards genetici, biologici
e tecnici necessari per stabilire la compatibilità fra donanti e
riceventi -, ma non già in riferimento ad attività, come la
compilazione e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in attesa di
trapianto, che, rientrando nell'organizzazione e nell'erogazione
delle prestazioni inerenti alle operazioni di prelievo e di
trapianto, spettano ai centri regionali e interregionali e sono,
quindi, soggetti, a norma della legge n. 644 del 1975, alle
competenze legislative e amministrative delle regioni.
4. - Contro tale conclusione non vale obiettare che
l'individuazione di centri interregionali di riferimento, chiamati a
coordinare le attività collegate alle operazioni di prelievo e di
trapianto, dovrebbe esser considerata inerente o implicita al potere
ministeriale di autorizzare istituti di cura o di ricerca ad
effettuare prelievi e trapianti. Questo argomento, addotto
dall'Avvocatura dello Stato nei suoi scritti difensivi, non è
fondato, per il fatto che diversa è la giustificazione che sta a
base dei due poteri.
Il potere del Ministro della sanità di autorizzare le case di
cura private ad effettuare le operazioni di prelievo e gli enti
ospedalieri e gli istituti universitari e di ricerca ad effettuare
quelle di trapianto, si fonda sull'accertamento dell'idoneità
dell'istituzione considerata - tenuto conto delle attrezzature
tecniche possedute, delle strutture organizzative esistenti e delle
capacità professionali di cui dispone - a espletare operazioni che
richiedono una particolare dotazione di mezzi e una specifica
competenza da parte dei sanitari. Si tratta, in altre parole, di un
potere previsto a tutela primaria della salute della generalità dei
cittadini e caratterizzato da un elevato grado di conoscenze tecniche
e scientifiche (tanto che è esercitato previo parere del Consiglio
superiore della sanità e sulla base di accertamenti compiuti
dall'Istituto superiore della sanità): un potere, dunque, che a
ragione è imputato a un'autorità centrale dello Stato, soprattutto
a garanzia del rispetto di standards di valutazione uniformi su tutto
il territorio nazionale.
Il potere di individuare centri di riferimento regionali e
interregionali risponde, invece, alla diversa esigenza di porre gli
enti operatori in condizione di svolgere nel modo migliore le
attività di prelievo e di trapianto attraverso la predisposizione a
livello regionale e interregionale di adeguati supporti tecnici e
organizzativi, quali la compilazione degli elenchi dei soggetti in
attesa di trapianto, la trasmissione di segnalazioni di organi
disponibili per il trapianto, l'individuazione dei soggetti più
idonei a ricevere gli organi da trapiantare previa effettuazione di
confronti incrociati di compatibilità tissutale, l'esecuzione di
prove immunologiche, la conservazione di campioni biologici, lo
scambio di esperienze e metodologie. Si tratta, dunque, di attività
che attengono al livello operativo e che, per le ragioni espresse nel
punto precedente della motivazione, ricadono quindi nell'ambito delle
competenze regionali.
Fra le attività da ultimo menzionate possono rientrare anche
attività di coordinamento imputate a centri di riferimento
interregionale. Ma la scelta, che il legislatore ha compiuto in
attuazione immediata degli artt. 117 e 118 della Costituzione e che
è ora concretizzata nelle disposizioni contenute nell'art. 13 della
legge 2 dicembre 1975, n. 644, preclude la possibilità che quei
poteri di coordinamento siano individuati e attribuiti con decreto
del Ministro della sanità. L'art. 13, infatti, prevede che gli enti
autorizzati al prelievo e al trapianto "devono convenzionarsi per la
istituzione e la gestione di un centro regionale o interregionale di
riferimento". La scelta delle convenzioni per stabilire l'istituzione
e la gestione dei predetti centri è talmente netta che lo stesso
art. 13, al secondo comma, precisa che le regioni hanno semplicemente
poteri attinenti alla promozione della costituzione dei centri
medesimi, e non già il potere di istituzione degli stessi con un
proprio atto unilaterale. Sicché la eventuale previsione di poteri
di coordinamento di livello interregionale aventi ad oggetto le
attività operative degli istituti erogatori dei servizi sanitari
relativi al prelievo e al trapianto di organi non può non avere la
base convenzionale prescritta dall'art. 13 della legge n. 644 del
1975, rispetto alla quale le regioni, in quanto titolari delle
funzioni legislative e amministrative in materia di assistenza
sanitaria e ospedaliera, posseggono poteri di promozione, di
approvazione e di regolazione, beninteso nei limiti
costituzionalmente previsti alle loro competenze. Ciò, del resto,
risponde alla natura delle attività di coordinamento eventualmente
previste a livello interregionale, le quali, proprio per essere
fondate su convenzioni tra gli enti autorizzati al prelievo e al
trapianto e per essere imputate a un centro di riferimento che ha la
stessa natura giuridica degli enti destinatari di quelle attività,
non possono svolgersi altro che nelle forme del coordinamento
paritario.
5. - Né, infine, può riconoscersi alcun effetto preclusivo
rispetto all'esame del ricorso proposto in ragione della mancata
impugnazione del decreto ministeriale 3 novembre 1989, il cui art. 5
è stato sostituito dal decreto oggetto dell'attuale conflitto.
Infatti, pur a prescindere da qualsiasi considerazione sulla non
applicazione ai giudizi per conflitto di attribuzione dell'istituto
dell'acquiescenza, sta di fatto che l'articolo da ultimo citato
conteneva una prescrizione del tutto diversa, poiché stabiliva che,
ai fini della ricerca dei caratteri immunogenetici dei donatori e dei
riceventi, l'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare -
cattedra di cardiochirurgia dell'Università di Torino "si avvarrà
del servizio di immunologia dei trapianti dell'istituto di genetica
medica che svolge le funzioni di centro regionale di riferimento". In
altri termini, questa disposizione prevedeva semplicemente un'ipotesi
di avvalimento da parte di un istituto di un'università statale nei
confronti di un "servizio" della stessa università, il quale era
già stato individuato come "centro di riferimento regionale" con una
procedura conforme all'art. 13 della legge n. 644 del 1975 che era
sfociata nella delibera del Consiglio regionale piemontese 22
settembre 1982 n. 207-7608. Ciò significa che l'ultimo inciso
dell'art. 5 non poteva avere un'efficacia costitutiva diretta a
individuare (illegittimamente) il "centro regionale di riferimento"
per il Piemonte, ma aveva semplicemente un effetto ricognitivo di una
scelta già compiuta a livello regionale.
Il decreto impugnato, invece, mira a individuare il "centro
interregionale di riferimento" per il Nord Italia e a dotarlo dei
poteri di coordinamento determinati dallo stesso decreto. Si tratta
di disposizioni del tutto diverse da quelle sostituite, che in
realtà hanno un contenuto analogo a quello di due decreti del
Ministro della sanità adottati in data 11 novembre 1985. Ma anche
questi ultimi decreti non possono produrre alcun effetto preclusivo
nei confronti del ricorso della Regione Piemonte ora in esame, dal
momento che si limitano a indicare, anch'essi con effetto meramente
ricognitivo, l'istituto che era stato individuato come centro di
riferimento nella Regione Lombardia e con il quale si erano già
convenzionati allo stesso scopo, con una procedura attuata ai sensi
dell'art. 13 della legge n. 644 del 1975, istituti autorizzati al
prelievo e al trapianto operanti in regioni diverse dal Piemonte.
Pertanto, l'attribuzione al Centro Nord Italia Transplant della
qualifica di centro di riferimento valevole anche per la Regione
Piemonte, disposta con il decreto impugnato, produce per la prima
volta l'effetto lesivo delle competenze della ricorrente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato individuare, ai sensi dell'art.
13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di
parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico), il centro
interregionale di riferimento per il Nord Italia Transplant e
attribuire ad esso poteri di coordinamento delle operazioni di
supporto al prelievo e al trapianto di cuore da cadavere a scopo
terapeutico;
Annulla, conseguentemente, il decreto del Ministro della sanità
16 febbraio 1990 dal titolo "Modificazioni al d.m. 3 novembre 1989,
concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di
prelievo e di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico
presso l'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare - cattedra
di cardiochirurgia dell'Università degli Studi di Torino".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:467 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte